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    però devi dire APPORTA non conferisce

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      Il trust non potrebbe essere anche un modo per non pagare l'imposta patrimoniale che molti auspicano venga introdotta?
      Ultima modifica di strelizia; 22-02-2016, 16:36.

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        Tutte le entrate pubbliche che si fondano, nei confronti del soggetto passivo,sull’elemento della coattivita rientrano nella categoria giuridica delle prestazionipatrimoniali imposte.

        I tributi sono una « specie » di questo « genere ».Puo` registrarsi un sostanziale accordo in dottrina che il tributo si configuriquale prestazione coattiva, di norma, definitiva e pecuniaria, non determinatada un illecito (FALSITTA, TESAURO, FEDELE).

        Risulta poi maggioritario l’indirizzo di chi sostiene che l’ulteriore elementodistintivo dei tributi e` quello di essere una prestazione patrimoniale impostacaratterizzata dall’attitudine (idoneita`) a determinare il concorso alle pubblichespese, in quanto collegata, necessariamente ex art. 53, Cost., ad un « indice» di capacita contributiva (FEDELE, FANTOZZI, DE MITA, TESAURO;

        Altri negano invece che tale elemento abbia effettiva portata « specializzante», rilevando, tra l’altro, che la giurisprudenza costituzionale consolidataesclude che le tasse — quasi unanimemente considerate tributi — siano soggetteal principio di capacita` contributiva (FALSITTA).

        Infine vi e` anche chi afferma addirittura l’insussistenza ovvero la scarsa utilita`tecnico-giuridica di una nozione unitaria di tributo, dovendosi piuttostofare riferimento esclusivamente alla categoria generale della prestazione patrimonialeimposta e quindi alle piu` specifiche nozioni di imposta e di tassa(RUSSO, TESAURO).

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          Per dottrina unanime, l’imposta e` un tributo essenzialmente contributivo,nel senso che si basa su di un presupposto (es. tipico, « possesso di reddito »)del tutto indipendente dall’attivita` dell’Ente che ne e` il soggetto attivo-creditore,quindi del tutto autonomo dai costi e dai benefici dell’attivita` medesima (FANTOZZI,RUSSO, TESAURO).

          Il che, sostanzialmente, equivale a dire che l’imposta trae fondamento esclusivamente dal criterio (indice) di riparto delle pubbliche spese che la leggeistitutiva individua come suo presupposto (FALSITTA, RUSSO).

          Risulta percio` evidente che lo scopo delle imposte e`, essenzialmente, quellodi suddividere tra i soggetti (individuati dalla legge quali) contribuenti il caricofinanziario delle attivita` pubbliche (funzioni e servizi pubblici essenziali ed « indivisibili»).Tale scopo ne contraddistingue e sostanzia la nozione

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            La tassa.

            Secondo l’impostazione teorica piu` tradizionale, la tassa e` invece direttamentecollegata all’erogazione/fruizione di determinate attivita` pubbliche(funzioni o servizi, c.d. « divisibili »).

            Essa peraltro si differenzia da un semplice corrispettivo (o « prezzo pubblico»), poiche´, trattandosi di un tributo e quindi di una prestazione patrimonialeimposta, lo « scambio » viene coattivamente imposto dalla legge (FALSITTA,TESAURO).

            Sulla configurazione dell’istituto tributario in oggetto deve peraltro segnalarsil’esistenza di un ampio dibattito dottrinale, dal quale emergono posizioni alquantodifferenziate (RUSSO, FANTOZZI).

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              Per contributo (o tributo speciale) deve intendersi un particolare tipo di tributodovuto dal soggetto passivo in quanto avvantaggiato dall’esecuzione di unopera pubblica.Ne sono esempi il contributo integrativo di utenza stradale, il contributo dimiglioria, i contributi di urbanizzazione (TESAURO, RUSSO).

              La natura tributaria di tali entrate e` tuttavia contestata (FALSITTA).Pure controversa e` l’ascrivibilita` alla categoria dei tributi dei monopoli fi-scali, quali quello dei tabacchi e del gioco del lotto.La dottrina ormai prevalente tende comunque ad escluderla (FALSITTA, TESAURO,FANTOZZI).Senz’altro fuori dall’area tributaria si collocano i contributi previdenziali edassicurativi obbligatori per legge (INPS, INAIL etc.), rientrando nell’area, comedetto sopra, piu` ampia delle prestazioni patrimoniali imposte e costituendo ilfenomeno della c.d. « parafiscalita » (FANTOZZI, RUSSO).

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                Il trust non potrebbe essere anche un modo per non pagare l'imposta patrimoniale che molti auspicano venga introdotta?
                no

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                  le attribuzioni patrimoniali dal trust ai beneficiari è esentasse (non vi è tassazione progressiva irpef...) e vuoi mettere la patrimoniale???

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    le attribuzioni patrimoniali dal trust ai beneficiari è esentasse (non vi è tassazione progressiva irpef...) e vuoi mettere la patrimoniale???
                    Appunto. Faccio un trust, beneficiario mio figlio...

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Appunto. Faccio un trust, beneficiario mio figlio...

                      devi studiarlo ....

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                      Sto operando...
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