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Argomenti esame orale 2009

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    Allora se mi permettete la chiudiamo come di ce Paola.

    1. Il termine di decadenza è di 3 anni per richiedere l'imposta principale, dalla data di presentazione, quindi avviso di liquidazione (modello 16) e poi trascorsi 60 giorni iscrizione definitiva a ruolo.

    2. come sopra per la suppletiva salvo che il termine di tre anni decorre dalla data di registrazione e non da quella di presentazione alla registrazione.

    3. Imposta complementare conseguente all'accertamento della base imponibile su alienazioni di immobili e complessi aziendali.

    Avviso di Rettifica e Liquidazione entro due anni dal pagamento della imposta proporzionale.

    L'avviso di rettifica è impugnato ma la sentenza è passata in giudicato oppure non è impugnato l'avviso e dunque la rettifica e liquidazione è definitiva
    Iscrizione a ruolo definitiva e prescrizione di 10 anni per la notifica della cartella. Senza ulteriori Avvisi di liquidazione (modello 16).

    Paola per favore mi confermi ?



    Originariamente inviato da kratos Visualizza il messaggio
    Vediamo...
    Premesso che il giudizio della CTP è un giudizio di impugnazione-merito, ossia che essa può statuire in difformità tanto da quanto sostenuto dall'AF quanto dal ricorrente, la liquidaione della maggiore imposta da essa statuita fà stato fra le parti e quindi non c'è più bisogno di un nuovo avviso di liquidazione da parte dell'ufficio (avviso che ex art. 19 546/92 è pure impugnabile).
    Quindi dalla sentenza scaturisce un credito certo, liquido, ma non esigibile (la sentenza infatti non contiene un termine di pagamento).
    A questo punto l'AF fissa un termine intimando al soccombente di pagare, e lo fà con cartella.
    Può essere?
    I.Santacrocelover

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      [QUOTE=romasco;306994]
      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      Ti volevo fare una domanda :

      poste le fasi del ricorso in primo grado come di seguito :

      1. ELABORAZIONE DEL RICORSO
      2. NOTIFICA ALLE PARTI
      3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
      4. FISSAZIONE DELLA UDIENZA DA PARTE DEL PRESIDENTE
      5. TRATTAZIONE DELLA CAUSA
      6. SENTENZA
      7. DEPOSITO DELLA SENTENZA

      Volevo chiederti, in merito all'istanza di sospensione cautelare, se essa ha una collocazione precisa (IN CASO AFFERMATIVO DOVE) oppure può essere sempre proposta prima della sentenza ?

      Inoltre in base all'art. 24 del dlgs 546 del 1992 è possibile integrare le motivazioni fino alla trattazione della udienza. Ora tale possibilità è legata a due presupposti : ordine della commissione, sopravvenuti elementi sconosciuti al momento della proposizione del ricorso. Chiedo : in relazione i sopravvenuti elementi, questi nuovi elementi si rinvengono nel fascicolo depositato dall'ufficio che si costituisce in giudizio nei 60 gg. successivi alla notifica del ricorso ?

      1) meglio “ predisposizione “ del ricorso ( nel gergo avvocatesco)
      2) notifica “alla controparte” … le parti sono attore e convenuto…se tu sei l’attore che fai te lo notifichi da solo il ricorso? …no lo notifichi alla tua controparte ossia all’A.E. per fargli sapere che hai proposto ricorso e che si venisse a difendere …la notifica serve proprio per consentire il contraddittorio ossia il diritto di difesa di colui che chiami in giudizio3) costituzione in giudizio … di entrambe le parti … e questo è ok
      4) fissazione dell’udienza di trattazione da parte del presidente di sezione … ok
      5) trattazione della causa in camera di consiglia senza la presenza delle parti 8 e dei loro avvocati) a meno che non si faccia richiesta di trattazione pubblica …considera che qui la regola è la camera di consiglio mentre nel processo civile vale la regola inversa … udienza pubblica salvi casi eccezionali di camera di consiglio
      6) sentenza … ossia assunzione della decisione…ok
      7) deposito della sentenza in segreteria ( da qui decorre il termine lungo di un anno)
      8) notifica del dispositivo della sentenza … da parte della segreteria alle parti costituite
      9) notifica del testo integrale della sentenza … su richiesta di una delle parti … in questo caso il termine per impugnare è “breve” ossia di 60 giorni ( normalmente chi vince chiede la notifica all’altra parte così questo povero soccombente ha solo 60 giorni per appellare – se invece non viene fatta questa richiesta di notifica il termine è “lungo” cioè di un anno dal deposito ).




      A) L’istanza di sospensione cautelare può essere proposta prima della sentenza di 1° grado alla commissione provinciale - ( la commissione regionale può solo sospendere le sanzioni ( art. 19 dec. 472) – sia nel ricorso introduttivo sia successivamente con atto separato naturalmente non oltre la trattazione della causa.

      B) Si integrano i “motivi” del ricorso non le motivazioni…la parola motivazione giuridicamente è usata solo relativamente alla sentenza ed ai provvedimenti amministrativi
      L’integrazione dei motivi è possibile non fino alla trattazione ma entro il termine ( pure perentorio ) di 60 giorni dalla data del deposito di documenti ( non conosciuti dalla parte che fa i motivi aggiunti oppure depositati per ordine del giudice… quindi attento che la commissione non ti ordina di fare motivi aggiunti ma può ordinarti di depositare documenti che tu non hai depositato e risultano necessari … e allora la controparte ha diritto di produrre motivi aggiunti proprio per contestare questi nuovi documenti…stessa cosa se una parte di sua volontà deposita nuovi documenti…io devo poter contestare questi nuovi documenti e ho diritto di produrre motivi aggiunti…in sostanza è un modo per esercitare il diritto di difesa. Quindi ricapitolando i motivi aggiunti solo in un caso : deposito, spontaneo o su ordine del giudice, di nuovi documenti ad opera della controparte ed entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito). Questi nuovi documenti che vengono prodotti devono essere depositati nel fascicolo d’ufficio ( che sta nella segreteria della commissione che ha in carico la causa ) in un numero di copie pari al numero delle altre parti costituite : cosicché io non devo fare altro che prendermi stì nuovi documenti, andare a studio ( o in ufficio se sei A.E.) , studiarmeli e tentare di demolirli per l’appunto con i motivi aggiunti.

      Spero sia tutto chiaro… scusa la pignoleria ma io non posso sapere via internet se quando sbagli lo fai per una svista o se proprio non lo sai e allora nel dubbio e per sicurezza …meglio fare la signorina Rottermayer...ma sono certa tu abbia capito che lo faccio per la stima che ti porto
      nec recisa recedit

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        Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
        Allora se mi permettete la chiudiamo come di ce Paola.

        1. Il termine di decadenza è di 3 anni per richiedere l'imposta principale, dalla data di presentazione, quindi avviso di liquidazione (modello 16) e poi trascorsi 60 giorni iscrizione definitiva a ruolo.

        2. come sopra per la suppletiva salvo che il termine di tre anni decorre dalla data di registrazione e non da quella di presentazione alla registrazione.

        3. Imposta complementare conseguente all'accertamento della base imponibile su alienazioni di immobili e complessi aziendali.

        Avviso di Rettifica e Liquidazione entro due anni dal pagamento della imposta proporzionale.

        L'avviso di rettifica è impugnato ma la sentenza è passata in giudicato oppure non è impugnato l'avviso e dunque la rettifica e liquidazione è definitiva
        Iscrizione a ruolo definitiva e prescrizione di 10 anni per la notifica della cartella. Senza ulteriori Avvisi di liquidazione (modello 16).

        Paola per favore mi confermi ?

        Si Romasco! assolutamente è così...
        oltre alla fonte di prassi che ti ho allegato conferme provengono da un volumetto del sole 24 ore di 800 pagine "solo" sull'accertamento fiscale... direi che possiamo stare tranquilli...
        nec recisa recedit

        Commenta


          Never mind.

          Anzi grazie per la tua precisione e pignoleria. Così si fa !

          [QUOTE=paola66;307187]
          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio


          1) meglio “ predisposizione “ del ricorso ( nel gergo avvocatesco)
          2) notifica “alla controparte” … le parti sono attore e convenuto…se tu sei l’attore che fai te lo notifichi da solo il ricorso? …no lo notifichi alla tua controparte ossia all’A.E. per fargli sapere che hai proposto ricorso e che si venisse a difendere …la notifica serve proprio per consentire il contraddittorio ossia il diritto di difesa di colui che chiami in giudizio3) costituzione in giudizio … di entrambe le parti … e questo è ok
          4) fissazione dell’udienza di trattazione da parte del presidente di sezione … ok
          5) trattazione della causa in camera di consiglia senza la presenza delle parti 8 e dei loro avvocati) a meno che non si faccia richiesta di trattazione pubblica …considera che qui la regola è la camera di consiglio mentre nel processo civile vale la regola inversa … udienza pubblica salvi casi eccezionali di camera di consiglio
          6) sentenza … ossia assunzione della decisione…ok
          7) deposito della sentenza in segreteria ( da qui decorre il termine lungo di un anno)
          8) notifica del dispositivo della sentenza … da parte della segreteria alle parti costituite
          9) notifica del testo integrale della sentenza … su richiesta di una delle parti … in questo caso il termine per impugnare è “breve” ossia di 60 giorni ( normalmente chi vince chiede la notifica all’altra parte così questo povero soccombente ha solo 60 giorni per appellare – se invece non viene fatta questa richiesta di notifica il termine è “lungo” cioè di un anno dal deposito ).




          A) L’istanza di sospensione cautelare può essere proposta prima della sentenza di 1° grado alla commissione provinciale - ( la commissione regionale può solo sospendere le sanzioni ( art. 19 dec. 472) – sia nel ricorso introduttivo sia successivamente con atto separato naturalmente non oltre la trattazione della causa.

          B) Si integrano i “motivi” del ricorso non le motivazioni…la parola motivazione giuridicamente è usata solo relativamente alla sentenza ed ai provvedimenti amministrativi
          L’integrazione dei motivi è possibile non fino alla trattazione ma entro il termine ( pure perentorio ) di 60 giorni dalla data del deposito di documenti ( non conosciuti dalla parte che fa i motivi aggiunti oppure depositati per ordine del giudice… quindi attento che la commissione non ti ordina di fare motivi aggiunti ma può ordinarti di depositare documenti che tu non hai depositato e risultano necessari … e allora la controparte ha diritto di produrre motivi aggiunti proprio per contestare questi nuovi documenti…stessa cosa se una parte di sua volontà deposita nuovi documenti…io devo poter contestare questi nuovi documenti e ho diritto di produrre motivi aggiunti…in sostanza è un modo per esercitare il diritto di difesa. Quindi ricapitolando i motivi aggiunti solo in un caso : deposito, spontaneo o su ordine del giudice, di nuovi documenti ad opera della controparte ed entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito). Questi nuovi documenti che vengono prodotti devono essere depositati nel fascicolo d’ufficio ( che sta nella segreteria della commissione che ha in carico la causa ) in un numero di copie pari al numero delle altre parti costituite : cosicché io non devo fare altro che prendermi stì nuovi documenti, andare a studio ( o in ufficio se sei A.E.) , studiarmeli e tentare di demolirli per l’appunto con i motivi aggiunti.

          Spero sia tutto chiaro… scusa la pignoleria ma io non posso sapere via internet se quando sbagli lo fai per una svista o se proprio non lo sai e allora nel dubbio e per sicurezza …meglio fare la signorina Rottermayer...ma sono certa tu abbia capito che lo faccio per la stima che ti porto
          I.Santacrocelover

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            secondo me la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo...
            il contribuente deve pagare entro 60 gg.
            se non paga l'agente della riscossione per non far prescrivere il diritto deve prima di 10 anni procedere all'esecuzione forzata

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              Attenzione !
              qui siamo nel REGISTRO le cose funzionano diversamente rispetto alle DIRETTE e all'IVA.
              Il tuo discorso è giusto per le DIRETTE e L'IVA infatti proviene (il termine da te citato) dal dpr 602 del 73 in materia di riscossione delle DIRETTE ripreso anche per l'IVA.

              Originariamente inviato da maria82 Visualizza il messaggio
              secondo me la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo...
              il contribuente deve pagare entro 60 gg.
              se non paga l'agente della riscossione per non far prescrivere il diritto deve prima di 10 anni procedere all'esecuzione forzata
              I.Santacrocelover

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                [QUOTE=romasco;307197]Never mind.

                Anzi grazie per la tua precisione e pignoleria. Così si fa !



                Oh! finalmente in linea contemporaneamente ...è tutto il giorno che compari e scompari... ma che combini?

                Tira giù qualche altro dubbio di processo tributario che quella per voi economisti è la parte più debole!...
                nec recisa recedit

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                  Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                  Attenzione !
                  qui siamo nel REGISTRO le cose funzionano diversamente rispetto alle DIRETTE e all'IVA.
                  Il tuo discorso è giusto per le DIRETTE e L'IVA infatti proviene (il termine da te citato) dal dpr 602 del 73 in materia di riscossione delle DIRETTE ripreso anche per l'IVA.
                  aggiungo per temporanea mancanza delle facoltà mentali art. 17 del dpr 600 del 73
                  I.Santacrocelover

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                    [QUOTE=paola66;307202]
                    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                    Never mind.

                    Anzi grazie per la tua precisione e pignoleria. Così si fa !



                    Oh! finalmente in linea contemporaneamente ...è tutto il giorno che compari e scompari... ma che combini?

                    Tira giù qualche altro dubbio di processo tributario che quella per voi economisti è la parte più debole!...
                    Sei d'accordo con la mia ultima risposta ? In materia di riscossione del REGISTRO.
                    I.Santacrocelover

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                      [QUOTE=romasco;307197]Never mind.

                      Anzi grazie per la tua precisione e pignoleria. Così si fa !

                      Ti faccio notare un errore del mitico memento.
                      A proposito di riscossione frazionata dopo la sentenza di primo grado.
                      L'art. 69 del dlgs 546 del 1992 parla di 2/3 della imposta e INTERESSI.
                      Il memento parla di 2/3 di imposta e SANZIONI.

                      Io personalmente penso che si possa parlare di interessi e non di sanzioni.
                      Indipendentemente dal testo normativo è un fatto logico. La sanzione è dovuta per condanna rispetto ad un illecito. Ma qui la condanna definitiva non è ancora avvenuta, c'è in altri termini ancora presunzione di innocenza.

                      Che dici ?
                      I.Santacrocelover

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