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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
    Si !
    ma solo per il caffè.

    ... tanto lo so che mi vuoi bene.... ...


    e me ne vorrai ancora di più quando trasformerò quelle quattro scartoffie stupide di numeri che chiamate bilanci in un bell'avviso di accertamento inattaccabile in sede contenziosa.....
    nec recisa recedit

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      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
      Bene !
      allora per non disturbare Paola mi fai un 25 righe sui vizi della volontà : errore, violenza e dolo.
      Io direi innanzitutto vizi del consenso (dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo). la parte contrattuale si trova quindi legata ad un contratto al quale non avrebbe consentito se non si fosse verificato un suo errore o l'altrui violenza o il dolo della controparte.
      L'errore (falsa rappresentazione della realtà per produrre l'annullabilità deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contratente.
      Per violenza si intende la minaccia portata dall'altra parte o anche da un terzo per estorcere il consenso al contrattol tale minaccia deve avere delle caratteristichee cioè fare impressione su una persona sensata e deve riguardare un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del minacciato.In tali casi il contratto è annullabile.
      Il dolo è il raggiro usato dauno dei contraenti per CARPIRE il consenso cioè per indurla a contrarre.Il dolo, come attività di induzione in errore è rilevante anche se riguarda i motivi che hanno indotto a concludere il contratto purchè sia errore determinante il consenso. Anche in tali casi il contratto sarà annullabile A differenza del dolo determinante nei casi di dolo incidente ( la parte contratta a condizioni diverse a causa del raggiro) il contratto è valido ma il contraente in malafede risponde dei danni.

      Spero di non aver scritto c..te

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        Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
        Tranquilla, ne avrai uno solo dei due. Fortunamente sto in un'altra regione...

        Beh!...potresti chiedere il trasferimento...perchè dove vai tu ?...traditore........
        nec recisa recedit

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          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          Beh!...potresti chiedere il trasferimento...perchè dove vai tu ?...traditore........
          Io non "vado", "sto". Avessi dovuto "andare", non avrei comunque scelto la Lombardia, con cui noi sabaudi siamo come cane e gatto

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            Originariamente inviato da vivanco Visualizza il messaggio
            Io direi innanzitutto vizi del consenso (dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo). la parte contrattuale si trova quindi legata ad un contratto al quale non avrebbe consentito se non si fosse verificato un suo errore o l'altrui violenza o il dolo della controparte.
            L'errore (falsa rappresentazione della realtà per produrre l'annullabilità deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contratente.
            Per violenza si intende la minaccia portata dall'altra parte o anche da un terzo per estorcere il consenso al contrattol tale minaccia deve avere delle caratteristichee cioè fare impressione su una persona sensata e deve riguardare un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del minacciato.In tali casi il contratto è annullabile.
            Il dolo è il raggiro usato dauno dei contraenti per CARPIRE il consenso cioè per indurla a contrarre.Il dolo, come attività di induzione in errore è rilevante anche se riguarda i motivi che hanno indotto a concludere il contratto purchè sia errore determinante il consenso. Anche in tali casi il contratto sarà annullabile A differenza del dolo determinante nei casi di dolo incidente ( la parte contratta a condizioni diverse a causa del raggiro) il contratto è valido ma il contraente in malafede risponde dei danni.

            Spero di non aver scritto c..te




            oh!...santa rosalia!...l'ha scritte veramente

            ...però sono solo 14... e poi manca la grafica schematizzata con le sottolineature e la divisione per punti...
            .... mò lo senti il professore ....


            aspetta che me le leggo....
            nec recisa recedit

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              Originariamente inviato da vivanco Visualizza il messaggio
              Io direi innanzitutto vizi del consenso (dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo). la parte contrattuale si trova quindi legata ad un contratto al quale non avrebbe consentito se non si fosse verificato un suo errore o l'altrui violenza o il dolo della controparte.
              L'errore (falsa rappresentazione della realtà per produrre l'annullabilità deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contratente.
              Per violenza si intende la minaccia portata dall'altra parte o anche da un terzo per estorcere il consenso al contrattol tale minaccia deve avere delle caratteristichee cioè fare impressione su una persona sensata e deve riguardare un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del minacciato.In tali casi il contratto è annullabile.
              Il dolo è il raggiro usato dauno dei contraenti per CARPIRE il consenso cioè per indurla a contrarre.Il dolo, come attività di induzione in errore è rilevante anche se riguarda i motivi che hanno indotto a concludere il contratto purchè sia errore determinante il consenso. Anche in tali casi il contratto sarà annullabile A differenza del dolo determinante nei casi di dolo incidente ( la parte contratta a condizioni diverse a causa del raggiro) il contratto è valido ma il contraente in malafede risponde dei danni.

              Spero di non aver scritto c..te
              Non saprei, ma visto così pare convincente... e questo è già qualcosa, no? Forse volevi dire "purchè sia vizio determinante il consenso" e non "errore detrminante il consenso" (ma è solo per dimostrarti che ti leggo con attenzione)

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                Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
                Io non "vado", "sto". Avessi dovuto "andare", non avrei comunque scelto la Lombardia, con cui noi sabaudi siamo come cane e gatto

                Ah!... beh! ... allora se si tratta di Casa Savoia non discuto........ ecco perchè questa pigrizia....beata nobiltà.... e allora veniamo noi
                nec recisa recedit

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                  Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                  oh!...santa rosalia!...l'ha scritte veramente

                  ...però sono solo 14... e poi manca la grafica schematizzata con le sottolineature e la divisione per punti...
                  .... mò lo senti il professore ....


                  aspetta che me le leggo....
                  coltempo mi perfezionerò

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                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                    Graciii........... di domenica pomeriggio alle 6...con 30 gradi.......nooooooooooooo

                    vebbè ... ma non hai fretta vero.... c'è una lista d'attesa da rispettare....... il Prof.Romasco ha praticamente prenotato le prossime due ore di lavoro....vero Vivanco?????

                    nessuna fretta...ho ancora una settimana di tempo....assoluta priorità al professore...
                    cmq grazie per la disponibilità...

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                      Originariamente inviato da vivanco Visualizza il messaggio
                      Io direi innanzitutto vizi del consenso (dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo). la parte contrattuale si trova quindi legata ad un contratto al quale non avrebbe consentito se non si fosse verificato un suo errore o l'altrui violenza o il dolo della controparte.
                      L'errore (falsa rappresentazione della realtà per produrre l'annullabilità deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contratente.
                      Per violenza si intende la minaccia portata dall'altra parte o anche da un terzo per estorcere il consenso al contrattol tale minaccia deve avere delle caratteristichee cioè fare impressione su una persona sensata e deve riguardare un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del minacciato.In tali casi il contratto è annullabile.
                      Il dolo è il raggiro usato dauno dei contraenti per CARPIRE il consenso cioè per indurla a contrarre.Il dolo, come attività di induzione in errore è rilevante anche se riguarda i motivi che hanno indotto a concludere il contratto purchè sia errore determinante il consenso. Anche in tali casi il contratto sarà annullabile A differenza del dolo determinante nei casi di dolo incidente ( la parte contratta a condizioni diverse a causa del raggiro) il contratto è valido ma il contraente in malafede risponde dei danni.

                      Spero di non aver scritto c..te



                      No ...no...non le hai scritte...
                      nec recisa recedit

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