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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
    No boriss
    c'è una risoluzione che non ricordo ora.
    Comunque per esperienza i curatori la tornano indietro se la mandi prima del deposito dello stato finale.
    Mi pare 77E del 2001.
    Sono sicuro sul 77E ma non sull'anno.
    77/2000, stavo guardando. Ma il termine come lo ricordo io è successivo al deposito, non precedente. Il piano di riparto diventa definitivo col deposito o c'è un termine entro cui fare opposizione? Se c'è mi sembrava che il momento per emettere la nota fosse questo secondo. Non che io ricordi qualcosa di fallimentare, che leggiucchierò l'ultimo giorno.

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      [QUOTE=mc31;306551]
      La prescrizione e la decadenza sono due istituti che causano la perdita del diritto a seguito del trascorrere del tempo. Diversi sono però i meccanismi con cui i due istituti operano.



      La prescrizione causa la perdita del diritto a seguito dell’inerzia ingiustificata o del non uso del diritto protratta per un tempo determinato dalla legge. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui un diritto potrebbe essere esercitato ma non viene fatto valere.


      La legge prevede:


      - una prescrizione ordinaria di 10 anni


      - una prescrizione ventennale per i diritti reali su cosa altrui (es. superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù prediali)


      - prescrizioni brevi (es: il diritto al risarcimento dei danni prodotti da fatto illecito si prescrive in 5 anni; il diritto al risarcimento del danno da circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni).


      - Prescrizioni presuntive: il decorso del tempo fa sorgere una presunzione di pagamento (salvo prova contraria, che si sposta sul creditore) per alcuni rapporti



      · La disciplina della prescrizione, essendo questa un istituto di ordine pubblico, è inderogabile; è ammissibile la rinuncia a far valere la prescrizione solo se effettuata dopo che si sia completata la prescrizione. E’ nullo ogni patto contrario.


      · Non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte che ha interesse.


      · Non si prescrivono:


      - i diritti indisponibili (della personalità, ad es)


      - il diritto di proprietà. Rientra nel diritto del proprietario anche la facoltà di non usare il bene, salvo solo l’usucapione che altri possa eventualmente maturare.


      - l’azione giudiziale di nullità dei negozi giuridici, di rivendita della proprietà, l’azione di petizione dell’eredità.



      Sospensione


      L’inerzia deve essere ingiustificata, in casi di impossibilità di esercizio del diritto la prescrizione rimane sospesa e riprende al cessare dell’impossibilità di esercitare il diritto. Cessata la causa di sospensione, riprende a decorrere il tempo di prescrizione (bisogna sommare il tempo di inerzia precedente alla sospensione e quello successivo alla stessa)



      Interruzione


      Ogni volta che il titolare compie un atto di esercizio del suo diritto la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (da capo).


      La DECADENZA invece causa la perdita della possibilità di esercitare un diritto a seguito del mancato compimento di un’ attività richiesta dalla legge entro un termine perentorio. Si tratta di ipotesi in cui la legge prevede necessariamente che una determinata attività debba essere esercitata nel tempo previsto. In sostanza è un onere, cioè: hai questo diritto, o lo eserciti compiendo quest’atto entro questo termine, o lo perdi. I termini non si interrompono né sospendono

      ps: il motivo per cui molti non partecipano non è la difficoltà dell'argomento, ma una questione di tempo (che passa). Non vogliamo certo mettervi freni!



      Perfetto !... aggiungo solo un paio di dettagli ma molto...scenografici!

      1) La prescrizione, a rigore, non determina la perdita del diritto e ciò in quanto l'art.2940 c.c. stabilisce la impossibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato in adempimento di un debito prescritto...se il diritto di credito effettivamente non esistesse più sarebbe pagamento di indebito con conseguente possibilità di restituzione. In realtà ciò che si estigue è l'azione per ottenere l'adempimento ... forzatamente per cui la prescrizione di fatto agisce sul piano processuale bloccando eventuali azioni del creditore.

      2) Per quanto il diritto di proprietà sia formalmente indicato come imprescrittibile...l'art.948 c.c. dice....l'azione di rivendicazione non si prescrive ( e qui emerge proprio testualmente la valenza processuale della prescrizione) ma...fa salvi gli effetti della usucapione : in relazione al diritto di proprietà la prescrizione inibisce l'azione di rivendica e, inoltre, apre la strada al possessore in usucapione per poter ottenere, dopo il termine prescrizionale, una sentenza " dichiarativa" di usucapione che, una volta trascritta, determinerà l'opponibilità ai terzi dell'avvenuto passagio di proprietà ( il trasferimento della proprietà avviene al momento del decorso del termine stabilito dalla legge).
      La sentenza ai fini TUR è soggetta a registrazione in termine fisso con l'aliquota determinata come se fosse un trasferimento tra privati ( è "atto dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie civili - Tabella A )
      nec recisa recedit

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        La risposta credo sia nella logica delle cose prima che nella legge.

        Devo aspettare il deposito perchè devo sapere se e quanto mi daranno per il mio credito.

        Al contempo per essere certo devo attendere la definitività del piano di riparto finale.

        Piano di riparto diventa definitivo entro 15 giornni dalla ricezione della comunicazione di deposito da parte da parte del giudice delegato (ammetto di aver letto il termine sul testo) senza che sia stato opposto reclamo.

        Hai ragione posso emetterla a procedura totalmente chiusa quando non ci saranno più possibilità di reclami.





        Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
        77/2000, stavo guardando. Ma il termine come lo ricordo io è successivo al deposito, non precedente. Il piano di riparto diventa definitivo col deposito o c'è un termine entro cui fare opposizione? Se c'è mi sembrava che il momento per emettere la nota fosse questo secondo. Non che io ricordi qualcosa di fallimentare, che leggiucchierò l'ultimo giorno.
        I.Santacrocelover

        Commenta


          Ciao,
          qualcuno puo' spiegarmi quel meccanismo dell'inversione contabile IVA?
          Vi ringrazio

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            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
            Senti un pò professore visto che sei in linea...
            Stò preparando qualcosa sull'imposta di registro e volevo sapere ... ma le dispense a.e., quelle 30-35 pagine che ci sono, te le sei fatte o ci metto anche qualcosa di quelle nel mio schemino ?
            Cioa
            Puoi mettere tutto quello che vuoi.
            I.Santacrocelover

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              Originariamente inviato da mamolos Visualizza il messaggio
              Ciao,
              qualcuno puo' spiegarmi quel meccanismo dell'inversione contabile IVA?
              Vi ringrazio
              Facilissimo

              Emetto fattura senza addebito di IVA

              Chi la riceve la integra con l'iva che non ho messo.

              La registra prima nel registro fatture emesse e poi in quello degli acquisti. Inverto dunque l'onere contabile del cedente. (reverse charge).

              Ampiamente utilizzato negli acquisti comunitari.
              Nelle compravendite di immobili strumentali tra soggetti iva
              Ne regime dei rottami non ferrosi
              Nel caso dei subappaltatori nei contratti di appalto.
              I.Santacrocelover

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                e ora penso che basti

                [QUOTE=paola66;306586]
                Originariamente inviato da mc31 Visualizza il messaggio
                La prescrizione e la decadenza sono due istituti che causano la perdita del diritto a seguito del trascorrere del tempo. Diversi sono però i meccanismi con cui i due istituti operano.




                Perfetto !... aggiungo solo un paio di dettagli ma molto...scenografici!

                1) La prescrizione, a rigore, non determina la perdita del diritto e ciò in quanto l'art.2940 c.c. stabilisce la impossibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato in adempimento di un debito prescritto...se il diritto di credito effettivamente non esistesse più sarebbe pagamento di indebito con conseguente possibilità di restituzione. In realtà ciò che si estigue è l'azione per ottenere l'adempimento ... forzatamente per cui la prescrizione di fatto agisce sul piano processuale bloccando eventuali azioni del creditore.

                2) Per quanto il diritto di proprietà sia formalmente indicato come imprescrittibile...l'art.948 c.c. dice....l'azione di rivendicazione non si prescrive ( e qui emerge proprio testualmente la valenza processuale della prescrizione) ma...fa salvi gli effetti della usucapione : in relazione al diritto di proprietà la prescrizione inibisce l'azione di rivendica e, inoltre, apre la strada al possessore in usucapione per poter ottenere, dopo il termine prescrizionale, una sentenza " dichiarativa" di usucapione che, una volta trascritta, determinerà l'opponibilità ai terzi dell'avvenuto passagio di proprietà ( il trasferimento della proprietà avviene al momento del decorso del termine stabilito dalla legge).
                La sentenza ai fini TUR è soggetta a registrazione in termine fisso con l'aliquota determinata come se fosse un trasferimento tra privati ( è "atto dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie civili - Tabella A )

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                  Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
                  Bah. Alla mia età studiare è complicato. Avevo imparato una cosa nella professione, dopo qualche figuraccia coi clienti: MAI rispondere ai quesiti fidandosi della memoria. Da allora, per ogni questione mi sono basato sulla consultazione e pareri scritti successivi; niente risposte spot. La cosa fondamentale era: tienti sempre aggiornato, conosci le cose per principi fondamentali e inquadramento, e soprattutto impara DOVE devi andare a cercare. Avevo un bellissimo archivio di documenti messi via negli anni, suddivisi per argomenti. Quello è fondamentale... e vale anche per il lavoro in Agenzia. Mi piacerebbe andare dai futuri colleghi a chiedergli se mi descrivono il dividend washing... se fanno domande troppo specifiche vuol dire che ci vogliono pigliare per il cu****.

                  Comunque non impazzisco a studiare: quattro notiziegeneriche gliele saprò più o meno intortare, se non so svicolo su altro... resistere per quei 5 minuti ad argomento sarà il mio motto. Ho ampiamente dimostrato fin qui di meritare l'assunzione, direi. Che mi seghino, avanti...
                  Boriss !...alla tua eta? ... ma che dici ...?
                  e poi che pensi che in Agenzia non si debba continuare a studiare ... ma se lì dentro cambiano le cose ogni mese...intendo le norme fiscali...

                  Soprattutto mi permetto di dissentire ( ma per il tuo bene...) sulla questione delle notizie generiche intortate ( carina questa...me la riciclerò !) alla commissione e sul resistere per 5 minuti : per carità è solo una mia opinione personale ma credo che almeno nell'immediato non assumeranno un solo tirocinante in più rispetto al bando ( salvo gli ex aequo ) e soprattutto non faranno molti ostaggi ossia idonei non vincitori che sarebbero mine vaganti... quindi il tuo problema non deve essere parlare 5 minuti - proprio perchè il tempo è poco lo faranno tutti - ma "come "parli in quei 5 minuti...la qualità di quello che dici. Capisco che questo mio dire potrebbe sembrare demoralizzante ma vorrebbe essere un incentivo a fare di più ora che puoi ... quindi, per favore, cerca di "impazzirti a studiare" tanto per un mesetto mica muori!...
                  nec recisa recedit

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                    Soprattutto mi permetto di dissentire ( ma per il tuo bene...) sulla questione delle notizie generiche intortate ( carina questa...me la riciclerò !) alla commissione e sul resistere per 5 minuti : per carità è solo una mia opinione personale ma credo che almeno nell'immediato non assumeranno un solo tirocinante in più rispetto al bando ( salvo gli ex aequo ) e soprattutto non faranno molti ostaggi ossia idonei non vincitori che sarebbero mine vaganti... quindi il tuo problema non deve essere parlare 5 minuti - proprio perchè il tempo è poco lo faranno tutti - ma "come "parli in quei 5 minuti...la qualità di quello che dici. Capisco che questo mio dire potrebbe sembrare demoralizzante ma vorrebbe essere un incentivo a fare di più ora che puoi ... quindi, per favore, cerca di "impazzirti a studiare" tanto per un mesetto mica muori!...[/QUOTE]

                    hai ragione cara Paola, ma per quanto mi riguarda, è demoralizzante pensare che tutto il sacrificio fatto in un anno ( e avendo famiglia e due bimbe ti assicuro che non è stato per nulla facile) si risolva in un quarto d'ora di orale ...il tirocinio millantato e sudato ridotto ad una misera B politica...tutto giocato ai rigori che se ti capita la domandina facile sei ok ma se la domanda è un po' più contorta puoi cadere in un amen....impegnarsi a studiare ( e ti assicuro lo sto facendo in tutti i secondi che la famiglia mi lascia a disposizione....sto impazzendo aiutoooooooo) con questo spirito è veramente difficile considerando poi la memoria che alla mia età non è più quella dei venti anni...
                    cmq grazie per i vostri interventi ( che ho visto sono diventati un po' più "umani" a misura di "ignoranti" come me..:-)..)
                    sweetlion

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                      scusatemi la domanda banale che sicuramente non centra nulla:
                      quale testo state utilizzando per la preparazione di commerciale ???
                      giusto per avere un idea...
                      grazie

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                      Sto operando...
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