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    DISCIPLINA DELLE PERDITE NEL CONSOLIDATO FISCALE le perdite maturate ante ingresso nel consolidato e perdite realizzate in periodo di consolidamento)

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      Differenza tra consolidato civilistico e consolidato fiscale

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        Mi dispiace non poter rispondere...ma è per l'orale, giusto?

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Mi dispiace non poter rispondere...ma è per l'orale, giusto?
          si

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              requisiti controllo

              A partecipa B al 70% e B partecipa C al 60%. Quanti consolidati sono possibili?

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                A partecipa B al 70% e B partecipa C all'80%. A può consolidare con C?

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                  A partecipa B al 100% e B (non residente) partecipa C al 60%. A può consolidare con B?

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                    Il principale appeal del consolidato fiscale è senza dubbio la possibilità di compensare intersoggettivamente le perdite fiscali nell'ambito del gruppo societario.

                    Caso particolare...(non per l'esame)

                    “Riportabilità di perdite e interessi passivi nelle operazioni straordinarie tra società aderenti al consolidato” (in tal caso abbiamo una sovrapposizione di norme tra quelle riguardanti il consolidato e quelle invece che fanno riferimento alle fusioni e scissioni)

                    Si potrebbe dunque operare in modo elusivo per aggirare i test di vitalità in materia di fusioni e scissioni…..

                    è esclusa l’applicabilità dei limiti per il riporto delle perdite fiscali, laddove non si abbia interruzione dell’imposizione di gruppo. Infatti, si tratta di operazioni “neutrali”, che non determinano “alcun vantaggio ulteriore in termini di recupero delle perdite fiscali conseguite in vigenza dell’opzione”, “le disposizioni limitative al riporto delle perdite devono trovare applicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” all’ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante all’operazione, rimanendo escluse le perdite prodotte in vigenza del consolidato”.

                    Ciò non vale per i limiti previsti dal legislatore, per le analoghe operazioni straordinarie, con riferimento al riporto delle eccedenze di interessi passivi. Le ragioni alla base di tale orientamento sono principalmente riconducibili, oltre che a ragioni antielusive, ad una diversa “modalità di gestione”. Infatti, mentre nel caso delle perdite l’attribuzione al consolidato è automatica, integrale e non derogabile (generando una formale “spersonalizzazione” delle stesse), nel caso di eccedenze di interessi passivi o ROL, gli interessi passivi permangono nella esclusiva disponibilità del soggetto che li ha generati, al quale è concessa la possibilità, al ricorrere di particolari condizioni, di conferirli al gruppo fiscale (in tal caso non si determina, quindi, una “spersonalizzazione”).

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                      http://espresso.repubblica.it/affari...iardi-1.250460

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