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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    http://www.ipsoa.it/documents/fisco/...so-ai-consorzi

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      definizione di operazioni con parti correlate

      qui...i fenomeni fraudolenti sono quasi tutti riconducibili a transazioni concluse a condizioni fuori-mercato con terzi soggetti o presuntivamente indipendenti, con i quali, invece, sussistono " correlazioni occulte"

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        svalutazione delle immobilizzazioni : Aspetti civili, contabili e fiscali


        IMMOBILI (la vita reale..)

        La società PRIMA vende un immobile avente un valore di mercato pari a 100 ad un prezzo di 50 (inferiore al valore di mercato), alla societa’ SECONDA, intermediario fidato e compiacente; residente spesso in paesi canaglia.

        La società SECONDA vende a sua volta l’immobile appena acquistato alla società TERZA stabilita in altro paese stato , che può anche essere lo stesso di prima. Generalmente quest’ultima transazione avviene al prezzo di mercato, se non addirittura superiore allo stesso. (Supponiamo che il prezzo della seconda vendita sia 110)

        La società SECONDA incassa 110 con utile artificioso dunque di 60, e normalmente trattiene una piccola parte come compenso per la prestazione d’interposizione (supponiamo dunque 10), destinando la parte restante in un conto della PRIMA detenuto in un paese canaglia (che utilizzerà per corrompere e pagare tangenti)

        Non è tutto….SECONDA, per celare maggiormente l’operazione, può versare i 50 ad ALTRA SOCIETA’, magari residente in paese canaglia qualora la stessa SECONDA non lo sia, A FRONTE DI SERVIZI DI CONSULENZA FITTIZI.

        Tale società, a sua volta, provvede a generare provviste occulte a disposizione della PRIMA, ben lontano dagli occhi indiscreti delle autorità

        NB: OVVIAMENTE L’OPERAZIONE EVIDENZIERA’ SEMPRE UN “ CATTIVO AFFARE” (peraltro asseverato da un regolare rogito notarile)
        Ultima modifica di ROL; 24-02-2016, 12:13.

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          definizione di valore normale e validità presunzioni OMI

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            metodi di valutazione aziendali (non credo....ma almeno le definizioni tradizionali..)

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              http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...dite/2491936/;)

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                Expo, gli amministratori: “Perdita 2015 è di almeno 32,6 milioni. A marzo riduzione del capitale per perdite”

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                  Le perdite sofferte sono regolate dall’ordinamento giuridico che vieta

                  1) il riparto di utili in presenza di perdite sospese (art. 2433 C.c.) e
                  2) prevede misure cautelari in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale, o
                  3) nell’ipotesi di riduzione di questo al di sotto del minimo legale (art. 2446 e 2447, C.c.).

                  A causa delle perdite sofferte, il capitale sociale può subire una riduzione:

                  --> inferiore ad un terzo del suo valore (esempio: capitale sociale di 10, perdita da 1 a 3,3);
                  --> superiore ad un terzo, con un valore residuo non inferiore al minimo
                  previsto per il capitale sociale (esempio: SRL con capitale sociale di 21, perdita da 7 a 10);
                  --> superiore ad un terzo, con un valore residuo inferiore al minimo previsto per il capitale sociale (esempio: SRL con capitale sociale di 21, perdita da 11 in poi).

                  (In caso di perdita di esercizio che incide sul capitale sociale in misura inferiore ad un terzo non esistono norme che disciplinano la fattispecie, e la riduzione del capitale sociale è ritenuta meramente facoltativa)

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                    NB

                    L’applicazione della disciplina di legge appena indicata presuppone la delimitazione del concetto di perdita, anche a causa della mancata definizione di legge.

                    In passato la dottrina si è interrogata sul valore cui le perdite sofferte dovevano correlarsi, ovverosia se:
                    1. al solo capitale sociale con esclusione di eventuali riserve del patrimonio netto;
                    2. all’intero patrimonio netto (quindi, capitale sociale e riserve);
                    3. al capitale sociale previa erosione delle riserve.

                    Domanda oggi..???????)

                    La questione non è accademica, ma concreta.
                    Si consideri ad esempio una società con un capitale sociale di 100 e riserve del patrimonio netto pari a 50:

                    --> nel primo caso, le perdite rileverebbero per i valori da 34 in poi (superiori ad un terzo del capitale sociale);
                    --> nel secondo, per valori da 51 in poi (perdite del valore superiore ad un terzo del capitale sociale che risulterebbe intaccato di 1, dopo l’erosione delle riserve per 50);
                    --> nell’ultimo caso, da 84 in poi (erosione delle riserve per 50, riduzione del capitale sociale di 34, superiore al valore del suo terzo).

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                      Civilisticamente per la copertura delle perdite si esegue l’ordine inverso di vincolo in modo che la riserva legale sia l’ultima ad essere intaccata. Ai fini delle imposte dirette l’utilizzo di riserve per la copertura delle perdite non genera tassazione.


                      Sotto il profilo civilistico
                      la classificazione più importante delle riserve è quella tra riserve disponibili e riserve indisponibili


                      Sotto il profilo fiscale la classificazione più importante è quella tra riserve di capitale e riserve di utili


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