12. Graduatoria finale
12.1 La Commissione d’esame forma la graduatoria di merito secondo la votazione conseguita nella prova finale di cui al punto 7.11.
12.2 Il Direttore Centrale del Personale, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso,tenuto conto delle riserve dei posti previste ai punti 1.2 e 1.3 del presente bando,nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio. Qualora sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio1997, n. 127, così come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,n. 191.
12.3 Delle riserve e dei titoli di preferenza di cui al punto precedente si terrà conto soltanto se dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
12.1 La Commissione d’esame forma la graduatoria di merito secondo la votazione conseguita nella prova finale di cui al punto 7.11.
12.2 Il Direttore Centrale del Personale, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso,tenuto conto delle riserve dei posti previste ai punti 1.2 e 1.3 del presente bando,nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio. Qualora sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio1997, n. 127, così come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,n. 191.
12.3 Delle riserve e dei titoli di preferenza di cui al punto precedente si terrà conto soltanto se dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
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