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    Originariamente inviato da Perilsacroleo Visualizza il messaggio
    13 da sinistra 1primo + 3 = terzo
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      X TUTTI ....CAPISCI U FENOMEN...;-) mi diceva u chiatton...:-))

      Mentre il reddito delle imprese individuali ( In quanto non c’è differenza soggettiva tra imprenditore e impresa) è tassato immediatamente in capo al relativo titolare, la diversità soggettiva tra società e soci pone problemi di coordinamento. Lo stesso reddito, infatti, può essere osservato da angolazioni diverse, in momenti diversi, in capo alla società e in capo al socio. Occorre quindi un coordinamento tra queste due prospettive di osservare una ricchezza economicamente identica, che si presenta varie volte, sotto forme giuridiche diverse; dapprima il reddito della società, poi i dividendi o gli utili o perdite da cessione della partecipazione (plusvalenze o minusvalenze).

      Senza questo coordinamento uno stesso flusso reddituale verrebbe tassato varie volte, solo perché prodotto in forma societaria e non in forma individuale

      Per le società di persone, il coordinamento avviene tramite l’imputazione diretta in capo ai soci del reddito della società, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione (Lo stesso avviene anche per gli studi professionali associati, in via opzionale per le società di capitali a ristretta base societaria, e con alcune varianti per le imprese familiari.)
      I redditi vengono imputati in base alle quote di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione e nella stessa proporzione si imputano le perdite, le ritenute d’acconto, etc. (art. 5 TUIR).
      Naturalmente poi l’effettiva percezione dei dividendi è fiscalmente irrilevante in quanto la tassazione era già avvenuta in precedenza. (costituiscono mere entrate patrimoniali)
      Lo stesso criterio opera per i redditi attribuiti ai collaboratori familiari di imprese individuali: la tassazione di tali redditi è quindi trasferita dall’imprenditore al “parente collaboratore”, circostanza di cui occorre tener conto prima di valutare la congruità dei redditi di impresa dichiarati da piccoli commercianti e artigiani.

      Saltare la società” è invece più difficile per le società di capitali, dove al massimo può essere consentito , in via opzionale, qualora i soci siano pochi (piccola e grande trasparenza art.115 e 116 ) Altrimenti il coordinamento si basa su una tassazione in capo alla società, al momento della produzione del reddito , ed una in capo al “socio finale” (di solito una persona fisica) al momento della distribuzione.


      L’imposta sulle società (IRES) è del 27,50% per cento, mentre l’IRPEF in capo ai soci con percentuali elevate di controllo (partecipazioni qualificate) è applicata solo sulla “metà” del dividendo,(49,72%) per tener conto della precedente tassazione in capo alla società.
      Se la percentuale di partecipazione è piccola, (partecipazione non qualificata) si applica l’imposta sostitutiva del 26% percento su tutto il dividendo.

      Queste esigenze di coordinamento investono anche le plusvalenze/ minusvalenze su partecipazioni che sono state rese fiscalmente irrilevanti ove realizzate da società. Minusvalenze e plusvalenze sono quindi fiscalmente indeducibili e intassabili (art. 87 TUIR…. In quanto le plusvalenze corrispondono a utili precedenti o anticipano utili futuri, mentre il contrario avviene per le minusvalenze)

      Esiste però l’eccezione di un regime parallelo, per alcune categorie di partecipazioni, costituenti mero investimento finanziario (in genere di borsa), o detenute per breve periodo, o in società senza impresa, per cui vale la regola opposta, di imponibilità delle plusvalenze e deducibilità delle minusvalenze

      (il regime pex non si applica alle imprese minori e persone fisiche non in regime d’impresa….quindi possiamo dire che la distinzione tra partecipazione qualificate e non qualificate assume un significato quando il titolo è posseduto al di fuori del regime d’impresa, mentre in caso contrario è impostante discriminare tra partecipazioni dotate dei requisiti PEX e partecipazioni NON PEX)

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        Quiz

        Il coordinamento tra tassazione delle società e dei soci riguarda
        1) Solo il flusso degli utili determinati in capo alla società, e quindi dei dividendi verso i soci
        2) Il flusso degli utili e delle perdite, per cui si pone un problema di trasmissione ai soci
        3) Il flusso degli utili e delle perdite, nonché le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni

        Per le società di persone , ad esempio in nome collettivo e in accomandita il coordinamento tra tassazione della società e dei soci
        1) Non è previsto, e si verifica di fatto una doppia imposizione
        2) Viene tassata la società, e detassati poi i dividendi, al momento della distribuzione
        3) Viene “saltata” la società, ed i redditi sono imputati direttamente ai soci.

        Il reddito di una società di capitali è tassato:
        1) Solo in capo alla società, al momento della produzione
        2) In capo alla società e al socio, con un meccanismo per evitare la doppia imposizione
        3) solo in capo al socio al momento della percezione


        Un dividendo di una società di capitali, percepito da una persona fisica, è reddito
        1. Di capitale, a tassazione ridotta per esigenze di coordinamento con la società erogante
        2. Di impresa
        3. Di capitale a tassazione ordinaria, senza particolari mitigazioni

        I soggetti persone fisiche percettori di dividendi
        1. Pagano sul 5 percento
        2. Pagano su una quota del dividendo di circa la metà
        3. Pagano su tutto il dividendo



        La cosiddetta participation exemption è
        1) Una agevolazione fiscale
        2) Un coordinamento tra tassazione di società e soci
        3) Un sistema antifrode

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          SCHEMA DIVIDENDI

          Art 47- Beneficiari-persone fisiche non in regime di impresa
          Partecipate—regime fiscale: REDDITO DI CAPITALE

          Partecipazioni non qualificate: imposta sostitutiva del 26% alla fonte sull’intero importo- Il dividendo non va in indicato in dichiarazione.
          Partecipazioni qualificate: l’imponibile al 49,72% confluisce nel reddito complessivo (nessuna ritenuta)

          ART 59 Beneficiari-imprese individuali-società di persone
          Partecipate-regime fiscale: reddito d’impresa

          Non si fa distinzione partecipazioni qualificate e non qualificate: imponibile al 49,72% come reddito d’impresa vanno in dichiarazione

          ART 89 Beneficiari –Società di capitali-Enti non commerciali-Stabili organizzazioni
          Partecipate: regime fiscale: reddito d’impresa

          Non si fa nessuna distinzione partecipazioni qualificate e non qualificate imponibile al 5% vanno in dichiarazione

          Per i dividendi si parla di esclusione e per le plusvalenze di esenzioni…perché?


          NB...ci limitiamo solo a percettore italiano...

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            3....19....115....?
            Sol 500.18.6.7.691

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              X IL SACRO LEO.....MI CHIEDEVI IN GRASSETTO..

              Se la società esercita attività agricola il relativo reddito è attribuito ai soci come reddito agricolo


              Qui è un bel casotto…le società di persone, le srl e le cooperative che conducono direttamente il fondo, che svolgono esclusivamente una delle attività agricole come disciplinate dall’art 2135 cc e riportano nella denominazione sociale “società agricola”possono determinare il reddito da tassare in base alle risultanze catastali ossia in luogo della determinazione analitica (utile= ricavi –costi)si considera il reddito agrario.
              Attenzione: tali società non devono essere confuse con le società agricole che determinano il reddito in base alle disposizioni dell’art 90 del tuir (terreni agricoli affittati)


              A VOI NON VI SARA’ CHIESTO QUESTO ...MA SOLO ARTICOLI TUIR…
              Se esercita attività commerciale è attribuibile ai soci come reddito d’impresa

              Quindi come dici tu…attività agricole art 32 tuir…sono agricole se svolte nei limiti previsti dalla norma sono REDDITO AGRARIO (quindi reddito figurativo)…voglio solo sottolinearti il fatto che non esiste un parallelismo perfetto tra la definizione la definizione di imprenditore agricolo a norma dell’art 2135 cc e l’art 32 tuir…ossia non tutte le attività connesse del 2135 comma 3 sono considerate agricole a norma dell’art 32 del tuir…e che quindi genereranno invece reddito d’impresa e non reddito AGRARIO (non agricolo…)

              Più che altro fai attenzione allo scherzetto da quiz…per i terreni affittati ad uso agricolo il proprietario dichiara solo il reddito domenicale, mentre l’affittuario che esercita le attività agricole deve dichiarare il reddito agrario
              Se invece il terreno è affittato per uso non agricolo avrai un REDDITO DIVERSO.







              La società di persona paga solo l’irap.

              No paga anche l’iva. Ed inoltre se trattasi di società di persona non residente paga IRPEF.

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                Originariamente inviato da laurangel Visualizza il messaggio
                3....19....115....?
                Sol 500.18.6.7.691
                *6 e aggiungi 1.
                691.

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                  Originariamente inviato da laurangel Visualizza il messaggio
                  3....19....115....?
                  Sol 500.18.6.7.691

                  prova con la doppia operazione....

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                    Originariamente inviato da Alexiel85 Visualizza il messaggio
                    *6 e aggiungi 1.
                    691.
                    Più o meno che tempi fate per serie più e meno è critico numerico? E i brani?? [emoji28]

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                      Originariamente inviato da laurangel Visualizza il messaggio
                      Più o meno che tempi fate per serie più e meno è critico numerico? E i brani?? [emoji28]
                      5 brani da 8 domande: 30 min al massimo
                      20 serie: 5 min, comprese di verifica e scritta per ricordare il ragionamento fatto
                      Il critico numerico non lo ricordo :P

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                      Sto operando...
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