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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    La quantificazione e la valutazione delle rimanenze finali di magazzino è una delle operazioni più
    complesse e delicate tra quelle necessarie per la chiusura del bilancio.
    Un procedimento da svolgere in più fasi, che richiedono l’accertamento delle quantità presenti in magazzino, l’attribuzione ad esse di un dato valore e il confronto di questo con quello ottenibile in base alle norme fiscali.

    Per la valutazione e la gestione del magazzino può essere adottata apposita contabilità, peraltro resa obbligatoria dalla normativa fiscale al superamento di determinate soglie
    di ricavi e rimanenze finali. (studiare i limiti)

    Il valore del magazzino da iscrivere in bilancio può essere ottenuto attraverso vari metodi che però possono condurre a risultati molto differenti, non di rado distinti da quelli previsti dalle norme fiscali.
    Per le imprese non dotate di contabilità di magazzino, il primo passo da compiere per calcolarne il
    valore consiste nel verificare le quantità dei “beni presenti nei depositi”.

    Si tratta, in estrema sintesi, di suddividere i beni in categorie omogenee, distinguendo le materie prime o merci da eventuali semilavorati, beni in corso di lavorazione e prodotti finiti, per
    poi determinare le quantità in giacenza relative a ciascuna categoria.
    In poche parole, occorre redigere un inventario dei beni presenti in magazzino (Da notare che anche laddove esista una contabilità di magazzino, che quindi rileva le quantità caricate e scaricate dal singolo deposito, il dato contabile può comunque differire dalle reali giacenze a causa dei c.d. cali dovuti alle movimentazioni o lavorazioni di tali beni o a eventuali furti o distruzioni degli stessi.
    Per tali motivi, anche le imprese più strutturate non possono rinunciare a periodici inventari pur
    potendo, grazie alla contabilità di magazzino, ridurre la frequenza degli stessi.)

    Una volta accertate le quantità presenti in magazzino si pone il problema della valorizzazione
    delle stesse.

    Sul versante civilistico, l’art. 2426, c. 1, nn. 1 e 9, stabilisce che le rimanenze debbano essere valutate inbase al costo:
    => di acquisto, in caso di merci, materie prime e semilavorati;
    => di produzione, relativamente a semilavorati prodotti internamente, beni in corso di lavorazione e prodotti finiti.

    Per quanto riguarda il calcolo del costo dei beni fungibili, il successivo n. 10, prevede che esso possa essere effettuato in base al metodo:
    => della media ponderata;
    => primo entrato, primo uscito (c.d. FIFO);
    => ultimo entrato, primo uscito (c.d. LIFO).
    (Se però il risultato in tal modo ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata in nota integrativa distintamente per singola categoria di beni.)

    NB: se il valore di mercato è minore la valutazione avverrà tale minor valore.


    Qui le sottodamande potrebbero essere:

    --> Da cosa è composto il costo di produzione
    --> Da cosa è composto il costo di acquisto
    --> Ripercussione sull’utile di esercizio in un contesto di prezzi crescenti e decrescenti delle diverse valutazioni


    A livello fiscale non vi è la distinzione tra beni fungibili e beni infungibili ed è presente un valore minimo al di sotto del quale (generalmente) non si può andare

    Se l’impresa adotta il criterio del costo specifico, tale criterio è pienamente valido anche sotto il profilo fiscale (quindi si può andare anche al di sotto del valore minimo fiscale)

    Se l’impresa valuta le rimanenze con il criterio costo medio ponderato, fifo, lifo e sue varianti, il criterio civilistico adottato ha piena valenza anche ai fini fiscali

    Se l’impresa adotta un altro qualsiasi criterio (che non siano quelli indicati dal legislatore civilistico) il valore delle rimanenze non può andare al di sotto di un VALORE MINIMO : dato dal LIFO SCATTI ANNUALE.(studiatevi il funzionamento)…vi riporto solo la sottodomanda….

    ATTENZIONE : se il valore desunto dall’andamento del mercato dell’ultimo mese è minore, il valore minimo si determina in modo particolare….bisogna moltiplicare l’intera quantità dei beni (quindi indipendentemente dal periodo di formazione) per il valore normale

    (valore normale rilevante ai fini fiscali per le rimanenze : prezzo da sostenere per la ricostruzione del magazzino in base alla media dei prezzi dell’ultimo mese del periodo d’imposta

    POI ALTRA DOMANDA RIGUARDA LA SVALUTAZIONE.

    La svalutazione fiscale si può effettuare solo quando il prezzo di mercato (valore unitario medio) si sia ridotto rispetto al costo e SPETTA AL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE DOCUMENTALMENTE L’EFFETTIVO MINOR VALORE (es successiva vendita ad un prezzo inferiore)

    NB: secondo l’agenzia la svalutazione fiscale delle rimanenze valutate al costo specifico non è fiscalmente ammessa ai fini ires .

    Sottodomanda : distruzione dei beni (permette la deducibilità delle minusvalenze ai fini reddituali (sia ul piano civilistico che in quello fiscale ma bisogna seguire adeguata procedura)
    Aspetto contabile.(della distruzione)





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      http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...lioni/2515456/

      ue ue....

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        adevedè ancora lassop.....

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          http://genova.repubblica.it/cronaca/...co-134732874/;)

          http://forum.concorsi.it/forum/showt...5479&page=2233

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            se vai a vedere prendeva pure il 5 per mille...:-) ma roba da pazzi....

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              meeeeeeeeeee

              Volpi indagato per evasione fiscale, nel mirino 2 milioni per la sua ProRecco

              GABRIELE Volpi è indagato per presunti illeciti fiscali. Il magnate, divenuto uno degli uomini più ricchi della Liguria grazie alla logistica per le compagnie petrolifere operanti in Nigeria, azionista di Carige con il 5% delle azioni, è oggetto di un’inchiesta della procura a causa della sua grande passione: lo sport. È, infatti, proprietario della Pro Recco e dello Spezia Calcio.
              In questo caso i problemi derivano dal suo primo amore, la squadra di pallanuoto.
              Volpi l’acquistò nella prima metà degli anni duemila ma ne divenne presidente nel 2007 quando, trascorsi dieci anni, finì il divieto di ricoprire ruoli societari derivante dal patteggiamento per la bancarotta Medafrica. Proprio per gli anni 2008-2011 l’Agenzia delle Entrate contesta lo status di “associazione sportiva” della Pro Recco.
              In quel periodo Volpi, sotto forma di erogazioni liberali fece lecitamente arrivare dai suoi conti svizzeri circa due milioni per sanare a fine anno i bilanci della associazione. Ma secondo gli ispettori del Fisco una semplice associazione sportiva non poteva avere un tale giro di soldi e quindi la Pro Recco doveva essere assimilata ad una società con tutto quel che comporta in termine di prelievo fiscale e tasse.
              Una relazione venne anche mandata in procura ipotizzando appunto illeciti in materia di evasione fiscale.
              Il pm Silvio Franz, dopo aver svolto accertamenti, decise di chiedere l’archiviazione di Volpi.
              Ma il gip Massimo Cusatti dopo un’analisi attenta del caso ordinò alla procura nuove indagini. Gli approfondimenti avrebbero dovuto concludersi entro la fine dell’estate 2015 ma non si trattava di una scadenza vincolante. La posizione di Volpi è quindi ancora quella di indagato.

              La somma oggetto dell’inchiesta penale è anche al centro del contenzioso fiscale con l’Agenzia delle Entrate. Secondo il Fisco quel denaro avrebbe dovuto essere dichiarato da Volpi come sponsorizzazioni e come tale essere sottoposto a tassazione. Il professor Giulio Andreani, tra i più noti tributaristi, per conto di Volpi ha però contestato l’essenza della sponsorizzazione poiché il magnate in quel periodo non aveva ancora avviato alcuna attività imprenditoriale in Liguria e, quindi, non necessitava di alcun tipo di pubblicità.
              L’Agenzia, però, ribatte sottolineando come l’associazione sportiva all’epoca mancasse del fondamentale requisito della “democraticità” (decisioni condivise e assemblee dei soci, le caratteristiche tipiche che consentono di beneficiare della defiscalizzazione) e fosse in realtà un’attività imprenditoriale della quale Volpi era “dominus” incontrastato.

              Il contenzioso è ancora in corso. Va detto che lo stesso Andreani fece assolvere in Commissione tributaria alcuni giocatori della Pro Recco i quali, secondo il Fisco, avevano un tenore di vita troppo alto rispetto ai guadagni dichiarati.
              Quanto alle indagini penali va ricordato come negli ultimi tempi proprio il pm Franz con i finanzieri del nucleo di polizia tributaria abbiano sviluppato un fascicolo su una vicenda molto “vicina”

              a Volpi. Un’inchiesta vede infatti indagato per l’ipotesi di mancato pagamento delle accise sul carburante di due jet privati - spesso utilizzati dal patron di Pro Recco e Spezia Calcio - il manager svizzero Francesco Cuzzocrea, gestore dei fondi Albion di Lugano e braccio destro di Volpi per gli affari liguria
              Tutto nasce dal dossier dell’Agenzia delle Entrate con i dubbi sullo status di associazione sportiva
              IN VASCA

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                comuque ......quante saranno le a.s.d che rispettano i principi di democraticità???.

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                  http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/as...te-commerciale

                  https://www.youtube.com/watch?v=oVB2qna7g34

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                    Cosa rappresentano le rimanenze di magazzino?

                    a) Un componente finanziario dell’attivo
                    b) Un componete patrimoniale del passivo
                    c) Un componente patrimoniale dell’attivo immobilizzato
                    d) Un componete patrimoniale della’attivo circolante

                    E’ possibile ammortizzare le rimanenze?

                    a) No
                    b) Si, in caso di prodotti soggetto ad ammortamento
                    c) Si, in caso di prodotti deperibili
                    d) Dipende dal settore di appartenenza dell’azienda


                    É prassi consolidata distinguere le scritture di assestamento in scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, di ammortamento. Le scritture di rettifica riguardano la rilevazione.....

                    A) Delle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, materiali di consumo, ecc.
                    B) Degli interessi maturati su conti correnti, crediti e debiti.
                    C) Delle imposte di competenza dell'esercizio.
                    D) Dalla svalutazione dei crediti.

                    Le rimanenze di merci, materie, semilavorati, prodotti, ecc. hanno la natura di....

                    A) Costo sospeso.
                    B) Costo pluriennale.
                    C) Ricavo sospeso.
                    D) Ricavo pluriennale.

                    Dove vengono chiusi i conti accesi alle variazioni delle rimanenze?

                    a) Nel conto economico
                    b) Nello stato patrimoniale tra gli elementi attivi del patrimonio netto
                    c) Nello stato patrimoniale tra gli elementi passivi
                    d) Nello stato patrimoniale tra gli elementi attivi

                    Le variazioni in aumento delle rimanenze

                    a) Ai fini del calcolo dell’utile imponibile di competenza, è considerato un elemento di costo
                    b) È considerato irrilevante ai fini dell’utile imponibile di competenza
                    c) Ai fini del calcolo dell’utile imponibile di competenza, è assimilato ai ricavi
                    d) Ai fini del calcolo dell’utile imponibile di competenza, non è considerato un elemento di ricavo

                    Se una rimanenza viene valutata al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato perché inferiore al costo di produzione , può mantenersi tale minor valore nei bilanci successivi?

                    a) Si, anche se ne vengono meno i motivi
                    b) Si, in ogni caso
                    c) No, in nessun caso
                    d) No, se vengono meno i motivi

                    Quale dei seguenti elementi di costo non può essere incluso nel calcolo dei costo dei prodotti finiti in rimanenza?
                    a) Costi di acquisto delle materie prime
                    b) Costo della manodopera industriale utilizzata per la produzione del manufatto
                    c) Interessi passivi sui debiti bancari a breve sostenuti per finanziare la produzione
                    d) Costi di trasporto per l’acquisizione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo

                    Le schede di magazzino sono....

                    A) Scritture sistematiche intestate a ciascun articolo, in cui vengono annotate le esistenze iniziali, i carichi, gli scarichi e le rimanenze finali.
                    B) Scritture cronologiche intestate a ciascun articolo, in cui vengono annotati i carichi, gli scarichi e le rimanenze finali.
                    C) Scritture elementari intestate a ciascun articolo, in cui vengono annotate le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
                    D) Scritture sezionali intestate a ciascun articolo in cui vengono annotati i carichi e gli scarichi

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                      riassunto puntate precedenti....

                      http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...unite/2515747/

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