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Argomenti esame orale 2009

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    Hai capito perfettamente cosa voglio dire.

    1.In pratica il contribuente perde il ricorso.

    2.La sentenza non è impugnabile (così evitiamo problemi di sintassi).

    3.L'art.76 con un testo schifoso dice che l'uffcio ha 3 anni dalla pubblicazione della sentenza per richiedere l'imposta (della causa persa).

    4. Poi si dice l'imposta definitivamente accertata deve essere riscossa entro 10 anni in caso contrario cade in prescrizione.

    E' inutile prevedere i 3 anni. Qui il credito è già certo al momento della sentenza. Da qui dovrebbero decorrere i 10 anni.


    [QUOTE=paola66;307071]
    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
    Uffà come stai diventando !
    Mi permetto di dissentire per i seguenti motivi :
    Che senso ha prevedere 3 anni per richiedere l'imposta (dopo che il RICORSO sia passato in giudicato) e poi dire che ci sono altri 10 anni per la prescrizione.
    C'è un atto intermedio tra quello con risocrso passato in giudicato o l'avviso di accertamento e liquidazione definitivo e solo dopo la cartella di pagamento.[/QUOTE]


    1) Si la cosa è piuttosto incasinata .... allora se l'avviso di accertamento e liquidazione non è impugnato l'amministrazione quando è diventato definitivo iscrive a ruolo; se invece viene impugnato ha 3 anni dal passaggio in giudicato per chiedere il pagamento ... presumo con altro avviso di liquidazione ma considera che ci sono tutte le iscrizioni a ruolo parziali

    Comunque non ho per niente le idee chiare su questo punto... devo riguardare bene la faccenda... ci sono cose che non quadrano

    2) La parte in rosso non l'ho capita ... che vuoi dire?

    3)Quanto alla frase di apertura... hai ragione ma ... non lo sto diventando... rompipalle lo sono sempre stata
    I.Santacrocelover

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      *******!!!!! scusate............
      gnegno nazionale :)

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        [QUOTE=romasco;307089]Hai capito perfettamente cosa voglio dire.

        1.In pratica il contribuente perde il ricorso.

        2.La sentenza non è impugnabile (così evitiamo problemi di sintassi).

        3.L'art.76 con un testo schifoso dice che l'uffcio ha 3 anni dalla pubblicazione della sentenza per richiedere l'imposta (della causa persa).

        4. Poi si dice l'imposta definitivamente accertata deve essere riscossa entro 10 anni in caso contrario cade in prescrizione.

        E' inutile prevedere i 3 anni. Qui il credito è già certo al momento della sentenza. Da qui dovrebbero decorrere i 10 anni.

        ... se mai un giorno dovessimo essere colleghi sono sicura che litigheremmo tutti i giorni come due vecchie zitelle inacidite ... ma faremmo un ottimo lavoro...

        Allora ...la storia è così...

        1) avviso di rettifica/liquidazione del maggior valore di immobili e aziende ( art. 53, comma1)......poichè unisce in sè accertamento e liquidazione della maggiore imposta sfugge completamente al disposto dell'art. 72, comma 2... quindi niente tre anni e cose varie..in caso di ricorso, o vinci o perdi, non c'è un secondo avviso di liquidazione

        2) avviso rettifica/liquidazione maggior valore in altri casi diversi dai due suddetti..... siccome questo avviso non contiene tutti gli elementi dell'altro... nel caso venga impugnato, dopo la sentenza della commissione, deve notificarsi altro avviso di liquidazione ( art.76, comma 3) entro 3 anni dalla decisione della commissione ... poi 60 giorni...se non paghi iscrizione a ruolo

        per quanto riguarda il termine di 10 anni ... vediamo di chiarire...

        se tu notifichi entro i tre anni ( o i due anni) di decadenza l'atto allora va tutto bene ed hai diritto ad avere il termine di prescrizione del diritto di credito di 10 anni che decorrono dalla data della sentenza

        se tu non notifichi ... decadi ... dal diritto di chiedere questi soldi e se sei decatuto certo i 10 anni li perdi.

        voglio dire ... la decadenza si riferisce al tempo entro il quale tu devi compiere un atto formale ( appunto la notifica) ... la prescrizione, invece, si riferisce proprio al diritto di credito ed è valida se non c'è stata decadenza

        su questa cosa c'è una circolare che ti allego in estratto...

        baci.....


        Circolare 25.05.1996 n.1374. Decadenza dell'azione della finanza Per armonizzare le previsioni relative alla decadenza dell'azionedell'Amministrazione finanziaria con quelle che regolano l'avviso di rettificae liquidazione, si e' reso necessario intervenire sull'art. 76 del D.P.R. n.131 del 1986. La modifica consiste nella introduzione del comma 1-bis e nellasostituzione del comma 2. Il comma 1-bis indica il termine di decadenza entro il quale deve esserenotificato l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta:tale termine e' stabilito in due anni dal pagamento dell'imposta. Prima dell'introduzione delle novita' di cui si tratta, al secondo commadell'art. 52 era stabilito il termine di decadenza entro il quale dovevaessere notificato l'avviso di accertamento di maggior valore e al secondocomma dell'art. 76 era stabilito il termine di decadenza entro il quale dovevaessere richiesta l'imposta. E' appena il caso di ribadire che, secondo il disposto dell'art.76, comeda ultimo modificato, nel termine di decadenza di due anni a decorrere dalladata di pagamento dell'imposta, deve essere notificato l'avviso di rettificae liquidazione che, come gia' detto, contiene sia i valori accertati che lamaggiore imposta dovuta. Per quanto concerne il comma 2 del piu' volte citato art. 76, cosi' comemodificato dalla legge n. 549 del 1995, si osserva che l'unica novita'rispetto al testo precedente riguarda la richiesta di imposta a seguito delledecisioni delle Commissioni Tributarie. Infatti, dopo aver fatto salvo quanto stabilito nel comma 1-bis e averribadito che l'imposta principale deve essere richiesta, a pena di decadenza,entro tre anni dalla richiesta di registrazione, alla lettera b) vienedisposto che, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso direttifica e di liquidazione della maggiore imposta, il tributo scaturentedalla decisione delle Commissioni Tributarie deve essere richiesto, a penadi decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data dellanotificazione della decisione ovvero dalla data in cui la stessa e' divenutadefinitiva.
        nec recisa recedit

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          [QUOTE=gnegno;307114]*******!!!!! scusate............


          Ciao Gnegno...
          ...mi sta facendo disperare ( il prof. romasco)...non è mai contento...digli qualcosa...spiegali che non può prendere il posto di Tremonti ora...almeno non fino alla fine della legislatura... maronna che guaio che mi è capitato!
          nec recisa recedit

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            [QUOTE=romasco;307089]Hai capito perfettamente cosa voglio dire.

            1.In pratica il contribuente perde il ricorso.

            2.La sentenza non è impugnabile (così evitiamo problemi di sintassi).

            3.L'art.76 con un testo schifoso dice che l'uffcio ha 3 anni dalla pubblicazione della sentenza per richiedere l'imposta (della causa persa).

            4. Poi si dice l'imposta definitivamente accertata deve essere riscossa entro 10 anni in caso contrario cade in prescrizione.

            E' inutile prevedere i 3 anni. Qui il credito è già certo al momento della sentenza. Da qui dovrebbero decorrere i 10 anni.


            Art.78 ...il credito dell'amministrazione ( per l'imposta definitivamente accertata) si prescrive in 10 anni significa che dopo la sentenza che riconosce all'ae.100.000 euro lei ha 10 anni di tempo per chiedere( chiedere non riscuotere ...se ha chiesto nei 10 anni può riscuotere pure dopo altri 15) con le procedure esecutive i soldi ...se non fa un cavolo per 10 anni ossia nessun atto esecutivo per recuperare questi soldi perde il diritto di credito ( o per meglio dire perde azione in giudizio per avere le somme)... ma sempre che abbia notificato tutti gli atti entro i termini di decadenza perchè se fai passare quei termini altro che 10 anni... ti attacchi ...non gli puoi più chiedere niente ... al povero disgraziato di contribuente che stà tra le tue grinfie......poveretto
            nec recisa recedit

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              Ho una diversa opinione relativamente alla richiesta della maggiore imposta dopo la sentenza, ossia:
              dopo 60 giorni dalla notifica della sentenza o dopo un anno senza notifica, nel caso di mancato appello, la sentenza diviene definitiva;
              l'ufficio ha 3 anni per richiedere l'adempimento e lo fà iscrivendo a ruolo la maggiore imposta accertata in sentenza, altrimenti decade;
              la cartella di pagamento fà le veci del precetto;
              notificata la cartella da parte dell'esattore, l'AF ha 10 per riscuotere le somme, altrimenti il credito si prescrive.

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                Vi sottopongo un quesito riguardante l’istituto della conciliazione giudiziale.

                Come sapete, l’art. 48 d.lgs. 546/92 prevede che la procedura conciliativa si perfezioni con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione del processo verbale di conciliazione o dalla comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, dell’intera somma dovuta o, in alternativa, con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia per le rate successive e gli interessi.
                La norma, però, nulla dice in merito al termine entro cui il contribuente deve consegnare all’Ufficio la quietanza del pagamento e l’eventuale atto fideiussorio.
                Pertanto mi chiedo:
                - vale anche per la conciliazione il termine di 10 giorni dal versamento previsto in tema di accertamento con adesione?
                - (oppure) è necessario che il contribuente consegni i suddetti documenti all’ufficio almeno entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (termine ultimo entro il quale l’Ufficio può chiedere al giudice di riaprire il processo, in caso di mancato perfezionamento della conciliazione)?
                - Terza opzione: esiste un termine ad hoc?

                sul memento non ho trovato la risposta, per cui confido nell'esperienza che qualcuno di voi ha maturato nei team legali..
                Grazie a chi risolverà questo dubbio

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                  Originariamente inviato da kratos Visualizza il messaggio
                  Ho una diversa opinione relativamente alla richiesta della maggiore imposta dopo la sentenza, ossia:
                  dopo 60 giorni dalla notifica della sentenza o dopo un anno senza notifica, nel caso di mancato appello, la sentenza diviene definitiva;
                  l'ufficio ha 3 anni per richiedere l'adempimento e lo fà iscrivendo a ruolo la maggiore imposta accertata in sentenza, altrimenti decade;...no lo fa con altro avviso di liquidazione ( vedi art. 76, comma 3)
                  la cartella di pagamento fà le veci del precetto;
                  notificata la cartella da parte dell'esattore, l'AF ha 10 per riscuotere le somme ( dalla data del passaggio in giudicato della sentenza), altrimenti il credito si prescrive.

                  Kratos!... pure tu ti ci metti !...ma è una congiura allora!

                  Si tutto quello che dici è giustissimo ( tranne la cosa in rosso) ed è quello che è stabilito all'art. 76, comma 2 il quale però fa salvo ...quanto disposto nel comma 1bis ossia l'avviso di accertamento/ liquidazione del maggior valore in caso di immobili o aziende...
                  Fammi sapere...
                  nec recisa recedit

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                    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                    La sentenza è già GIUDICATO non ha neccessità di PASSARE in giudicato. Il RICORSO deve essere giudicato con la SENTENZA.

                    Non ti pare ?
                    vedo solo adesso questo intervento...

                    ...No la sentenza non è un giudicato ...è un giudizio... e quando non è più impugnabile ( 1) perchè ti sei fatto tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione, 2) perchè non hai impugnato nei termini ) allora si dice che "passa in giudicato" ossia diventa definitiva nel senso che nessun altro giudice può intervenirci sopra.
                    Quindi passaggio in giudicato della sentenza = impossibilità di impugnarla presso altro giudice = definitività della sentenza che può essere mandata in esecuzione ( coattiva se il soccombente non si adegua spontaneamente).

                    Capisco le difficoltà su questa cosa...è piena procedura civile!
                    nec recisa recedit

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                      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                      Kratos!... pure tu ti ci metti !...ma è una congiura allora!

                      Si tutto quello che dici è giustissimo ( tranne la cosa in rosso) ed è quello che è stabilito all'art. 76, comma 2 il quale però fa salvo ...quanto disposto nel comma 1bis ossia l'avviso di accertamento/ liquidazione del maggior valore in caso di immobili o aziende...
                      Fammi sapere...
                      Vediamo...
                      Premesso che il giudizio della CTP è un giudizio di impugnazione-merito, ossia che essa può statuire in difformità tanto da quanto sostenuto dall'AF quanto dal ricorrente, la liquidaione della maggiore imposta da essa statuita fà stato fra le parti e quindi non c'è più bisogno di un nuovo avviso di liquidazione da parte dell'ufficio (avviso che ex art. 19 546/92 è pure impugnabile).
                      Quindi dalla sentenza scaturisce un credito certo, liquido, ma non esigibile (la sentenza infatti non contiene un termine di pagamento).
                      A questo punto l'AF fissa un termine intimando al soccombente di pagare, e lo fà con cartella.
                      Può essere?

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