Originariamente inviato da luigileone
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Gli avanzi e i disavanzi di scissione “da annullamento” emergono dalla differenza
- tra l’ammontare del patrimonio netto dalla società scissa che viene trasferito in favore della società beneficiaria
- e il relativo “valore di carico” della partecipazione nella società scissa che risulta dal bilancio della società beneficiaria, qualora la società beneficiaria possegga azioni (o quote) rappresentative del capitale sociale della società scissa.
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Se il “valore di carico” della partecipazione nel bilancio della società beneficiaria è inferiore al patrimonio netto della società scissa che viene trasferito si ha un “avanzo di scissione”.
Se il “valore di carico” della partecipazione nel bilancio della società beneficiaria è superiore al patrimonio netto della società scissa che viene trasferito si ha un “disavanzo di scissione“.
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