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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Poiché non conoscete “i coloro”, meglio saperle entrambe……..

    Tra gli elementi che devono essere indicati nel ricorso hanno particolare rilevanza:

    A) L’OGGETTO DELLA DOMANDA (il c.d. petitum):

    a) coloro che considerano il processo tributario come giudizio di impugnazione-annullamento individuano:
    - come oggetto immediato del giudizio, la richiesta di eliminazione, totale o parziale dell’atto impositivo impugnato,
    - come oggetto mediato del giudizio, la tutela dell’interesse legittimo colpito dal provvedimento dell’Amministrazione;


    b) coloro che considerano il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito (ossia come processo che è formalmente introdotto con l’impugnazione di un atto, ma che sostanzialmente ha per oggetto l’accertamento del rapporto di imposta) ritengono che oggetto mediato del processo sia costituito
    - dalla pretesa tributaria di cui il contribuente domanda l’accertamento negativo, ovvero
    - dal diritto al rimborso, di cui chiede il riconoscimento, con la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

    B) I MOTIVI (la c.d. causa petendi):

    a) per coloro che ritengono che il processo tenda sempre all’annullamento, la causa petendi si riduce ai vizi dell’atto impugnato;

    b) per coloro che concepiscono il processo come processo di impugnazione-merito, la causa petendi coincide:
    - con i fatti estintivi, modificativi o impeditivi o con l’asserzione dell’inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa erariale, ovvero
    - nel titolo o nel fatto legittimante la richiesta di accertamento del diritto di credito del contribuente.

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      adoro il mio paese....." ho cambiato idea"

      http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...6.02.23_01.pdf

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        ora le cassazioni a sezioni disunite...

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          Una delle novità……


          L'applicazione del principio di immediata esecutività delle sentenze è stato recepito tenendo conto delle peculiarità del processo tributario, strutturato pur sempre come un giudizio amministrativo di impugnazione di atti autoritativi, ancorchè nei confronti di un giudice che ha cognizione piena del rapporto.

          Si è quindi stabilito quanto segue.

          a) L'esecutività riguarda le sole sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo, ovvero un'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per le altre controversie (invero di numero esiguo), quali ad esempio quelle sulla qualifica di ONLUS, ovvero su esenzioni fiscali, sulle rendite catastali ecc., si è mantenuto, invece, il principio della coincidenza tra esecutività e giudicato. Ciò allo scopo di una maggiore certezza delle situazioni giuridiche. D'altro canto per lo stesso motivo anche nel processo civile esistono categorie di sentenze (in particolare quelle costitutive o traslative della proprietà) per le quali l'efficacia è subordinata al giudicato.
          La giurisprudenza è costante nel ritenere, ad esempio, che nei casi di una controversia sull'esenzione da un tributo, l'Amministrazione, all'esito del giudizio ad essa sfavorevole, deve provvedere d'ufficio al rimborso di quanto versato medio tempore dal contribuente in base all'atto annullato (Cass. 1967/2005; n. 24408/2005; n. 10010/2006).

          b) L'esecutività della sentenza in favore dell'Amministrazione
          avrebbe consentito di esigere l'intero tributo già dopo la sentenza di primo grado (attualmente l'art. 68 del decreto prevede che ne diventino esigibili solo i 2/3). Si è, giustamente, lasciato inalterato il meccanismo della riscossione frazionata del tributo previsto dall'articolo 68, sul presupposto che l'intenzione del legislatore non fosse quella di aggravare la situazione dei contribuenti nell'ambito di un contenzioso ancora "sub judice". Tale scelta, inoltre, viene a bilanciare il maggior onere a carico del contribuente per quel che concerne l'esecuzione delle sentenze di rimborso a suo favore.

          c) L'esecutività immediata delle sentenze di condanna in favore del contribuente. L'attuazione di tale importante, e del tutto innovativo principio (ad oggi l'esecutività per tali pronunce si realizza solo con il giudicato), ha dovuto tener conto delle peculiarità del giudizio tributario, che vede contrapposti una parte pubblica ed una privata.

          Ne consegue che mentre per la prima non vi sono di norma problemi di insolvenza, per la parte privata occorre tener conto di tale possibilità, e cioè del rischio che una volta ottenuto in virtù di una sentenza esecutiva, ma impugnata dall'Amministrazione, il pagamento di una somma a titolo di rimborso, non sia più possibile il recupero delle somme erogate in caso di successiva riforma della sentenza. Da ciò la scelta di subordinare il pagamento di somme in favore del contribuente ad una idonea garanzia, il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio, con le seguenti eccezioni:
          - pagamenti di somme fino a 10.000 euro;
          - restituzione delle somme pagate in corso di causa, a norma dell'art. 68, comma 2, del decreto (qualunque sia l'importo).
          In questi casi, pertanto, l'esecutività della sentenza sarà incondizionata.
          Ovviamente, il contribuente resterà libero di non chiedere l'immediata esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e di preferire l'attesa di un giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta, con gli interessi di legge medio tempore maturati, senza fornire alcuna garanzia.

          d) Modalità di esecuzione della sentenza.


          Sempre la peculiarità del processo tributario ha fatto ritenere preferibile la scelta del giudizio di ottemperanza come esclusivo sistema di esecuzione di tutte le sentenze, definitive e non (novità assoluta).

          Si è, pertanto, stabilito che lo strumento previsto dall'art. 70 del decreto sia utilizzabile:
          - per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato;
          - per l'esecuzione delle sentenze anche solo esecutive;
          - per ottenere il rimborso delle somme da restituire al contribuente ai sensi dell'art. 68 comma 2.

          Si è, inoltre, previsto che per i rimborsi fino a 20.000 euro e quelli relativi alle spese di lite la Commissione operi in sede di ottemperanza come giudice monocratico (data la relativa semplicità della esecuzione della sentenza, in cui non è necessaria neppure la garanzia), con ciò attuando parzialmente la delega sul punto.

          La scelta della esclusività del giudizio di ottemperanza come unico strumento per la esecuzione delle sentenze è giustificata:
          - dalla peculiarità delle sentenze emesse nel processo tributario, dove spesso anche il calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso di imposta non è agevole, essendo necessaria, comunque, un'attività dell'ufficio per la determinazione degli interessi per i vari periodi interessati; inoltre, la necessità di una garanzia per le condanne in favore del contribuente al rimborso di somme superiori a 20.000 euro, avrebbe creato notevoli problemi alle segreterie per il rilascio delle formule esecutive, non potendosi pretendere da tali uffici un controllo sulla idoneità della garanzia stessa;
          - dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza, che consente anche con la nomina di un commissario ad acta di ottenere in tempi relativamente brevi l'adempimento dell'Amministrazione, con il rimborso delle relative spese (rinvio ad un mio articolo sull’argomento consultabile sul mio sito);
          - dal fatto che l'ordinaria procedura esecutiva (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile), non garantisce spesso il soddisfacimento dell'interesse del contribuente, anche per le note difficoltà di agire in via esecutiva sui beni dei soggetti pubblici.

          Si è deciso, infine, che lo strumento dell'ottemperanza, sia di sentenza definitiva che solo esecutiva, può essere utilizzato anche nei confronti degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, stante la natura pubblica dell'Agente e l'attività oggettivamente pubblica posta in essere dai concessionari (privati).

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            Gloria Grigolon - Italia Oggi -
            Lotta all'evasione internazionale.

            Imponendo a terzi la disclosure delle informazioni e non consentendo scambi bilaterali equilibrati, l'America è diventata oggi una delle tre più influenti piazze a rischio riciclaggio. E' quanto si legge sul settimanale londinese The Economist che ha sottolineato come ad oggi i poteri forti statunitensi siano divisi in due fronti: da un lato il Tesoro che vorrebbe maggiore trasparenza nei bilanci societari e più scambio di informazioni; dall'altro le lobbies e gli stati che, per i benefici fiscali concessi, sono meta di grandi società. Questi hanno contestato la proprosta di una legge federale che imporrebbe maggior controllo sulle strutture societarie, specie quelle per incorporazione che beneficiano di vantaggi fiscali e strutturali

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              x strelizia...
              SRL SEMPLIFICATE

              --> conseguenze che anche perdite di importo contenuto possono provocare su queste società: di fronte ad un capitale sociale di pochi euro è facile superare le soglie di guardia contenute negli articoli 2482-bis e ter.

              Nel caso limite di capitale sociale pari ad un solo euro, basta una perdita di pochi centesimi perché si debba intervenire con le procedure previste dalle norme in commento. Tra l’altro, l’esperienza comune insegna che raramente gli amministratori si preoccupano di dare evidenza alle perdite sopra soglia prima del classico appuntamento annuale con i soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
              Sono altresì frequenti casi di S.r.l. che continuano ad operare in presenza di perdite che hanno intaccato il capitale sociale in misura ben superiore al terzo, giungendo ad azzerarlo o dando luogo a valori negativi del patrimonio netto, ignorando che tale circostanza costituisce una causa di scioglimento ex articolo 2484 c.c..
              Senza contare che l’omessa convocazione dell’assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale sociale o la trasformazione della società espone amministratori e sindaci alle sanzioni contemplate dall’articolo 2631 c.c. (da 1.032 a 6.197 euro aumentate di un terzo).

              Né possono trascurarsi gli intimi rapporti che si creano tra capitale sociale e finanziamenti soci. Nelle S.r.l., l’articolo 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti soci sia postergato rispetto alla soddisfazione di altri creditori quando i finanziamenti sono stati erogati:

              ·in un momento in cui vi era un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
              ·in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
              Si tratta di condizioni il cui verificarsi è direttamente proporzionale all’entità del capitale sociale e che quindi finiranno per essere la norma per le S.r.l.s. ..
              Per concludere, il ridotto ammontare del capitale sociale, richiedendo, in caso di perdite ripetute, un più frequente ricorso alle procedure di cui agli articoli 2482-bis e ter c.c., potrebbe costituire un ottimo strumento per sensibilizzare i soci nei confronti dei reali risultati del business intrapreso evitando, forse, l’insorgere di uno stato di insolvenza che, nella maggior parte dei casi, finirebbe per gravare sui creditori sociali, primi fra tutti dipendenti e fornitori.

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                Srl semplificate numerose e spesso in perdita

                Alessandro Galimberti - Il Sole 24 Ore

                Uno studio della Fondazione nazionale dei commercialisti e del Cndcec pubblicato ieri fa un primo bilancio sull'evoluzione degli strumenti normativi d'impresa realizzata nel corso della crisi finanziaria più lunga della storia recente. Parliamo delle società a responsabilità limitata semplificata che dal varo, anno 2012, hanno raggiunto un numero importante. Siamo passati, infatti dalle 3.472 del primo anno alle 16 mila del 2013, alle 28mila del 2014 e alle 40mila dello scorso anno.

                Oggi le srls rappresentano già più del 5,4% dell'universo Srl. Nell'analisi della Fnc spiccano, tuttavia, anche altri numeri come le perdite di esercizio (fisiologiche nelle startup) che toccano il 46% delle newco e in un contesto dove il ridotto capitale sociale non può costituire una funzione di garanzia per i creditori. Al contrario qui il capitale sociale ha una funzione 'di tipo organizzativo/contabile', aprendo il versante critico del potenziale abuso della forma societaria.

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                  queste srl sono pura istigazione all'usura legalizzata e non ...(nella migliore delle ipotesi...)

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    adoro il mio paese....." ho cambiato idea"

                    http://www.fiscooggi.it/files/u5/ras...6.02.23_01.pdf
                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    ora le cassazioni a sezioni disunite...
                    Alla faccia della certezza del diritto...mah...

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                      http://www.fiscal-focus.it/all/Fisco..._e_riserve.pdf

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                      Sto operando...
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