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Argomenti esame orale 2009

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    #51
    Originariamente inviato da sbriffim Visualizza il messaggio
    so benissimo che è un argomento già trattato ma potete, cortesemente, chiarirmi il caso della tassazione/esenzione dei dividendi azionari quando sono percepiti da persona fisica che esercita attività d'impresa? Insomma un imprenditore individuale può avere una partecipazione in una società di capitali? (penso di sì), se non sbaglio avete parlato solo del caso in cui il dividendo sia percepito da persona fisica non imprenditore distinguendo una partecipazione a seconda se sia qualificata o meno...
    correggetemi se sbaglio, mi è utile:
    dividendo percepito da PF imprenditore tassato al 49,72% dal 2008

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      #52
      correggo tassato x il

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        #53
        Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
        Beh la nullità del contratto ai fini iva comporta la emissione di una nota di variazione ai fini IVA secondo il dispoto dell'articolo 26 del dpr 633.72 quindi in diminuzione. Quando il soggetto che riceve la nota di variazione è un soggetto che non agisce nell'esercizio di imprese arti e professioni occorre applicale il BOLLONE sul nota credito.

        OK ? Ti assicuro a braccio.
        Bene ho ritrovato la parte che non ricordavo più ... dunque in caso di nullità, annullamento, risoluzione e rescissione del contratto la variazione in diminuzione può farsi senza limiti di tempo ma comunque la detrazione fa effettuata entro il 2° anno successivo ( quindi il venditore che si vede restituire il bene diminuisce il l'imponibile e quindi l'iva a debito... e cosi?) mentre l'acquirente che ha restituito il bene deve fare una annotazione in rettifica in negativo sullo stesso registro che aveva accolto l'operazione e cioè il registro acquisti ( in questo caso per l'acquirente aumenta l'iva a debito come conseguenza di una diminuzione dell'iva a cretido... e cosi? )
        Invece in caso di variazioni in diminuzione dovuti ad errori di fatturazione o a sopravvenuti accordi tra le parti c'è il limite temporale di un anno ( ma la detrazione sempre entro il 2à anno o entro l'anno ?)
        Da ultimo le variazioni in aumento possono ( devono ) farsi per qualsiasi motivo, senza limiti di tempo e con nuova fattura.
        nec recisa recedit

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          #54
          Originariamente inviato da kratos Visualizza il messaggio
          correggetemi se sbaglio, mi è utile:
          dividendo percepito da PF imprenditore tassato al 49,72% dal 2008

          chiarisco meglio solo a beneficio di chi potrebbe fraintendere ( ovviamente non voi tirocinanti ma penso agli attuali concorsisti che ci leggono) ... il 49,72% del dividendo concorre alla tassazione nel senso che entra nel reddito complessivo del soggetto poi tassato progressivamente IRPEF.
          nec recisa recedit

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            #55
            Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
            ah dimenticavo !
            ci vediamo tra due ore, ho lasciato "ragionamenti in sospeso".
            A dopo !
            grazie tante. siete grandi rosario e paola. vi ringrazio

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              #56
              Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
              L'Esperto Risponde chiude.
              A domani.
              Grazie della collaborazione.
              Ciao Paola.
              Ciao prof.!

              io adesso stacco e riprendo verso le 17... nel frattempo vedo di risolvere la rogna delle disposizioni antielusive insieme alla questione dell'abuso del diritto e delle novità 2009 in tema di interpelli da parte delle imprese di grandi dimensioni ... perchè non ho fatto la maestra elementare come mia madre ???
              nec recisa recedit

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                #57
                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                Bene ho ritrovato la parte che non ricordavo più ... dunque in caso di nullità, annullamento, risoluzione e rescissione del contratto la variazione in diminuzione può farsi senza limiti di tempo ma comunque la detrazione fa effettuata entro il 2° anno successivo ( quindi il venditore che si vede restituire il bene diminuisce il l'imponibile e quindi l'iva a debito... e cosi?) mentre l'acquirente che ha restituito il bene deve fare una annotazione in rettifica in negativo sullo stesso registro che aveva accolto l'operazione e cioè il registro acquisti ( in questo caso per l'acquirente aumenta l'iva a debito come conseguenza di una diminuzione dell'iva a cretido... e cosi? )
                Invece in caso di variazioni in diminuzione dovuti ad errori di fatturazione o a sopravvenuti accordi tra le parti c'è il limite temporale di un anno ( ma la detrazione sempre entro il 2à anno o entro l'anno ?)
                Da ultimo le variazioni in aumento possono ( devono ) farsi per qualsiasi motivo, senza limiti di tempo e con nuova fattura.
                La detrazione è un onere. Prima registri, prima detrai. Tuttavia a tutto c'è un limite. Qui è il termine per la presentazione della dichiarazione del secondo periodo di imposta successivo al ricevimento della fattura.
                I.Santacrocelover

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                  #58
                  Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                  chiarisco meglio solo a beneficio di chi potrebbe fraintendere ( ovviamente non voi tirocinanti ma penso agli attuali concorsisti che ci leggono) ... il 49,72% del dividendo concorre alla tassazione nel senso che entra nel reddito complessivo del soggetto poi tassato progressivamente IRPEF.
                  Aggiungo quadro RM se a tassazione separata con opzione per il regime dichiarativo.
                  Se tassato per intero (black list) quadro RI di unico persone fisiche (UNICO PF).
                  I.Santacrocelover

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                    #59
                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                    chiarisco meglio solo a beneficio di chi potrebbe fraintendere ( ovviamente non voi tirocinanti ma penso agli attuali concorsisti che ci leggono) ... il 49,72% del dividendo concorre alla tassazione nel senso che entra nel reddito complessivo del soggetto poi tassato progressivamente IRPEF.
                    entra come reddito di capitale...giusto?

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                      #60
                      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                      Aggiungo quadro RM se a tassazione separata con opzione per il regime dichiarativo.
                      Se tassato per intero (black list) quadro RI di unico persone fisiche (UNICO PF).
                      Quanto detto non per gli imprenditori (non avevo letto bene la domanda). Chiatrisco meglio RM e/o RI se persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese arit e professioni.

                      RL o RM per l'analogo caso delle plusvalenze.
                      I.Santacrocelover

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