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Concorso all'agenzia entrate per 140 funzionari tecnici ingegneri architetti

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    Originariamente inviato da trippaallafiorentina Visualizza il messaggio
    nella mia esperienza lavorativa ho visto che gli stranieri che lavorano in italia e che godono dei diritti degli italiani ...quindi scuole per i figli,sanità,etc. , le tasse le pagavano nel paese di provenienza (leggi america e inghilterra !!)..
    La legge tributaria ha carattere strettamente territoriale.- nello stato-...ma puo configurare come ptesupposto di un imposta da applicare in ita un fatto che è avvenuto all'estero.cio vedremo crea problemi e doppie imposizioni..di soloto risoltecon convenzioni bilaterali.

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      Originariamente inviato da Spin Visualizza il messaggio
      Allora....l'agenzia delle entrate considera fisicamente residente in italia colui che, pur avendo residenza all'estero, ha i propri legami familiari e il proprio centro d'interesse in Italia.

      Questo si chiamerà il "soggetto d'imposta" passivo? o mi confondo?
      L'agenzia gne gne.....l'agenzia non fa le leggi

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        La legge tributaria può avere effetto retroattivo?
        con l'art. 3 della L212\2000 è stabilito che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo.

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          Anche le circolari non hanno valenza esterna

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Nell'interpretazione della norma tributaria il procedimento analogico è applicabile?
            L’interpretazione consiste nell’attribuzione di un significato ad un determinato enunciato normativo.......

            ADDIRITTURA....mahhh....questo me lo vado a studiare....ecco perchè i processi durano tanto.....

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              credo !?!

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                trippa ti vedo ferrato....speriamo che sei meno bravo nelle altre materie

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                  Allora oggi abbiamo iniziato a giocare con il dpr del 22 dicembre 1986 n 917....u T.U.I.R...

                  La residenza..art 2 comma 2, e comma 2 bis

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                    Originariamente inviato da trippaallafiorentina Visualizza il messaggio
                    con l'art. 3 della L212\2000 è stabilito che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo.
                    Giusto..si applicano i principi enunciati nelle disposioni preliminari del codice civile e ribadito da trippa....con lo statuto del contribuente

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                      Originariamente inviato da Spin Visualizza il messaggio
                      trippa ti vedo ferrato....speriamo che sei meno bravo nelle altre materie
                      nelle altre sono ancora peggio !!!

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                      Sto operando...