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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    l'imprenditore individuale che rinuncia ad un suo credito nei confronti della sua impresa....trattamento fiscale?

    solo per LE SOCIETA'.....

    Articolo 88 - Sopravvenienze attive.
    In vigore dal 16/02/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 14
    1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
    2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
    3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
    a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati
    alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
    b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di
    finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le
    agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.
    3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure (2).
    4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto
    capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati
    dai possessori di strumenti similari alle azioni (1).
    4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
    A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).

    4-ter. Non si considerano, altre si', sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato
    fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in
    partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di
    procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis (1).
    5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
    (1) L'originario comma 4 e' stato sostituito dagli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter dall'art. 13, comma 1, lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei sopra citati commi vedasi l' art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
    (2) Comma aggiunto, a decorrere dal 16 febbraio 2016, dall'art. 14, comma 1 decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18.
    Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 del citato
    decreto-legge n. 18 del 2016.
    Ultima modifica di ROL; 04-04-2016, 16:45.

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      utili di partecipazione da società di persone: vengono tassati per trasparenza in capo al socio in base alla quota di partecipazione al capitale sociale (IRPEF)

      Utili di partecipazione da societa' di capitali: persone fisiche (imprenditori o non imprenditori?)

      Se partecipazione qualificata: viene tassato 40% dell'ammontare IRPEF
      Se partecipazione non qualificata: la societa' erogante applica al momento
      della corresponsione una ritenuta a titolo d'imposta (imposta sostitutiva) del 26%
      Art 47 tuir
      poi si dice..... CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NELLA MISURA DI.....

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        poi si dice..... CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NELLA MISURA DI.....
        Devo affinarmi... per il momento sto cercando di cavarmela senza libri adeguati a fare un'analisi del TUIR

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          Non sono abituata a fare puzzle...dovrei prendere un pezzo da qui uno da lì...non riesco a studiare solo dal Tuir

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            poi si dice..... CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NELLA MISURA DI.....
            Si potrebbe dire pure la base imponibile IRPEF e' costituita dal 40% dell'ammontare dei dividendi percepiti

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Si potrebbe dire pure la base imponibile IRPEF e' costituita dal 40% dell'ammontare dei dividendi percepiti
              e mai si potrebbe dire.....viene tassato 40% dell'ammontare IRPEF

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                comunque per quelli dal 2008....è 49,72%

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                  e per i dividendi provenienti dai paesi canaglia?

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    e mai si potrebbe dire.....viene tassato 40% dell'ammontare IRPEF
                    Ci doveva essere un punto dopo ammontare e IRPEF tra parentesi...

                    il 40% dell'ammontare dei dividende concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      comunque per quelli dal 2008....è 49,72%
                      Qdi il 40% è la percentuale per i dividendi dal 2016?

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