Poiché non conoscete “i coloro”, meglio saperle entrambe……..
Tra gli elementi che devono essere indicati nel ricorso hanno particolare rilevanza:
A) L’OGGETTO DELLA DOMANDA (il c.d. petitum):
a) coloro che considerano il processo tributario come giudizio di impugnazione-annullamento individuano:
- come oggetto immediato del giudizio, la richiesta di eliminazione, totale o parziale dell’atto impositivo impugnato,
- come oggetto mediato del giudizio, la tutela dell’interesse legittimo colpito dal provvedimento dell’Amministrazione;
b) coloro che considerano il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito (ossia come processo che è formalmente introdotto con l’impugnazione di un atto, ma che sostanzialmente ha per oggetto l’accertamento del rapporto di imposta) ritengono che oggetto mediato del processo sia costituito
- dalla pretesa tributaria di cui il contribuente domanda l’accertamento negativo, ovvero
- dal diritto al rimborso, di cui chiede il riconoscimento, con la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
B) I MOTIVI (la c.d. causa petendi):
a) per coloro che ritengono che il processo tenda sempre all’annullamento, la causa petendi si riduce ai vizi dell’atto impugnato;
b) per coloro che concepiscono il processo come processo di impugnazione-merito, la causa petendi coincide:
- con i fatti estintivi, modificativi o impeditivi o con l’asserzione dell’inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa erariale, ovvero
- nel titolo o nel fatto legittimante la richiesta di accertamento del diritto di credito del contribuente.
Tra gli elementi che devono essere indicati nel ricorso hanno particolare rilevanza:
A) L’OGGETTO DELLA DOMANDA (il c.d. petitum):
a) coloro che considerano il processo tributario come giudizio di impugnazione-annullamento individuano:
- come oggetto immediato del giudizio, la richiesta di eliminazione, totale o parziale dell’atto impositivo impugnato,
- come oggetto mediato del giudizio, la tutela dell’interesse legittimo colpito dal provvedimento dell’Amministrazione;
b) coloro che considerano il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito (ossia come processo che è formalmente introdotto con l’impugnazione di un atto, ma che sostanzialmente ha per oggetto l’accertamento del rapporto di imposta) ritengono che oggetto mediato del processo sia costituito
- dalla pretesa tributaria di cui il contribuente domanda l’accertamento negativo, ovvero
- dal diritto al rimborso, di cui chiede il riconoscimento, con la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
B) I MOTIVI (la c.d. causa petendi):
a) per coloro che ritengono che il processo tenda sempre all’annullamento, la causa petendi si riduce ai vizi dell’atto impugnato;
b) per coloro che concepiscono il processo come processo di impugnazione-merito, la causa petendi coincide:
- con i fatti estintivi, modificativi o impeditivi o con l’asserzione dell’inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa erariale, ovvero
- nel titolo o nel fatto legittimante la richiesta di accertamento del diritto di credito del contribuente.
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