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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da giappo Visualizza il messaggio
    Consiglierei di leggerlo l'art. 47, il discorso è un pò più articolato rispetto a quello fatto. E comunque nel caso di distribuzione "sottozero" delle riserve, ed anche nel caso di riduzione del capitale sociale eccedente il valore fiscale, calcolando come previsto dallo stesso articolo, la distribuzione è intesa quale distribuzione di utili.

    E naturalmente l'affrancazione per rilevanza fiscale, come già detto, delle riserva da rivalutazione.
    Ho detto già nel mio precedente intervento delle cose che immagino non sono state notate.

    Se effettuo un aumento di c.s. gratuito per 25 € portando a capitale le mie riserve di utili quando poi vado a rimborsare il c.s. a titolo gratuito per esuberanza devo considerare che fino a concorrenza di € 25 di capitale sociale mi trova dinanzi ad una distribuzione di dividendi.

    Se invece rimborso 30 €, 25 € sono dividendi e 5 € sono riserve di capitale (ammesso che cisono) e quindi i 5€ non li tasso in capo al socio.

    Se poi la mia partecipazione iscritta in bilancio (nell'attivo patrimoniale) è di 35 e mi vengono dati 40 € realizzo una plusvalenza.

    quindi 25 dividendi
    il resto dino a 35 sono riserve di capitale
    5 sono plusvalenze.

    Ti trovi ?
    I.Santacrocelover

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      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
      Ho detto già nel mio precedente intervento delle cose che immagino non sono state notate.

      Se effettuo un aumento di c.s. gratuito per 25 € portando a capitale le mie riserve di utili quando poi vado a rimborsare il c.s. a titolo gratuito per esuberanza devo considerare che fino a concorrenza di € 25 di capitale sociale mi trova dinanzi ad una distribuzione di dividendi.

      Se invece rimborso 30 €, 25 € sono dividendi e 5 € sono riserve di capitale (ammesso che cisono) e quindi i 5€ non li tasso in capo al socio.

      Se poi la mia partecipazione iscritta in bilancio (nell'attivo patrimoniale) è di 35 e mi vengono dati 40 € realizzo una plusvalenza.

      quindi 25 dividendi
      il resto dino a 35 sono riserve di capitale
      5 sono plusvalenze.

      Ti trovi ?
      Carissimo Giappo
      a volte si banalizza per far capire i concetti.
      Potevi magari riportare un esempio numerico così avresti potuto farci capire meglio la cosa.
      I.Santacrocelover

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        Originariamente inviato da giappo Visualizza il messaggio
        Per la distribuzione delle riserve di capitale "sottozero":

        "si precisa che l’eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta
        dal socio eccedente il costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile,
        trattandosi di un reddito derivante dall’impiego di capitale e non derivante da un
        evento realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie

        che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria."

        circolare n.26/2004
        Come da riportato.
        Ma ti sbagli ancora.
        Il riferimento è fatto per chi non agisce nell'esercizio di imprese arti e professioni.
        Se la partecipazione è posseduta da imprese(sotto qualsiasi forma) prego passare per l'art. 87 del tuir.
        I.Santacrocelover

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          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
          Come da riportato.
          Ma ti sbagli ancora.
          Il riferimento è fatto per chi non agisce nell'esercizio di imprese arti e professioni.
          Se la partecipazione è posseduta da imprese(sotto qualsiasi forma) prego passare per l'art. 87 del tuir.
          "Le riserve di capitale le troviamo nell'art. 47 del tuir non son mai tassate perchè rappresentano restituzione di capitale e non di utili, dunque riducono il valore fiscalmente ammesso delle partecipazioni. Non si tassano in capo ai soci."

          So dell'articolo 87, o meglio 86, e non credo di sbagliarmi dicendo che non è vero che le riserve di capitale in caso di distribuzione non sono mai tassate, le stesse non sono tassate entro i limiti del valore fiscale della parteciapzione, e per l'eccedenza se detenute nell'esercizio d'impresa arti e professioni si qualificano quali plusvalenze (art. 86 c. 5 bis), altrimenti utili.

          Sbaglio ancora?

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            Ed aggiungo che la stessa disciplina è prevista sia nel caso in cui si riduca il capitale sociale (precedentemente aumentato in modo gratuito), che nel caso di diretta ripartizione delle riserve. Nel caso di riduzione del C.S. hai naturalmente ragione circa la preventiva imputazione all'aumento effettuato utilizzando le riserve di utili (partendo dalle più vecchie).

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              Potrei dirtelo in altre 3 lingue.



              Originariamente inviato da giappo Visualizza il messaggio
              Ed aggiungo che la stessa disciplina è prevista sia nel caso in cui si riduca il capitale sociale (precedentemente aumentato in modo gratuito), che nel caso di diretta ripartizione delle riserve. Nel caso di riduzione del C.S. hai naturalmente ragione circa la preventiva imputazione all'aumento effettuato utilizzando le riserve di utili (partendo dalle più vecchie).
              I.Santacrocelover

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                Perchè mi fai incazzare.

                Potevi anche dire con cortesia che c'era qualcosa da aggiugere.

                Il tono che si usa a volte è fastidioso anche se non sento la tua voce.

                Sto qui per condividere con altri delle conoscenze. Certo non è il sapere ma è già qualcosa.

                Non copio, non incollo, tutto ciò che scrivo è farina del mio sacco e poi anche offeso.

                No mi spiace, mi faccio i ***** miei.

                Ciao

                Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
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                I.Santacrocelover

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                  [QUOTE=romasco;307523]Scusa ma non avevo visto la richiesta sulle riserve.

                  In generale le riserve si possono suddividere in :
                  1. riserve di utili
                  2. riserve di capitale
                  3. riserve in sospensione di imposta.

                  Le prime possono essere disponibili e indisponibili.
                  Esempio : la riserva legale nelle socità di capitale che si accantona anno dopo anno con il 5% degli utili netti fino a che la riserva non abbia raggiunto il 20 % del c.s. è una risrva indisponibile fino al raggiungimento del suddetto limite poi diventa invece disponibile nel senso che può essere liberamente distribuita ai soci.
                  Le riserve di utili nel momento in cui sono distribuite sono trattate come dividendi con tutte le conseguenze che derivano.
                  Per esse la legge prevede una presunzione nel senso che se ci sono in bilancio riserve di utili si presumono sempre distribuite prima delle altre con la conseguenza che sono tassate come dividendi in capo ai soci.
                  L'aumento di capitale sociale a titolo gratuito portando a capitale sociale riserve di utili non è fatto rilevante dal punto di vista fiscale lo sarà solo nel caso della successiva riduzione a titolo gratuito per esuberanza, nel senso che si andrà a vedere il precedente aumento con capitalizzazione di riserve e fino a concorrenza dell'aumento effettuato con la riserva di utili si avra distribuzione di dividendi, se eccede un'altra parte si imputera a distribuzione di riserva di capitale (ossia restituzione di conferimenti) solo se risulta ancora una somma che eccede il valore di iscrizione della partecipazione, sarà considerata plusvalenza e tassata nei modi ordinari (vedi pex).

                  Le riserve di capitale le troviamo nell'art. 47 del tuir non son mai tassate perchè rappresentano restituzione di capitale e non di utili, dunque riducono il valore fiscalmente ammesso delle partecipazioni. Non si tassano in capo ai soci.

                  Il piatto forte. Le riserve in sospensione di imposta.
                  Come dice la parola su di esse è sospesa l'applicazione della imposta. FINO A QUANDO ? Fino a quando verranno utilizzate. Come ? (abitua il tuo intelletto al dubbio ) Non per la copertura della perdite. Allora come ? quando vengono distribuite ai soci. In questo caso entano nella base imponibile ires come se si trattasse di utili poi una volta "svincolate" a seconda dei casi sono considerate di capitale o di utili-
                  Esempio : ieri ho postato un articolo. Le riserve da rivalutazione sono delle riserve in sospensione di imposta.
                  Quando rivaluto un bene il delta (come dice lou) viene ad incrementare il valore del bene

                  la scittura in p.d. è

                  IMMOBILI a RISERVE DI RIVALUTAZIONE

                  Le riserve sono in sospensione di imposta quando saranno distribuite andranno considerate nella base imponibile ires. In questo caso sono considerate (dopo la tassazione ires) come riserve di capitale e dunque non tassate in capo ai soci.


                  [QUOTE=paola66;307474]

                  Letto, e non riesco a capire cosa io non abbia compreso di quello che ho sottolineato del tuo post. Comunque basta, buona giornata.

                  Commenta


                    Nulla quello che dici è giusto.
                    Ma hai invitato a rileggere l'art. 47 che è stato da me citato, come ciò che ho detto fosse stato errato.

                    Sono consapevole dei miei limiti. Del resto scrivere velocemente e senza copiare può portare a delle mancanze ma l'imposrtante è il concetto generale, poi chi vuole, può sempre approfondire.

                    Pensa, e chiudo veramente, che come te mentre rispondo alle domande studio tributario, civile e commerciale.

                    Un piccole dettaglio mancata ci può stare non credi a maggior ragione se consideri che subito dopo ho fatto un esempio numerico chiarissimo che non lasciava dubbi di sorta.

                    Hai ragione, basta ora.

                    Ciao

                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio

                    Letto, e non riesco a capire cosa io non abbia compreso di quello che ho sottolineato del tuo post. Comunque basta, buona giornata.
                    I.Santacrocelover

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                      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                      Nulla quello che dici è giusto.
                      Ma hai invitato a rileggere l'art. 47 che è stato da me citato, come ciò che ho detto fosse stato errato.

                      Sono consapevole dei miei limiti. Del resto scrivere velocemente e senza copiare può portare a delle mancanze ma l'imposrtante è il concetto generale, poi chi vuole, può sempre approfondire.

                      Pensa, e chiudo veramente, che come te mentre rispondo alle domande studio tributario, civile e commerciale.

                      Un piccole dettaglio mancata ci può stare non credi a maggior ragione se consideri che subito dopo ho fatto un esempio numerico chiarissimo che non lasciava dubbi di sorta.

                      Hai ragione, basta ora.

                      Ciao
                      Scusami, non era mia intenzione.

                      Mi sono riletto, effettivamente sono stato un pò scontroso.

                      Non smettere per causa mia.

                      Spero accetti le mie scuse.

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