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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    E' possibile che una società produca ricchezza e distribuisca dividendi ai soci senza essere tassata?

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      http://www.imperiapost.it/164407/imp...-ecco-chi-sono

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        http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/...ocessato.shtml

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          Rimanenze finali…….

          Costi e tali ricavi potrebbero manifestarsi in periodi differenti, la tecnica contabile prevede che le due componenti reddituali siano collegate, sul piano formale e sostanziale, attraverso la rilevazione delle rimanenze finali.

          Il costo sostenuto
          per acquistare beni di magazzino che, al termine del periodo d'imposta, non siano stati alienati dovrà essere spostato in avanti, al successivo periodo d'imposta, attraverso la registrazione contabile di rimanenze finali.

          Le rimanenze finali rappresentano proventi che non sono generati nei rapporti con terze economie ma meramente figurativi. dietro a quella posta (rimanenze finali) non si trovano denaro contante, crediti o altro effettivo incremento dell'attivo; si tratta di una posta che potremmo considerare, per l'appunto, figurativa, la cui funzione consiste nel controbilanciare il costo di acquisto delle merci (costo, questo, effettivamente sostenuto), il quale, se abbandonato a se stesso, concorrerebbe alla formazione dell'utile o della perdita di un esercizio nel quale quei costi non hanno visto alcuna manifestazione numeraria in entrata.

          Le rimanenze finali rappresentano, dunque, proventi collocati nel conto economico a bella posta, allo scopo di impedire che i costi concretamente sostenuti per l'acquisto dei beni di magazzino siano dedotti in un periodo nel quale, in ragione della mancata vendita, non v'è stata la genesi dei corrispondenti ricavi

          Nel periodo d'imposta successivo, al provento derivante dalla cessione delle merci si contrapporrà il costo sostenuto per le stesse merci nell'anno precedente, sotto forma – a questo punto – di giacenza iniziale.
          La giacenza iniziale esprime dunque, nell'annualità x+1, un costo.

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            Le norme sulla rilevazione delle rimanenze finali e criteri fiscali di valutazione

            -> artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del Tuir. ( ne abbiamo visti alcuni) ci mancano…

            - le opere e i servizi in corso di esecuzione (93).
            - disposizioni specifiche per i titoli (art. 94)
            - per alcune categorie di imprese (92-bis).

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              Le regole previste per i beni-merce (art 92) non possono non valere per i prodotti in corso di lavorazione e per i servizi in corso di esecuzione di durata inferiore all'anno, per i quali l'art. 92, comma 6, Tuir richiede la valutazione in base alle spese sostenute nel periodo d'imposta di riferimento.

              Nel caso delle opere, delle forniture e dei servizi pattuiti come oggetto unitario e di durata ultrannuale, l'art. 93 del Tuir prevede che le rimanenze siano valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti.

              NB: Nella disciplina dell'art. 92 Tuir la valutazione riguarda rimanenze di beni a fronte dei quali non sono ancora intervenute operazioni di vendita. Nel caso dell'art. 93 Tuir, invece, le opere sono eseguite, le forniture effettuate ed i servizi prestati, cosicché è già possibile individuare, proprio sulla base del corrispettivo pattuito, anche la parte del reddito generata tramite la parziale esecuzione del contratto.
              Per questo motivo, è stabilito che si tenga conto anche delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, fino a quando esse non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.


              In presenza di stati di avanzamento a fronte delle opere eseguite, la valutazione delle rimanenze avviene sulla base dei corrispettivi liquidati, sempre che si tratti di liquidazione effettuata in via provvisoria.
              Qualora tale liquidazione fosse effettuata in via definitiva, il provento corrispondente concorrerebbe alla determinazione del reddito sotto forma di ricavo.

              L'ultimo comma dell'art. 93 impone di allegare alla dichiarazione, per ciascuna opera, fornitura o servizi, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del
              committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

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                ma pensa da quanto tempo si sta a "pazzià"........ (con i morti a terra...)

                Il Vangelo di Matteo riporta una delle frasi più lapidarie di Gesù: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». San Paolo ammonisce: «Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio... Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio...Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio»(Rom 13, 1 ss.). Il Catechismo della Chiesa Cattolica precisa, al paragrafo 2409, quanto segue: «Ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non è in contrasto con le disposizioni della legge civile, è contrario al settimo comandamento. Così, tenere deliberatamente cose avute in prestito o oggetti smarriti; commettere frode nel commercio; pagare salari ingiusti; alzare i prezzi, speculando sull'ignoranza o sul bisogno altrui. Sono pure moralmente illeciti: la speculazione, con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni, in vista di trarne un vantaggio a danno di altri; la corruzione, con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto; l'appropriazione e l'uso privato dei beni sociali di un'impresa; i lavori eseguiti male, la frode fiscale, la contraffazione di assegni e di fatture, le spese eccessive, lo sperpero. Arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento».

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  ma pensa da quanto tempo si sta a "pazzià"........ (con i morti a terra...)

                  Il Vangelo di Matteo riporta una delle frasi più lapidarie di Gesù: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». San Paolo ammonisce: «Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio... Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio...Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio»(Rom 13, 1 ss.). Il Catechismo della Chiesa Cattolica precisa, al paragrafo 2409, quanto segue: «Ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non è in contrasto con le disposizioni della legge civile, è contrario al settimo comandamento. Così, tenere deliberatamente cose avute in prestito o oggetti smarriti; commettere frode nel commercio; pagare salari ingiusti; alzare i prezzi, speculando sull'ignoranza o sul bisogno altrui. Sono pure moralmente illeciti: la speculazione, con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni, in vista di trarne un vantaggio a danno di altri; la corruzione, con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto; l'appropriazione e l'uso privato dei beni sociali di un'impresa; i lavori eseguiti male, la frode fiscale, la contraffazione di assegni e di fatture, le spese eccessive, lo sperpero. Arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento».
                  Non mi pare che tutti i politici e imprenditori "cattolici" siano cosi' osservanti di questi precetti...

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                    Le rimanenze son toste...e la dichiarazione come si fa?...magari pure quella di ieri...

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                      Ciao a tutti, qualcuno sa risolvere questa?

                      Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di
                      600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente
                      affiancati in una libreria, quante pagine ci sono (senza
                      contare le copertine) fra la prima pagina del sesto
                      volume e l'ultima pagina del settimo volume?

                      a) 1.800 b) 1.200 c) 0 d) 600

                      Risp. C

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