Le banche, infatti, segnano i depositi e i conti correnti solo al passivo di bilancio. Ora che è finalmente riconosciuto il fatto che le banche creano dal nulla il denaro necessario per tutti gli impieghi, è evidente che questo denaro debba essere registrato prima all’attivo, e solo dopo, al momento dell’impiego, al passivo. Oggi questo non avviene, è come se il proprietario di una casa la affittasse senza averla prima registrata al catasto e pretendesse il pagamento dell’affitto senza dimostrare la catena di titolarità della proprietà.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
Comprimi
X
-
In parole semplici: le banche fanno guadagni enormi prestando denaro di cui non risultano avere la proprietà, per cui non ci pagano le tasse, riottenendo indietro il denaro con gli interessi. Il margine operativo lordo delle banche ammonta a enormi quantità di denaro, decine di miliardi di euro, di cui beneficiano solo gli istituti di credito
Commenta
-
QUOTE=ROL;1188681]In parole semplici: le banche fanno guadagni enormi prestando denaro di cui non risultano avere la proprietà, per cui non ci pagano le tasse, riottenendo indietro il denaro con gli interessi. Il margine operativo lordo delle banche ammonta a enormi quantità di denaro, decine di miliardi di euro, di cui beneficiano solo gli istituti di credito[/QUOTE]
Sì, sembrerebbe così. Non ho mai visto il bilancio di una banca ne' ho mai studiato tecnica bancaria e diritto bancario...
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
La frode carosello veniva realizzata in quattro mosse, che consentivano di creare "ingenti fittizi crediti Iva".
1) In primo luogo venivano realizzate o individuate una serie di società 'A', tutte con sede all'estero
nell'ambito dell'Ue e di fatto create ad hoc per le operazioni delittuose, nonchè una serie di società
'B', con sede in Italia e anch'esse di fatto create ad hoc".
2) 'A' cedeva fittiziamente a 'B' un valore pari a '100' di servizi, di solito traffico telefonico ma non
solo, senza pagare l'Iva poiché si trattava di cessione all'interno di Stati appartenenti all'Ue (la
cosiddetta cessione 'intra comunitaria)
3) 'B' cedeva fittiziamente alle società 'C' ‐ vale a dire Fastweb e Telecom Italia Sparkle ‐ i medesimi servizi per un valore di '100' sul quale veniva pagata da 'C' l'Iva per il 20%, poiché si trattava di una compravendita di servizi in Italia, con un esborso finale apparente per 'C' di '120'.
4) 'C', infine, rivendeva ad 'A' i medesimi servizi con il sistema 'intra' (come detto applicabile negli acquisti tra Stati Ue) al prezzo di '100' senza il pagamento dell'Iva.
In questo modo"alla fine di un'operazione sostanzialmente neutra a fini economici perché ogni soggetto paga ed incassa '100', 'C' (vale a dire Fastweb e Telecom Italia Sparkle) ha apparentemente pagato '20' di Iva a 'B', che quest'ultima in ogni caso non versa all'erario, non avendo mai incassato la relativa somma".
Secondo il giudice, dunque, "il vero scopo dell'operazione è consentire a 'C' di realizzare un credito erariale di '20' su ciascuna operazione fittizia di pagamento di '100'. Questo credito può essere sottratto dall'Iva che 'C' incassa dai propri clienti per l'uso delle utenze telefoniche e che (in mancanza di credito Iva) dovrebbe riversare all'erario".
Perciò, se ad esempio Fastweb o Telecom Italia Sparkle avevano incassi per un milione e 200 mila euro, avrebbero dovuto versare 200 mila euro all'erario alla scadenza prevista dalla legge. Poiché però
esponevano un (inesistente) credito Iva pari o superiore a 200 mila euro, lo detraevano da quanto
dovevano versare e ottenevano profitti superiori del 20% a quelli che avrebbero realizzato solo con
l'operazione commerciale (ad esempio 1 milione 200 mila anziché 1 milione)".
Commenta
-
"novità"....
- Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (sia comunitari che extra-comunitari) nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si applica il Reverse Charge o inversione contabile, gli obblighi relativi al versamento dell'Imposta si spostano in capo al cessionario o committente .
- Se l'operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo comunitario, il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l'obbligo di versamento dell'imposta mediante integrazione della fattura, applicando l'Iva secondo l'aliquota dovuta e registrando la fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Se invece l'operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo extra- comunitario, il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l'obbligo di versamento dell'imposta mediante emissione di un'auto-fattura, applicando l'Iva secondo l'aliquota dovuta e registrando l'auto-fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Commenta
-
"novità"...
split payment, finalizzato a contrastare le frodi costruite sulla figura del missing trader, l'ente pubblico, a fronte della cessione o della prestazione ricevuta, eroga il solo corrispettivo al netto dell'Iva, versando l'imposta direttamente all'erario (il meccanismo non si applica alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.
Commenta
Commenta