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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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      il paese dei tarocchi


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        "Ma il dato può essere letto in due modi" ahahahahahahahahahahah

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          conferimento d’aziendale
          plusvalenza e sopravvenienze
          uitlizzo credito iva
          determinazione base imponibile irap
          redditi fabbricati prodotti all’estero
          oneri detraibili
          mediazione
          esterovestizione delle società
          trattamento dei costi black list
          controllo formale delle dichiarazioni
          il contraddittorio

          libri sociali obbligatori
          contratto simulato
          i vizi della volontà nel negozio giuridico
          il pegno
          interdizione e inabilitazione
          elementi essenziali del negozio giuridico: la volontà
          l’usucapione
          contratto di somministrazione
          scioglimento delle società semplice
          la successione con beneficio d’inventario
          elementi essenziali del negozio giuridico: la causa

          lo stato patrimoniale
          vendita merci rappresentazione contabile
          la fattura di vendita rappresentazione contabile
          scritture di assestamento

          scritture di rettifica

          scritture contabili e le modalità della conservazione
          l’attività di revisione contabile
          classificazione e la gestione delle riserve
          classificazione del conto economico
          indici di bilancio
          criteri valutazione magazzino
          Consolidato nazionale
          Confessione e giuramento
          Conti d’ordine



          Modelli di dichiarazione (Modello CNM)
          Contratto di trasporto
          Costi sospesi

          Omessa e infedele dichiarazione (anche riferimento alle sanzioni ridotte se presentata entro un anno)
          Struttura stato patrimoniale (civile)
          Libri contabili obbligatori

          Accertamento con adesione
          Contratti aleatori (assicurazione e rendita)
          Immobilizzazioni materiali

          La trasparenza (soc. di persone)
          Azioni petitorie e possessorie
          Risconti attivi e passivi

          Amministrazione e controllo delle società: il revisore legale
          Debiti di finanziamento e debiti di funzionamento
          Rimborso imposte dirette

          a) attività di riscossione imposte
          b) fallimento
          c) libri contabili obbligatori
          2) a) l'autotutela in campo tributario
          b) prova documentale
          c) definizione e composizione dell'attivo circolante
          3) a) ammortamento beni immateriali
          b) cambiale
          c) rilevazione contabile dei ratei
          4) a)istruttorie esterne
          b) ditta individuale
          c) costi sospesi
          5) a) rimborsi IVA: presupposti e modalità
          b) usucapione
          c) il bilancio di esercizio e i fondi ammortamento
          6) a) i presupposti Irap
          b) azioni a difesa della proprietà
          c) i componenti straordinari del conto economico: sopravvenienze attive e passiveo
          Ultima modifica di ROL; 05-05-2016, 15:45.

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            le scritture di chiusura e vizi del contratto da fare bene....

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              Gli accordi preventivi con l’Amministrazione Finanziaria su tematiche di fiscalità internazionale cambiano veste. Il 21 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento che disciplina quelli che in passato venivano chiamati “ruling di standard internazionale”, ora rinnovati anche nella definizione attraverso l’articolo 31-ter del DPR n. 600/1973, inserito in sede di attuazione della delega fiscale dal D.Lgs. n. 147/2015.
              La novità interessa da vicino tutti i professionisti che assistono imprese con attività transfrontaliera, dal momento che gli accordi potranno riguardare le principali questioni tributarie delle operazioni con l’estero (che sono anche quelle dove si insinuano i maggiori rischi di contestazioni fiscali). Si tratta cioè delle seguenti casistiche:
              • il regime dei prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo (transfer pricing);
              • la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza fiscaledella società;
              • l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione;
              • la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione;
              • la tassazione di redditi finanziari quali dividendi, interessi e royalties, sia in entrata (inbound) sia in uscita (outbound).

              A livello pratico, le richieste dovranno essere presentate in carta libera all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali delle Entrate, istituito presso il Settore internazionale della Direzione Centrale Accertamento, nelle sedi di Roma (Via Cristoforo Colombo, 426 c/d) o Milano (Via Manin, 25). La pratica può essere trasmessa tramite raccomandata a/r oppure con consegna diretta all’ufficio. In futuro sarà possibile anche utilizzare la Pec e/o altre piattaforme telematiche in fase di implementazione.
              L’istanza deve naturalmente contenere tutti gli elementi utili per consentire ai verificatori un’approfondita istruttoria. Se la questione riguarda i prezzi di trasferimento, per esempio, dovranno essere indicate sinteticamente le operazioni intercompany effettuate, le controparti coinvolte e soprattutto i criteri e metodi di calcolo del valore normale delle transazioni, unitamente alle motivazioni per le quali tali criteri sono ritenuti aderenti alle linee guida Ocse e alla normativa nazionale.
              Laddove invece l’accordo interessi l’applicazione concreta di una norma convenzionale, per esempio per evitare la doppia imposizione sullo stesso reddito, l’impresa contribuente dovrà pure illustrare la soluzione che intende adottare. Il provvedimento disciplina i contenuti minimi delle domande anche con riferimento alle altre fattispecie (stabile organizzazione, valori fiscali di ingresso per le società rimpatriate, imposizione sui flussi finanziari).
              L’Agenzia fornirà riscontro circa l’ammissibilità della domanda entro 30 giorni dalla ricezione. L’assenza degli elementi obbligatori causerà il rigetto della richiesta. Qualora le lacune comportino l’improcedibilità della pratica, la società avrà altri 30 giorni per le integrazioni. Dopodiché partirà il contraddittorio, che vedrà coinvolti i funzionari del settore internazionale delle Entrate e i rappresentati delle aziende (accompagnati dai rispettivi professionisti). L’intera procedura di confronto, che normalmente si articola in più incontri, dovrà concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza. Periodo durante il quale l’Agenzia potrà anche accedere presso le sedi della società, richiedere maggiore documentazione o interpellare le tax authority dei paesi esteri interessati dalle operazioni.
              Se alla fine del dialogo le parti pervengono a una soluzione condivisa, la procedura si conclude con la firma di un accordo, vincolante per cinque anni. La principale novità introdotta dal decreto internazionalizzazione è data dal c.d. “roll-back”, meccanismo che consente di far decorrere gli effetti dell’intesa a partire dall’anno di presentazione della domanda, non più dall’anno della firma come invece avveniva in passato (esempio: istanza presentata nel settembre 2016, accordo firmato nel marzo 2017, gli effetti dell’accordo copriranno gli esercizi 2016-2020). A quel punto la società potrà correggere eventuali situazioni non conformi generatesi nel frattempo tramite ravvedimento, senza l’applicazione di sanzioni. Se le circostanze cristalizzate nel documento non mutano, nel periodo di validità dell’accordo gli Uffici non potranno procedere ad accertamenti sui temi definiti. Possibilità di modifica in corso d’opera e/o di rinnovo dell’intesa. Procedura “rafforzata” per i casi di accertamento preventivo dell’esistenza di una stabile organizzazione (prevista una fase documentale e fase operativa).

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                Focus del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sull’assegnazione dei beni ai soci. Con un documento dal titolo “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”, messo a punto dal Cndcec con il supporto della sua Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, presieduta da Gianfranco Capodaglio. L’elaborato si è reso necessario alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, in particolare per quanto riguarda le norme fiscali agevolative per le società che eseguono le assegnazioni di specifici beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. In questa prospettiva, il documento esamina anche altri aspetti concernenti la fiscalità e l’esecuzione dell’operazione.
                Il taglio è prevalentemente operativo, al fine di definire best practice applicative per i commercialisti su temi che emergono in fase esecutiva e su cui non vi siano specifiche disposizioni normative o tecniche.
                Entrando nel dettaglio, l’art. 1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ripropone la possibilità di assegnare beni ai soci consentendo alla società di beneficiare di unaimposizione inferiore a quella normalmente prevista. La norma prevede, infatti, che le società commerciali possano fruire di una tassazione agevolata pari all’8% o “per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione” pari al 10,5% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto (comma 116).
                Il documento del Cndcec ha quindi lo scopo di delineare il comportamento contabile ritenuto più corretto alla luce delle disposizioni del codice civile e dei pertinenti principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità.
                L’assegnazione dei beni ai soci, specifica il documento, può avvenire in sede di:
                • distribuzione dell’utile d’esercizio;
                • ripartizione di riserve (di utili o di capitale);
                • riduzione del capitale sociale come, per esempio, nei casi di recesso o di liquidazione della partecipazione del socio.

                Indipendentemente dalla circostanza che determina l’assegnazione, dalla lettura dell’operazione si possono verificare in ambito societario tre situazioni:
                1. i soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile;
                2. i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile;
                3. i soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.

                Nel primo caso il documento rileva che, essendo l’oggetto della previsione l’assegnazione di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri non strumentali, le problematiche sono per alcuni versi collegate allaclassificazione del bene in bilancio: il bene assegnato potrebbe essere qualificato come bene immobilizzato oppure come rimanenza.
                In ogni caso, si legge nell’elaborato, l’assegnazione del bene comporta:
                • se si tratta di una rimanenza (bene merce), la rilevazione di un provento a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato;
                • se si tratta di un’immobilizzazione, l’eliminazione del bene con la rilevazione della eventuale plusvalenza o minusvalenza, a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato.

                Il documento Cndcec affronta inoltre il trattamento contabile nei casi in cui i soci attribuiscono al bene un valore superiore o inferiore al suo valore netto contabile, l’informativa dell’operazione e il verbale di assegnazione ai soci.
                Con questo documento”, spiega il presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, “il Consiglio nazionale continua un percorso di produzione di strumenti di ausilio per gli iscritti e per le società, fornendo indicazioni autorevoli su temi di ampia diffusione contenenti criticità applicative. La predisposizione di contributi che sappiano, quindi, esaminare operazioni di interesse per la Categoria che possono sorgere nell’adozione delle norme, considerando le problematiche esaminate sotto i diversi profili, è di fatto un valore aggiunto che ci sentiamo di poter offrire per lo sviluppo della pratica professionale”.
                La produzione del documento si inserisce in una fase di particolare importanza per la tecnica di redazione del bilancio. In tale contesto, Raffaele Marcello, Consigliere nazionale delegato ai principi contabili, sottolinea che “il Consiglio nazionale continuerà la propria opera di definizione di documenti di prassi applicativa, nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge, anche dei Principi contabili nazionali dell’OIC, il quale ha assunto formalmente con il dl 91/2014, il ruolo di standard setter nazionale”. Marcello aggiunge che “i prossimi impegni riguarderanno la diffusione di linee guida che possano condurre le società a corretta e adeguata prima adozione delle nuove norme del dlgs 139/2015 e dei pertinenti principi contabili

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                  Il D.Lgs. n. 159/2015 ha modificato la disciplina della sospensione “legale” della riscossione, contenuta nell’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).
                  In estrema sintesi, la sospensione legale della riscossione consente ai debitori - al ricorrere di determinate condizioni - di richiedere direttamente al concessionario per la riscossione la sospensione immediata di eventuali azioni cautelari (ipoteca o fermo amministrativo) o esecutive (pignoramenti) intraprese dal concessionario stesso.
                  I concessionari per la riscossione ai quali è possibile richiedere la sospensione legale della riscossione sono tutti gli enti e lesocietà incaricate per la riscossione dei tributi, e dunque non soltanto Equitalia.
                  Mi sono occupato della sospensione legale della riscossione in un precedente contributo: si analizzano di seguito le novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015, che sono applicabili alle istanze di sospensione presentate a partire dal 22 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015.

                  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSPENSIONE

                  Il nuovo art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, stabilisce che l’istanza di sospensione della riscossione va presentata - a pena di decadenza - entro 60 giorni(precedentemente erano 90 giorni) dalla notifica del primo atto di riscossione utile, oppure di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dal concessionario per la riscossione.
                  È stato quindi ridotto da 90 a 60 giorni il tempo a disposizione del debitore per presentare l’istanza di sospensione.
                  Il D.Lgs. n. 159/2015 ha inoltre aggiunto la locuzione “a pena di decadenza”, esplicitando la naturaperentoria del termine per la presentazione dell’istanza di sospensione: in caso di presentazione non tempestiva dell’istanza, il debitore decade dal diritto di ottenere la sospensione delle procedure di riscossione coattiva.
                  Sono stati così chiariti - in senso sfavorevole al contribuente - i dubbi circa le conseguenze della presentazione tardiva dell’istanza, cui dava adito la precedente formulazione della norma.

                  ELIMINAZIONE DELLA CLAUSOLA APERTA DI SOSPENSIONE

                  Il D.Lgs. n. 159/2015 ha soppresso la lettera f) dell’art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012.
                  Tale norma conteneva una “clausola aperta”, in base alla quale era possibile ottenere la sospensione della riscossione qualora gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo (oppure la successiva cartella o avviso di pagamento) fossero stati interessati da “qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”.
                  Come si era evidenziato - si veda il paragrafo “Condizioni per la sospensione della riscossione” - la formulazione aperta della norma (“qualsiasi altra causa di inesigibilità”) lasciava spazio a notevoli difficoltà interpretative.
                  La Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 159/2015 ha chiarito che l’eliminazione della suddetta clausola è dovuta alla necessità di evitare un suo possibile utilizzo strumentale, per esempioper invocare la pendenza di ricorsi per i quali non è stata richiesta o ottenuta sospensione alcuna, ovvero la pendenza di istanze in autotutela presentate direttamente agli enti, nelle more della relativa evasione o, da ultimo, la nullità del ruolo e consequenzialmente degli atti successivi, in quanto sottoscritti da personale non legittimato ovvero la non riscuotibilità ai sensi dell’articolo 1, commi 682-683, della legge n. 190/2014 delle quote inferiori a trecento euro.“ (Relazione illustrativa, pag. 2).
                  I

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                    n base alla nuova formulazione dell’art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 è ora possibile richiedere la sospensione legale della riscossione esclusivamente nei seguenti quattro casi:
                    1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
                    2. sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
                    3. sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;
                    4. pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, effettuato in favore dell’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso.

                    L’intenzione del Legislatore è quindi quella di tutelare i contribuenti dal proseguimento di azioni cautelari o esecutive in caso di errori/anomalie nei flussi comunicativi tra ente creditore e concessionario per la riscossione (che abbiano portato a non tener conto di pagamenti, sentenze o sospensioni amministrative o giudiziali) oppure in caso di prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso (se intervenute prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo).

                    ELIMINAZIONE DEL TERMINE DILATORIO DI 60 GIORNI PER LA RISPOSTA DEL CREDITORE

                    Ai sensi dell’art. 1, comma 539, della Legge n. 228/2015, il concessionario per la riscossione - una volta ricevuta l’istanza di sospensione - ha 10 giorni di tempo per trasmettere l’istanza stessa (inclusa la documentazione di supporto) all’ente creditore.
                    A quel punto, in base alla normativa previgente, l’ente creditore doveva attendere il decorso di ulteriori 60 giorni, per poi:
                    • comunicare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e trasmettere al concessionario per la riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, oppure
                    • comunicare al debitore l’inidoneità della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione, dandone anche in questo caso immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

                    L’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2015 ha riscritto il secondo periodo dell’art. 1, comma 539, della Legge n. 228/2015, eliminando il termine dilatorio di 60 giorni decorsi i quali l’ente creditore deve rispondere all’istanza di sospensione.

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                      La nuova versione del secondo periodo dell’art. 1, comma 539 non fissa infatti alcun termine, ma si limita a stabilire che l’ente creditore deve comunicare al debitore l’esito dell’esame della domanda (tramite apposito canale telematico, Pec o raccomandata a/r), comunicando anche al concessionario per la riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio o la conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
                      Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 159/2015 (pag. 2), l’eliminazione del termine dilatorio di 60 giorni non comporta un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi produce l’effetto opposto. Infatti, la soppressione di tale termine, che nella realtà limita l’operatività dell’ente creditore, consentirà a quest’ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente.”
                      In ogni caso, rimane in vigore il limite temporale di cui all’art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012:l’ente creditore deve comunicare l’esito dell’esame dell’istanza al debitore e al concessionario per la riscossione entro 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, pena l’annullamento di diritto del debito (annullamento che però trova applicazione soltanto in determinati casi: si veda in proposito il paragrafo “Annullamento del credito in caso di inerzia del creditore”).

                      MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AL DEBITORE DELL’ESITO DELL’ESAME

                      Il nuovo art. 1, comma 539, della Legge n. 228/2012 – come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015 - stabilisce che l’ente creditore comunica al debitore l’esito dell’esame della domanda tramite Pec, raccomandata a/r, oppure tramite apposito canale telematico.
                      La versione previgente del suddetto comma 539 prevedeva invece esclusivamente la comunicazione via Pec o raccomandata a/r.
                      Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, le modalità telematiche di invio della risposta al debitore (nonché quelle di invio dell’istanza di sospensione da parte del debitore) devono essere disciplinate da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
                      Fino all’emanazione di tale provvedimento (a oggi non ancora avvenuta), resta fermo quanto disposto dalla normativa previgente, e dunque l’ente creditore comunicherà al debitore l’esito dell’esame della domanda di sospensione tramite Pec oppure raccomandata a/r.

                      LA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

                      Il D.Lgs. n. 159/2015 ha aggiunto un ulteriore periodo all’art. 1, comma 539, della Legge n. 228/2015.
                      Tale norma prevede espressamente che - fino al momento in cui l’ente creditore non comunica al debitore il risultato dell’esame dell’istanza - resta sospeso il termine di 200 giorni di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, decorso il quale i pignoramenti perdono efficacia se non è stato effettuato il primo incanto.

                      INAMMISSIBILITÀ DELLA REITERAZIONE DI DOMANDE DI SOSPENSIONE

                      Il D.Lgs. n. 159/2015 ha aggiunto il nuovo comma 539-bis all’art. 1 della Legge n. 228/2012, in base al quale il debitore non può reiterare la domanda di sospensione della riscossione e in ogni caso, anche qualora la suddetta domanda venisse ripresentata, essa non comporterebbe una nuova sospensionedelle procedure di riscossione.
                      Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 159/2015, tale norma è stata introdotta al fine di evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie.

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