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Argomenti esame orale 2009

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    Partendo sempre dallo schema di conto economico proposto dall'art, 2425 bis del c.c. la gestione della impresa può essere suddivisa in 4 macroaree :

    area caratteristica
    area finanziaria
    area patrimoniale
    area straordinaria

    Ognuna di queste aree è caratterizzata da componenti positivi e componenti negativi.

    L'area straordinaria e il suo risultato è sinteticamente riassunto nella categoria E) proventi ed oneri straordinari nei quali è possibile verificare dalla semplice lettura delle sottocomponenti quali sono quelle positive e quelle negative.

    Occorre tenere sempre a mente che qui si analizzano componenti straordinarie, accidentali, imprevedibili, non ripetitive, non regolari, non continuative, non sistematiche della gestione.

    Ciò è impostante in modo particolare alla luce della diversa qualificazione di alcune componenti che ora possono cosniderarsi parte della gestione tipica ora di quella straordinaria.

    Andiamo ad analizzarne subito una particolarmente apprezzata su questo forum : la plusvalenza.

    La plusvalenza è ordinaria quando risulta essere realizzata in concomitanza della dismissione del bene strumentale per il termine del suo normale ciclo di vita. Direbbe l'emerito Prof. Amodeo dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, Il bene ha esaurito il suo serbatoio di utilità e dunque deve essere sostituito.
    In questo caso la plusvalenza; eventualmente realizzata, verrebbe allocata all'interno della gestione caratteristica e più precisamente nella voce A5 Altri ricavi.

    Ben diversa è la situazione dell'azienda che produce contraccettivi ma ad un dato punto decide di produrre la pillola della felicità.
    In questo caso necessitano modifiche straordinarie all'apparato produttivo e dunque i macchinari e gli impianti utilizzati per testare l'elasticità del preservativo potrebbero essere ancora pienamente efficienti e carichi di utilità, tuttavia la modifica del "core buisiness" impone di dismetterli. Ecco allora l'evento straordianrio di gestione. Qui la plusvalenza va correttemente allocata nella voce E20 ossia nella gestione strordinaria.

    Considerazione analoghe e di segno opposto per le minusvalenze.

    Per il resto ragionateci voi.

    Aggiungo che la plusvalenza da cessione del complesso aziendale trova anche essa allocazione nella voce E20.
    Si tratta di quella cessione straordinaria snobbata dall'iva ed adottata dall'imposta di registro.




    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
    Prenoto la 5
    I.Santacrocelover

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      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      Buongiorno Prof. Romasco,
      bensvegliato... il signore ha dormito bene ?

      Ti prego ... la 5) fatta proprio facile facile ed ampia perchè io proprio ancora non metabolizzo bene l'argomento
      Nei quiz 2007 è venuta fuori la seguente domanda ....gli utili o le perdite derivanti dalla alienazione di beni non strumentali rientra : - gestione accessoria - gestione ordinaria - gestione straordinaria ... io da nessuna parte sono riuscita a trovare un quadro chiaro delle differenze tra le tre gestioni...
      Grazie
      Sei stata servita e riverita come meriti.
      Mi son svegliato come sempre ma avevo un paio di "ragionamenti" da concludere.
      I.Santacrocelover

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        Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
        Molto più schematicamente dimmi se sei d'accordo :

        Scelgo una impresa che presenta i requisiti per essere soggetta agli studi :
        1. periodo di imposta di 12 mesi escludendo l'ipotesi di inizio o cessione dell'attività.

        2. Valutazione dei dati attraverso GE.RI.CO.

        3. Lo studio di settore è stato approvato dopo il 2008

        4. Il risultato mi dice che non è congruo ossia il ricavo del contribuente è al di sotto di quello puntuale di riferimento.

        5 Ciò nonostante cerco altre prove dirette pur essendo lo studio una presunzione semplice ma qualificata.

        6. In sede di concordato in contradditorio con il contribuente firmo l'atto di adesione con tutte le conseguenze.

        7. In caso contrario vado all'avviso di accertamento preoccupandomi di non basare gli elementi fattuali soltanto sul risultato dello studio.

        Pensi che avrò effettuato un buon accertamento ?
        Dipende tutto dalle "altre prove dirette" che hai trovato, a questo punto. Non è semplice trovarne stando in Ufficio, se non rifacendoti agli indicatori di coerenza o di normalità economica che stanno già nello studio. Io durante il tirocinio ho mandato un po' di inviti al contraddittorio sulla sola base dello studio, con possibilità di adesione all'ottavo. Non aderiranno di sicuro, ma l'idea è: se non vengono in contraddittorio, significa che non hanno nessuna particolare prova che infici le presunzioni dello studio e quindi emano l'accertamento sulla sola base dello studio, con esiti dubbi per il contenzioso (però il fatto che non si siano presentati è un punto importante). Se vengono, molto probabilmente si cercherà di chiudere con ampie, amplissime riduzioni... certo se trovi delle prove convincenti...
        Non ho capito una cosa: in che senso intendi che lo studio è una presunzione semplice MA qualificata? A me risulta che o sia l'una cosa o sia l'altra.

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          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
          Sei stata servita e riverita come meriti.
          Mi son svegliato come sempre ma avevo un paio di "ragionamenti" da concludere.
          Grazie...gentiluomo di reffinatissima cortesia

          Bene dopo i convenevoli di apertura mattutina ...
          ti chiedo... mi associ per favore le 4 aree da te menzionate con le voci A-B-C-D-E del conto economico e poi ... mi raccordi sempre le 4 aree da te indicate con le 3 gestione ordinaria-caratteristica e straordinaria ?
          Immagino bene che per te siano cose elementari ma per me...
          nec recisa recedit

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            [QUOTE=Boriss;306357]Dipende tutto dalle "altre prove dirette" che hai trovato, a questo punto. Non è semplice trovarne stando in Ufficio, se non rifacendoti agli indicatori di coerenza o di normalità economica che stanno già nello studio. Io durante il tirocinio ho mandato un po' di inviti al contraddittorio sulla sola base dello studio, con possibilità di adesione all'ottavo. Non aderiranno di sicuro, ma l'idea è: se non vengono in contraddittorio, significa che non hanno nessuna particolare prova che infici le presunzioni dello studio e quindi emano l'accertamento sulla sola base dello studio, con esiti dubbi per il contenzioso (però il fatto che non si siano presentati è un punto importante). Se vengono, molto probabilmente si cercherà di chiudere con ampie, amplissime riduzioni... certo se trovi delle prove convincenti...
            Non ho capito una cosa: in che senso intendi che lo studio è una presunzione semplice MA qualificata? A me risulta che o sia l'una cosa o sia l'altra.[/QUOTE]


            Presumo...che intenda dire che la presunzione su cui basare gli studi ( sempre insieme ad altri riscontri) deve essere " grave -precisa e concordante " cosa che determina poi l'inversione dell'onere della prova spostata a carico del contribuente. Invece nelle presunzioni assolute ( ossia non semplici ) non si pone proprio un onere probatorio nè diretto nè inverso ... la questione è data per provata ex lege...

            PS... come va l'ADSL ?
            nec recisa recedit

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              Si.
              Le presunzioni semplici le suddivido in qualificate o non qualificate.

              Le qualificate sono quelle che risultano essere : gravi, precise e concordanti e dunque invertono l'onere della prova sul contribuente.

              Le altre per esclusione sono quelle non gravi, non precise e non concordanti che possono giustificare l'accertamento solo in condizioni particolari come il comma 2 del 39 del dpr 600 del 73 oppure il 55 del dpr 633 72 a prorposito di iva.

              Gli studi di settore sono dunque presunzioni semplici e qualificate. Cio si evince dalla lettera d) del 39 dpr 600 del 73 che fu allora inserito dal DL 331 del 93 (vecchia conoscenza dell'iva comnitaria) che a sua volta introduceva nel diritto italiano lo studio di settore.

              Dunque se l'art. 39 lettera d) primo comma dice che possono essere effettuati accertamenti analitici su presunzioni semplici e qualificate e se quella lettera fu inserita dal dl che iunserì gli studi di settore ergo che gli studi di settore sono presunzioni semplici e qualificate.

              In merito alla tua risposta credo che l'accertamento sia perfetto. Il non aver risposto all'invito autorizza l'accertamento induttivo ossia a prescindere dalle scritture contabili anche con presunzioni semplici ma non qualificate a maggior ragione con presunzioni semplici ma qualificate (studi di settore) esso risulterà inoppugnabile.

              Ciao Boriss mi sei stato utilissimo

              Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
              Dipende tutto dalle "altre prove
              Non ho capito una cosa: in che senso intendi che lo studio è una presunzione semplice MA qualificata? A me risulta che o sia l'una cosa o sia l'altra.
              I.Santacrocelover

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                [QUOTE=paola66;306364]
                Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
                Dipende tutto dalle "altre prove dirette" che hai trovato, a questo punto. Non è semplice trovarne stando in Ufficio, se non rifacendoti agli indicatori di coerenza o di normalità economica che stanno già nello studio. Io durante il tirocinio ho mandato un po' di inviti al contraddittorio sulla sola base dello studio, con possibilità di adesione all'ottavo. Non aderiranno di sicuro, ma l'idea è: se non vengono in contraddittorio, significa che non hanno nessuna particolare prova che infici le presunzioni dello studio e quindi emano l'accertamento sulla sola base dello studio, con esiti dubbi per il contenzioso (però il fatto che non si siano presentati è un punto importante). Se vengono, molto probabilmente si cercherà di chiudere con ampie, amplissime riduzioni... certo se trovi delle prove convincenti...
                Non ho capito una cosa: in che senso intendi che lo studio è una presunzione semplice MA qualificata? A me risulta che o sia l'una cosa o sia l'altra.[/QUOTE]


                Presumo...che intenda dire che la presunzione su cui basare gli studi ( sempre insieme ad altri riscontri) deve essere " grave -precisa e concordante " cosa che determina poi l'inversione dell'onere della prova spostata a carico del contribuente. Invece nelle presunzioni assolute ( ossia non semplici ) non si pone proprio un onere probatorio nè diretto nè inverso ... la questione è data per provata ex lege...

                PS... come va l'ADSL ?

                Ecco ! appunto... ho presunto male !!!
                dunque ricapitolando
                -presunzioni semplici qualificate : gravi, precise e concordanti
                -presunzioni semplici non qualificate : anche non gravi, precise e concordanti
                in queste due si determina una inversione dell'onere della prova dall'a.e. al contribuente
                - presunzioni assolute : prequalificate dalla legge e non ammettono prova contraria

                La prossima volta mi faccio i fatti miei...
                nec recisa recedit

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                  Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                  Si.
                  Le presunzioni semplici le suddivido in qualificate o non qualificate.

                  Le qualificate sono quelle che risultano essere : gravi, precise e concordanti e dunque invertono l'onere della prova sul contribuente.

                  Le altre per esclusione sono quelle non gravi, non precise e non concordanti che possono giustificare l'accertamento solo in condizioni particolari come il comma 2 del 39 del dpr 600 del 73 oppure il 55 del dpr 633 72 a prorposito di iva.
                  Ah ok, allora è solo che usavo una nomenclatura diversa (le chiamavo rispettivamente sepmplicissime, semplici e qualificate).

                  Buona giornata anche a te.

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                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                    ...

                    PS... come va l'ADSL ?
                    Di *****. L'assistenza latita e sto pagando un'iradiddio...
                    Più tardi magari mando qualcosa sul leasing o sui conti d'ordine, se nessun'altro dice nulla. Ma sempre brevissimamente.

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                      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                      Grazie...gentiluomo di reffinatissima cortesia

                      Bene dopo i convenevoli di apertura mattutina ...
                      ti chiedo... mi associ per favore le 4 aree da te menzionate con le voci A-B-C-D-E del conto economico e poi ... mi raccordi sempre le 4 aree da te indicate con le 3 gestione ordinaria-caratteristica e straordinaria ?
                      Immagino bene che per te siano cose elementari ma per me...
                      Voci A e B sono della gestione caratteristica.

                      Il risultato è importantissimo per diversi motivi una fra tutti la deducibilità degli interessi passivi ex art.96 del dpr 917 del 86.
                      Mi piace anche per il calcolo di un indice fantastico che fa ridere o piangere gli imprenditori, il ROS (return on sales) redditività dell vendite : Valore della produzione (A) - Costo della produzione (B) rapportato ad A1 Ricavi della cessione dei beni e prestazione dei servizi.
                      Ma non dimentichiamoci neanche della formazione della base imponibile dell'IRAP.
                      Voce C è la gestione finanziaria
                      Voce D è la gestione patrimoniale
                      Voce E è la gestione straordinaria

                      alcuni parlano anche di gestione fiscale per quanto riguarda la esposizione degli oneri fiscali.
                      I.Santacrocelover

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