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Argomenti esame orale 2009

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    Risoluzione e rescissione sono cause ex lege di scioglimento del contratto:

    1. mutuo dissenso
    2.recesso se previsto dalla legge o dalle parti (caparra penitenziale)
    3.rescissione per stato di pericolo o per stato di bisogno
    4.risoluzione per inadempimento
    5.impossibilità sopravvenuta
    6.eccessiva onerosità della prestazione
    I.Santacrocelover

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      [QUOTE=romasco;308550][QUOTE=paola66;308507]
      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
      Sono contratti a effetti obbligatori quelli che costituiscono un diritto di obbligazione ossia una situazione soggettiva attiva a cui deve far seguito l'adempimento dell'altra parte.

      Ad effetti reali quelli che costituiscono ( dalli ! con costituiscono... trasferiscono...io con il contratto di compravendita non costituisco...trasferisco il diritto ...distinzione di non poco conto visto che io acquisto il diritto con i limiti ed i pesi - vedi ipoteca - che ha la tua proprietà ...invece i diritti di obbligazione nel contratto ad effetti obbligatori quelli sì che li costituiamo ex novo ) diritti reali.

      Ad effetti reali è il contratto di compravendita.( è ad effetti reali "e" obbligatori ... se ci pensi dal contratto di compraventida non discense solo un diritto di credito ma anche - come corrispettivo del credito - un diritto reale ossia un trasferimento di proprietà )

      ad effetti obbligatori il contratto di locazione.

      Quindi ...
      1) C. ad effetti reali ...solo trasferimento di diritti ...es. donazione
      2) C.ad effetti obbligatori...es. mandato gratuito
      3) C. ad effetti reali "e" obbligatori...es. compraventita

      Poi...

      1) C. Obbligatori ( o consensuali )... si perfezionano "solo" con il consenso delle parti... la consegna è un effetto del contratto ... cioè adempimento dell'obbligo di consegna gravante sull'alienante
      2) C. Reali .... si perfezionano con il consenso e con la "consegna del bene" (res) che in questo caso non è effetto del contratto come sopra detto ma elemento costitutivo di validità del contratto es. mutuo... se non ti dò i soldi non è valido...pegno ...se non ti consegno il bene non è valido ...vedi bene che in questi tipi di contratti la consegna ha una funzione economica vitale ossia è proprio ciò che giustifica il contratto)

      Queste 5 categorie tutte nello stesso file ...vanno dette tutte insieme ...
      nec recisa recedit

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        Ok professoressa
        ma non vale.
        Mi chiedi i contratti ad effetti reali e vuoi sapere i contratti reali.
        Ora vado a desinare.
        Ci sentiamo dopo.

        [QUOTE=paola66;308579][QUOTE=romasco;308550]
        Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio


        Quindi ...
        1) C. ad effetti reali ...solo trasferimento di diritti ...es. donazione
        2) C.ad effetti obbligatori...es. mandato gratuito
        3) C. ad effetti reali "e" obbligatori...es. compraventita

        Poi...

        1) C. Obbligatori ( o consensuali )... si perfezionano "solo" con il consenso delle parti... la consegna è un effetto del contratto ... cioè adempimento dell'obbligo di consegna gravante sull'alienante
        2) C. Reali .... si perfezionano con il consenso e con la "consegna del bene" (res) che in questo caso non è effetto del contratto come sopra detto ma elemento costitutivo di validità del contratto es. mutuo... se non ti dò i soldi non è valido...pegno ...se non ti consegno il bene non è valido ...vedi bene che in questi tipi di contratti la consegna ha una funzione economica vitale ossia è proprio ciò che giustifica il contratto)

        Queste 5 categorie tutte nello stesso file ...vanno dette tutte insieme ...
        I.Santacrocelover

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          [QUOTE=romasco;308586]Ok professoressa
          ma non vale.
          Mi chiedi i contratti ad effetti reali e vuoi sapere i contratti reali.
          Ora vado a desinare.
          Ci sentiamo dopo.

          [QUOTE=paola66;308579]


          Buon Appetito...
          ... e rilassati che poi ci sarà da ballare con quei 4 istituti...
          nec recisa recedit

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            Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
            Risoluzione e rescissione sono cause ex lege di scioglimento del contratto:

            1. mutuo dissenso
            2.recesso se previsto dalla legge o dalle parti (caparra penitenziale)
            3.rescissione per stato di pericolo o per stato di bisogno
            4.risoluzione per inadempimento
            5.impossibilità sopravvenuta
            6.eccessiva onerosità della prestazione

            ...che sforzo disumano...
            ... sono impressionata......sarà mica che parli di civile ma pensi sempre a lei... ( alla imposta t.u.r.)...
            nec recisa recedit

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              Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
              Buongiorno.......ancora a dormire eh!...

              allora oggi che si fa?....

              Boriss va al mare sicuro!....e fuori uno!

              Trillian...allora...vedi che ti si mette subito al lavoro?
              ...per te c'è il magazzino ... valutazione delle rimanenze - indici di rotazione - rilevazioni contabili - rapporti tra disciplina civile e fiscale ...insomma tutto quello che sai. A proposito di questo argomento vi riporto una cosa letta tempo fa da qualche parte sul forum credo a proposito degli orali 2007.... La commissione : ...ma secondo lei se in sede di verifica in una pescheria emerge un indice di rotazione del magazzino molto basso, il verificatore cosa ne deduce a primo impatto?... Il candidato:...panico!
              Mah!...io ne dedurrei che è meglio non comprare in quella pescheria...il pesce è vecchio...ma sono certa che i Signori e le Signore economisti avranno ben altre spiegazioni!...mi raccomando parlate facile facile...
              Io darei un occhio al pesce per verificare se effettivamente vecchio, se non lo fosse vi sarebbe un elevato sospetto di evasione. Alte rimanenze di magazzino per evitare perdite elevate o ricavi esageratamente bassi, che a loro volta potrebbero palesare un'errata "gestione" degli "acquisti a nero" e delle vendite "a nero".

              Buonasera prof. Romasco.

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                Buonasera carissimo.
                Complimenti per l'ottima risposta.

                Originariamente inviato da giappo Visualizza il messaggio
                Io darei un occhio al pesce per verificare se effettivamente vecchio, se non lo fosse vi sarebbe un elevato sospetto di evasione. Alte rimanenze di magazzino per evitare perdite elevate o ricavi esageratamente bassi, che a loro volta potrebbero palesare un'errata "gestione" degli "acquisti a nero" e delle vendite "a nero".

                Buonasera prof. Romasco.
                I.Santacrocelover

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                  Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                  Confermo.

                  In relazione alle perdite su crediti non è previsto l'obbligo di rilevazione in un dato momento. L'imprenditore può decidere di iscrivere la perdita in qualsiasi momento. Anche nel caso di fallimento, dove ex lege la perdita è certa e determinata non vi è l'obbligo di iscrizione in bilancio nell'anno della dichiarazione del fallimento.
                  Pertanto la perdita su crediti è solo perdita su crediti non produce una sopravvenienza.

                  Tuttavia, se in un dato esercizio si realizza una perdita, viene iscritta in bilancio e dunque dedotta dal reddito di esercizio, e successivamente (in seguito alla ripartizione finale dell'attivo del fallimento) vengono riconosciute somme a titolo di pagamento del credito ritenuto precedentemente "PERDUTO" ciò determina una sopravvenienza attiva.

                  Non bisogna mai dimenticare che un elemento fondamentale delle sopravvenienze attive (in senso stretto come giustamente fa rilevare Paola) è quello di andare a rettificare una precedente perdita, onere, spesa o passività iscritta in bilancio.

                  Pertanto solo se esiste un precedente onere, spesa, perdita o passività rilevata in un bilancio di un esercizio "passato" si può parlare di sopravvenineza nella misura in cui quello risulta rettificato.

                  Aggiungo che quando la sopravvenienza si realizza per risarcimento assicurativo conseguente ad una perdita legata a sottrazione, smarrimento, distruzione o danneggiamento, di un bene strumentale posseduto da almeno 3 anni ciò assimila la sopravvenienza ad una plusvalenza da indennizzo con la conseguenza che essa potrà essere ripartita in rate costanti.

                  Ciò determinerà anche la necessaria rilevazione della imposta differita ad essa connessa.

                  Ossia nel caso in cui in bilancio la sopravvenienza concorra per intero alla determinazione del reddito ma poi fisclamente si decide di ripartirla in 5 rata costanti occorre rilevare un rateo passivo per il rinvio del carico tributario ad essa connessa con la registrazione del tipo :
                  imposte differite a fondo imposte

                  ma capisco che qui il ragionamento potrebbe apparire leggermente ostico a chi non è pratico della materia.

                  Se volete possiamo approfondirlo.
                  ciao scusa il ritardo...non riesco a trovare quale norma dice che il bene strumentale deve essere posseduto da almeno tre anni...non è sufficiente il fatto che l'indennità sia percepita negli esercizi successivi a quello della perdita perchè si possa avere sopravvenienze rateizzabili?

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                    Originariamente inviato da bleu80 Visualizza il messaggio
                    ciao scusa il ritardo...non riesco a trovare quale norma dice che il bene strumentale deve essere posseduto da almeno tre anni...non è sufficiente il fatto che l'indennità sia percepita negli esercizi successivi a quello della perdita perchè si possa avere sopravvenienze rateizzabili?
                    86 c. 4 tuir

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                      Art. 88 comma 2 con relativo rimando all'art. 86 comma 4.

                      Mi scuso per il ritardo ma il mio esaurimento mi ha portato fuori casa per una passeggiata.




                      Originariamente inviato da bleu80 Visualizza il messaggio
                      ciao scusa il ritardo...non riesco a trovare quale norma dice che il bene strumentale deve essere posseduto da almeno tre anni...non è sufficiente il fatto che l'indennità sia percepita negli esercizi successivi a quello della perdita perchè si possa avere sopravvenienze rateizzabili?
                      I.Santacrocelover

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