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Argomenti esame orale 2009

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    [QUOTE=mc31;306416]Sì lo capisco Paola, vedo che state facendo un ammirevole lavoro di ricostruzione di moltissimi argomenti (alcuni decisamente non alla mia portata). Però è veramente una iniziativa utilissima.
    Il problema "confusione" nasce dal gran numero di tematiche lanciate contemporaneamente, ma il tempo è poco e non ci sono alternative.
    ciao a tutti!

    Questo mi dispiace e non credo sia nemmeno nello spirito di questo forum che qualcuno debba essere tagliato fuori... quindi se certi interventi ti sembrano troppo "pretenziosi" o comunque fuori portata semplicemente scrivi di alleggerire l'argomento o di spiegare meglio... d'altronde io sono assolutamente convinta che chi sa veramente qualcosa deve essere in grado, per quanto difficile sia l'argomento, di saperlo esporre in modo semplice...altrimenti è solo scena!
    Saluti
    nec recisa recedit

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      La prescrizione e la decadenza sono due istituti che causano la perdita del diritto a seguito del trascorrere del tempo. Diversi sono però i meccanismi con cui i due istituti operano.
      La prescrizione causa la perdita del diritto a seguito dell’inerzia ingiustificata o del non uso del diritto protratta per un tempo determinato dalla legge. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui un diritto potrebbe essere esercitato ma non viene fatto valere.
      La legge prevede:
      - una prescrizione ordinaria di 10 anni
      - una prescrizione ventennale per i diritti reali su cosa altrui (es. superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù prediali)
      - prescrizioni brevi (es: il diritto al risarcimento dei danni prodotti da fatto illecito si prescrive in 5 anni; il diritto al risarcimento del danno da circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni).
      - Prescrizioni presuntive: il decorso del tempo fa sorgere una presunzione di pagamento (salvo prova contraria, che si sposta sul creditore) per alcuni rapporti
      · La disciplina della prescrizione, essendo questa un istituto di ordine pubblico, è inderogabile; è ammissibile la rinuncia a far valere la prescrizione solo se effettuata dopo che si sia completata la prescrizione. E’ nullo ogni patto contrario.
      · Non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte che ha interesse.
      · Non si prescrivono:
      - i diritti indisponibili (della personalità, ad es)
      - il diritto di proprietà. Rientra nel diritto del proprietario anche la facoltà di non usare il bene, salvo solo l’usucapione che altri possa eventualmente maturare.
      - l’azione giudiziale di nullità dei negozi giuridici, di rivendita della proprietà, l’azione di petizione dell’eredità.
      Sospensione
      L’inerzia deve essere ingiustificata, in casi di impossibilità di esercizio del diritto la prescrizione rimane sospesa e riprende al cessare dell’impossibilità di esercitare il diritto. Cessata la causa di sospensione, riprende a decorrere il tempo di prescrizione (bisogna sommare il tempo di inerzia precedente alla sospensione e quello successivo alla stessa)
      Interruzione
      Ogni volta che il titolare compie un atto di esercizio del suo diritto la prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (da capo).
      La DECADENZA invece causa la perdita della possibilità di esercitare un diritto a seguito del mancato compimento di un’ attività richiesta dalla legge entro un termine perentorio. Si tratta di ipotesi in cui la legge prevede necessariamente che una determinata attività debba essere esercitata nel tempo previsto. In sostanza è un onere, cioè: hai questo diritto, o lo eserciti compiendo quest’atto entro questo termine, o lo perdi. I termini non si interrompono né sospendono

      ps: il motivo per cui molti non partecipano non è la difficoltà dell'argomento, ma una questione di tempo (che passa). Non vogliamo certo mettervi freni!


      [QUOTE=paola66;306499]Giusto per non fartelo solo pensare... ma per fartene convincere... ti ringrazio immensamente anche io


      Bene...dopo i convenevoli del dopo pranzo...
      faccio umilmente notare che "languono" i seguenti argomenti
      - conti d'ordine
      - prescrizione e decadenza
      -cessione del crediti e factoring
      -leasing

      Ragazzi cercate di affrontarli, poco - tanto, bene - male non fa niente tanto c'è sempre qualcuno che corregge...

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        Originariamente inviato da ulisses
        Posso fare una domanda senza malizia? Guardate che non voglio un contenzioso tra noi, lo giuro, ma e' una semplice curiosita.

        "Voi sapete a memoria tutto cio' che scrivete o leggete da un testo",magari adattandolo?


        Ve lo ripeto, senza malizia.
        Personalmente io scrivo quello che ricordo, poi apro i testi, mi rendo conto che mi ricordo il 20% di quello che si può dire e integro col testo.

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          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          Giusto per non fartelo solo pensare... ma per fartene convincere... ti ringrazio immensamente anche io


          Bene...dopo i convenevoli del dopo pranzo...
          faccio umilmente notare che "languono" i seguenti argomenti
          - conti d'ordine
          - prescrizione e decadenza
          -cessione del crediti e factoring
          -leasing

          Ragazzi cercate di affrontarli, poco - tanto, bene - male non fa niente tanto c'è sempre qualcuno che corregge...
          vabbè. uno.

          I conti d'ordine sono conti che accolgono valori che non hanno alcun effetto sul reddito e sul capitale di periodo, e pertanto non possono essere iscritti nello stato patrimoniale.
          Tuttavia, il codice civile, all'art. 2424 comma 3 stabilisce che "in calce allo stato patrimoniale" (ecco perchè vengono anche chiamati conti "sotto la linea") vadano indicati:
          1- le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinte per tipologia (fideiussione, avallo, altre garanzie personali e reali) e per beneficiario (nel senso che le garanzie prestate a favore di controllante, controllate, collegate e altre imprese controllate dalla medesima controllante); secondo i principi contabili anche le cosiddette lettere di patronage "forte" vanno indicate qui, diversamente da quelle di patronage "debole".
          2- gli "altri conti d'ordine", senza specificare quali.
          L'art. 2427 n. 9 stabilisce che in nota integrativa vadano indicati gli "impegni" non risultanti dallo stato patrimoniale, nemmeno in calce, le notizie sulla loro composizione e natura e sui "conti d'ordine" la cui conoscenza sia utile.
          Anche qui, dunque, norme assai generiche.
          Sostanzialmente si possono individuare tre categorie di conti d'ordine:
          a) Quelli appartenenti al sistema dei rischi: qui troviamo ad esempio le garanzie reali e personali di cui all'art. 2424 e anche i crediti ceduti con clausola pro-solvendo, sempre che non si sia deciso di mantenere tali crediti nell'attivo;
          b) Quelli appartenenti al sistema dei beni di terzi detenuti presso la società a titolo di deposito, pegno, c/lavorazione; i beni della società detenuti da terzi invece potranno essere descritti in nota integrativa
          c) Quelli appartenenti al sistema degli impegni (es: i contratti ad esecuzione differita; l'esempio più ricorrente è quello del contratto di leasing in essere, con iscrizione nei conti d'ordine dei canoni ancora da corrispondere alla società di leasing a fine esercizio e del prezzo di riscatto).
          I principi internazionali non prevedono i conti d'ordine, ma richiedono che rischi ed impegni siano indicati nelle "note al bilancio" (documento che ha la stessa funzione della nota integrativa nel bilancio civilistico), anche con riferimento al periodo successivo alla chiusura dell'esercizio ma precedente l'approvazione del bilancio,

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            Se vuoi ? Però non ti risponderò subito.

            Intanto sulle perdite su crediti velocissimamente :

            devono essere certe e determinate.

            Lo sono :
            quelle su crediti sotto fallimento
            quelle su crediti con procedure infruttuose.
            A tal proposito l'infruttuosità deve derivare da verbale di pubblico ufficiale non è sufficiente la dichiarazione dell'avvocato che dice di non poter reperire il debitore.

            In seguito al fallimento molto stimolanti sono le conseguenze iva.
            Come sapete al momento della fatturazione o meglio in base all'articolo 6 del dpr633 del 72 al momento della effettuazione della operazione sorge in capo al cedente la debenza dell'iva.
            Paola che è una buona guagliona fattura al suo cliente Paolo Nopaga il quale viene dichiarato fallito.
            Intanto arriva il suo ragioniere (romasco) e porta l'F24 con il pagamento dell'iva sulla fattura emessa a Nopago Paolo e va a versare l'iva-
            Iva che non riuscuote perchè Nopago è fallito.
            Solo dopo il deposito dello stato finale del fallimento dal quale non risultano somme a suo favore potrà emettere nota credito ex art.26 del dpr633 del 73 per rettificare in diminuzione l'iva pagata all'erario.
            Ora, come sapete questo effetto dovrebbe essere mitigato dall'Iva di cassa per cui fino a quanto non riscuoto la fattura non la registro e dunque non la faccio partecipare alle liquidazioni Iva.
            Solamente che questo varrà solo per coloro che hanno un volume d'affari non superiore a 200 mila €uri e comunque alla fine entro l'anno la fattura deve essere registrata.

            Magazzino
            solo chi per due anni consecutivi realizza ricavi A1 superiori a 10 miliardi di lire e giacenze di valore superiore a 2 miliardi di lire è tenuto alle critture ausiliarie di magazzino.
            L'obbligo sorge a partire dal orimo gennaio del secondo anno successivo.

            Ciao

            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
            Giusto per non fartelo solo pensare... ma per fartene convincere... ti ringrazio immensamente anche io


            Bene...dopo i convenevoli del dopo pranzo...
            faccio umilmente notare che "languono" i seguenti argomenti
            - conti d'ordine
            - prescrizione e decadenza
            -cessione del crediti e factoring
            -leasing

            Ragazzi cercate di affrontarli, poco - tanto, bene - male non fa niente tanto c'è sempre qualcuno che corregge...
            Queste sono domande che usciranno...eccome se usciranno e la differenza tra il dentro ed il fuori non sarà data dal se rispondi o no ( tanto rispodono tutti più o meno) ma dal come rispondi su... forza !


            Aggiugerei per i più volenterosi
            - perdite su crediti
            -contabilità di magazzino

            Prof. Romasco - non per voler essere offensiva - ma serve qualcosa sul contenzioso... giusto per alleggerirti o sveltirti il lavoro ?
            I.Santacrocelover

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              Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
              vabbè. uno.

              I conti d'ordine sono conti che accolgono valori che non hanno alcun effetto sul reddito e sul capitale di periodo, e pertanto non possono essere iscritti nello stato patrimoniale.
              Tuttavia, il codice civile, all'art. 2424 comma 3 stabilisce che "in calce allo stato patrimoniale" (ecco perchè vengono anche chiamati conti "sotto la linea") vadano indicati:
              1- le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinte per tipologia (fideiussione, avallo, altre garanzie personali e reali) e per beneficiario (nel senso che le garanzie prestate a favore di controllante, controllate, collegate e altre imprese controllate dalla medesima controllante); secondo i principi contabili anche le cosiddette lettere di patronage "forte" vanno indicate qui, diversamente da quelle di patronage "debole".
              2- gli "altri conti d'ordine", senza specificare quali.
              L'art. 2427 n. 9 stabilisce che in nota integrativa vadano indicati gli "impegni" non risultanti dallo stato patrimoniale, nemmeno in calce, le notizie sulla loro composizione e natura e sui "conti d'ordine" la cui conoscenza sia utile.
              Anche qui, dunque, norme assai generiche.
              Sostanzialmente si possono individuare tre categorie di conti d'ordine:
              a) Quelli appartenenti al sistema dei rischi: qui troviamo ad esempio le garanzie reali e personali di cui all'art. 2424 e anche i crediti ceduti con clausola pro-solvendo, sempre che non si sia deciso di mantenere tali crediti nell'attivo;
              b) Quelli appartenenti al sistema dei beni di terzi detenuti presso la società a titolo di deposito, pegno, c/lavorazione; i beni della società detenuti da terzi invece potranno essere descritti in nota integrativa
              c) Quelli appartenenti al sistema degli impegni (es: i contratti ad esecuzione differita; l'esempio più ricorrente è quello del contratto di leasing in essere, con iscrizione nei conti d'ordine dei canoni ancora da corrispondere alla società di leasing a fine esercizio e del prezzo di riscatto).
              I principi internazionali non prevedono i conti d'ordine, ma richiedono che rischi ed impegni siano indicati nelle "note al bilancio" (documento che ha la stessa funzione della nota integrativa nel bilancio civilistico), anche con riferimento al periodo successivo alla chiusura dell'esercizio ma precedente l'approvazione del bilancio,

              Grande ! ... grazie

              questo è proprio un argomentaccio per noi giuristi...o almeno per me ho sempre avuto l'incubo di stì conto d'ordine ... nei libri sono piuttosto snobbati.

              Come va lo studio...
              nec recisa recedit

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                Intanto sulle perdite su crediti velocissimamente :

                devono essere certe e determinate.

                Lo sono :
                quelle su crediti sotto fallimento
                quelle su crediti con procedure infruttuose.

                Aggiungerei quelle su perditi che hanno un comprovato costo di recupero superiore al credito stesso.

                A tal proposito l'infruttuosità deve derivare da verbale di pubblico ufficiale non è sufficiente la dichiarazione dell'avvocato che dice di non poter reperire il debitore.

                Sì, sei già nell'ottica del funzionario, decisamente...

                In seguito al fallimento molto stimolanti sono le conseguenze iva.
                Come sapete al momento della fatturazione o meglio in base all'articolo 6 del dpr633 del 72 al momento della effettuazione della operazione sorge in capo al cedente la debenza dell'iva.
                Paola che è una buona guagliona fattura al suo cliente Paolo Nopaga il quale viene dichiarato fallito.
                Intanto arriva il suo ragioniere (romasco) e porta l'F24 con il pagamento dell'iva sulla fattura emessa a Nopago Paolo e va a versare l'iva-
                Iva che non riuscuote perchè Nopago è fallito.
                Solo dopo il deposito dello stato finale del fallimento dal quale non risultano somme a suo favore potrà emettere nota credito ex art.26 del dpr633 del 73 per rettificare in diminuzione l'iva pagata all'erario.

                A me risultavano due termini diversi a seconda se c'è piano di riparto o no, e sono legati alla possibilità di reclamo o opposizione. Però sono notizie di un po' di tempo fa.

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                  Senti un pò professore visto che sei in linea...
                  Stò preparando qualcosa sull'imposta di registro e volevo sapere ... ma le dispense a.e., quelle 30-35 pagine che ci sono, te le sei fatte o ci metto anche qualcosa di quelle nel mio schemino ?
                  Cioa
                  nec recisa recedit

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                    Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
                    Intanto sulle perdite su crediti velocissimamente :

                    devono essere certe e determinate.

                    Lo sono :
                    quelle su crediti sotto fallimento
                    quelle su crediti con procedure infruttuose.

                    Aggiungerei quelle su perditi che hanno un comprovato costo di recupero superiore al credito stesso.

                    A tal proposito l'infruttuosità deve derivare da verbale di pubblico ufficiale non è sufficiente la dichiarazione dell'avvocato che dice di non poter reperire il debitore.

                    Sì, sei già nell'ottica del funzionario, decisamente...

                    In seguito al fallimento molto stimolanti sono le conseguenze iva.
                    Come sapete al momento della fatturazione o meglio in base all'articolo 6 del dpr633 del 72 al momento della effettuazione della operazione sorge in capo al cedente la debenza dell'iva.
                    Paola che è una buona guagliona fattura al suo cliente Paolo Nopaga il quale viene dichiarato fallito.
                    Intanto arriva il suo ragioniere (romasco) e porta l'F24 con il pagamento dell'iva sulla fattura emessa a Nopago Paolo e va a versare l'iva-
                    Iva che non riuscuote perchè Nopago è fallito.
                    Solo dopo il deposito dello stato finale del fallimento dal quale non risultano somme a suo favore potrà emettere nota credito ex art.26 del dpr633 del 73 per rettificare in diminuzione l'iva pagata all'erario.

                    A me risultavano due termini diversi a seconda se c'è piano di riparto o no, e sono legati alla possibilità di reclamo o opposizione. Però sono notizie di un po' di tempo fa.
                    No boriss
                    c'è una risoluzione che non ricordo ora.
                    Comunque per esperienza i curatori la tornano indietro se la mandi prima del deposito dello stato finale.
                    Mi pare 77E del 2001.
                    Sono sicuro sul 77E ma non sull'anno.
                    I.Santacrocelover

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                      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                      Come va lo studio...
                      Bah. Alla mia età studiare è complicato. Avevo imparato una cosa nella professione, dopo qualche figuraccia coi clienti: MAI rispondere ai quesiti fidandosi della memoria. Da allora, per ogni questione mi sono basato sulla consultazione e pareri scritti successivi; niente risposte spot. La cosa fondamentale era: tienti sempre aggiornato, conosci le cose per principi fondamentali e inquadramento, e soprattutto impara DOVE devi andare a cercare. Avevo un bellissimo archivio di documenti messi via negli anni, suddivisi per argomenti. Quello è fondamentale... e vale anche per il lavoro in Agenzia. Mi piacerebbe andare dai futuri colleghi a chiedergli se mi descrivono il dividend washing... se fanno domande troppo specifiche vuol dire che ci vogliono pigliare per il cu****.

                      Comunque non impazzisco a studiare: quattro notiziegeneriche gliele saprò più o meno intortare, se non so svicolo su altro... resistere per quei 5 minuti ad argomento sarà il mio motto. Ho ampiamente dimostrato fin qui di meritare l'assunzione, direi. Che mi seghino, avanti...

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