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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    http://www.fiscooggi.it/analisi-e-co...ella-residenza
    http://www.fiscooggi.it/analisi-e-co...to-civilistico
    http://www.fiscooggi.it/analisi-e-co...fini-tributari


    ne stanno parlando in questi giorni qui............

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      le attribuzioni patrimoniali dal trust ai beneficiari è esentasse (non vi è tassazione progressiva irpef...) e vuoi mettere la patrimoniale???
      La patrimoniale sarebbe a tassazione progressiva...certo che devo studiarlo ancora, ma mi è venuto in mente...

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        Ero dietro...
        1) i Caffè erano di Olim (ho messo pure la foto!) Lima e Strelizia;
        2) tutto bene;
        3) fine marzo.

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Appunto. Faccio un trust, beneficiario mio figlio...
          ecco qua...si puo'...
          File allegati

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            Li ho letti

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              pillole di contenzioso in generale...( dovrebbe capitarvi qualcosa di troppo giuridichese...per gli economisti...

              Il processo tributario è ispirato ai principi processual-civilistici.

              Infatti, il contenzioso tributario è un processo:
              –– dispositivo, nel senso che la materia del contendere è delineata dalle parti,
              e non può essere ampliata dal giudice;
              –– caratterizzato dall’impulso di parte.

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                Il contenzioso tributario è un processo di impugnazione: infatti, è instaurato mediante l’impugnazione, entro termini previsti a pena di decadenza, di un atto emanato dall’Amministrazione finanziaria (avviso di accertamento, cartella di pagamento, diniego di rimborso), con la sola eccezione dell’ipotesi di silenzio sulla istanza di rimborso (ove si accede al giudizio in assenza di un provvedimento).

                Dalla natura impugnatoria del processo discende che:

                –– il ricorso è ammissibile solo se presentato entro i termini decadenziali previsti per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi;
                –– l’oggetto del giudizio è circoscritto ai motivi di impugnazione
                –– il ricorrente non può sottoporre al giudice questioni estranee all’atto impugnato
                –– il ricorrente non può opporre alla pretesa un proprio credito vantato nei confronti del legittimato passivo ;
                –– la legittimazione passiva compete all’ente che ha emesso l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto (art. 10 del DLgs. 546/92);
                –– il legittimato passivo non può fondare la pretesa su titoli diversi da quelli indicati nell’atto impugnato ;
                –– il giudice tributario può annullare l’atto impugnato (Cass. SS.UU. 15.11.2005 n. 23019);
                –– l’estinzione del processo comporta, in linea di principio, la definitività
                dell’atto;
                – non sono ammesse le azioni di accertamento (il contribuente non può, in assenza di un atto impositivo, adire il giudice tributario al fine di ottenere una sentenza dichiarativa, ad esempio, dell’insussistenza dell’obbligazione tributaria.
                Ultima modifica di ROL; 22-02-2016, 17:30.

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Il trust non potrebbe essere anche un modo per non pagare l'imposta patrimoniale che molti auspicano venga introdotta?
                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  no
                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  ecco qua...si puo'...
                  Come mai hai detto di no?

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                    La giurisdizione deve venire attuata nel rispetto dei principi costituzionali:

                    –– del diritto di difesa (art. 24 e 113 Cost.);
                    –– di indipendenza del giudice (art. 104 Cost.);
                    –– del “giusto processo” (art. 111 Cost.).




                    La Corte Costituzionale ha asserito che l’indipendenza del giudice tributario è assicurata:
                    –– dalla nomina dei magistrati a tempo indeterminato;
                    –– dalla previsione di cause di incompatibilità con la carica di giudice;
                    –– dall’attribuzione del potere di nomina ad organismi estranei all’Amministrazione finanziaria (sentenza 24.11.82, n. 196).

                    Seppure la dottrina individui nell’idoneità tecnica un elemento di indipendenza dei giudici, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’idoneità tecnica dei giudici non togati delle commissioni tributarie (Corte Cost. 7.6.84 n. 154).

                    Qualche ragione di perplessità, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che impone che ogni giudice, oltre che effettivamente imparziale, debba apparire tale (indipendenza apparente) consegue all’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero della Economia, l’appartenenza del personale amministrativo assegnato alla giurisdizione tributaria a tale Ministero e l’assenza di poteri di disposizione su tale personale da parte del giudice tributario.

                    Ancora, la previsione di un trattamento economico adeguato costituisce requisito di indipendenza del giudice (Corte Cost. 8.10.2012 n. 223). Qualche perplessità viene avanzata in proposito quanto allo status del giudice tributario italiano, attesa l’entità dei relativi compensi ed essa è aggravata dal fatto che il relativo compenso viene determinato da parte del Ministero della Economia (nell’ambito del quale orbitano le agenzie che emettono i provvedimenti sottoposti al controllo degli stessi giudici) e, addirittura liquidato dalla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate (che è la principale autorità sottoposta al controllo della giurisdizione tributaria): cfr. DLgs. n. 545/92, art. 13.



                    “Giusto processo”
                    La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (art. 111 co. 1 Cost.).
                    Tale disposizione individua i principi del “giusto processo”, operanti, di conseguenza, anche nel processo tributario.
                    La norma prevede che il processo si deve svolgere:
                    –– nel contraddittorio tra le parti;
                    –– in condizione di parità;
                    –– davanti ad un giudice terzo (Corte Cost. 15.10.1999 n. 387) e imparziale (Corte Cost. 22.10.1997 n. 311);
                    –– nel rispetto del principio della ragionevole durata.



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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Come mai hai detto di no?
                      perchè verrebbero tassate le restituzioni di patrimonio.....(cosa che loro non vogliono..)

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                      Sto operando...
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