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Ai fini del riconoscimento del trust in Italia è necessario valutare se il trust in esame è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Presupposto essenziale è che il disponente perda la disponibilità di quanto ha conferito in trust. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio.
Poteri personali e poteri fiduciari.
Poteri personali: poteri nell'interesse proprio.
Poteri fiduciari: poteri nell'interessi del trust.
Soggetti trust:
Trustee: poteri fiduciari
Guardiano: poteri fiduciari
Il disponente che rivesta la figura di guardiano deve sapere di non essere libero di agire come crede, per es. sostituendo il trustee a proprio piacimento, a meno di qualificare i propri poteri quali poteri personali, correndo il rischio di essere considerato tuttora il possessore del reddito del trust.
Il trustee, nei rapporti con i terzi, agisce non come rappresentante del trust (che è privo di autonoma personalita' giuridica, ma come soggetto che dispone del diritto di amministrare i beni in trust.
Come il trustee, il guardiano non risponde nei confronti del disponente, ma dei beneficiari del trust
Trust “abusivo”, sì all’azione revocatoria del creditore penalizzato
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