Originariamente inviato da paola66
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Argomenti esame orale 2009
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Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggioIl reddito è determinato analiticamente secondo le regole sue proprie.
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Originariamente inviato da geordie Visualizza il messaggioMastro Romasco, vedo che lavori a pieno ritmo. Devo confessare che le tue citazioni puntuali di articoli e decreti vari, mi inquietano: dubito, infatti, che il 99% dei funzionari AE, anche quelli con consolidata esperienza alle spalle, riescano, con una tale nochalance, a passare da una tematica all'altra. Dimmi la verità: stai facendo lo sborone attingendo a pieni mani dal memento, oppure sei proprio così di tuo? Scherzo, naturalmente.
Ricordo il contenuto del memento.
Ciao Egregio amico mio, speriamo che tutto finisca al più presto. Ho voglia di riposo.I.Santacrocelover
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Originariamente inviato da werner77 Visualizza il messaggiomi permetto di aggiungere all'ottimo lavoro di Romasco (che con l'occasione saluto) anche le seguenti categorie:
7. Contributi in conto impianto e conto capitale
8. Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento
9. Utili da partecipazione a Società di capitali
SALUDOS
e a questi si aggiungono anche alcuni trattamenti di quiescenza
non dite c*******e
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioBene ho ritrovato la parte che non ricordavo più ... dunque in caso di nullità, annullamento, risoluzione e rescissione del contratto la variazione in diminuzione può farsi senza limiti di tempo ma comunque la detrazione fa effettuata entro il 2° anno successivo ( quindi il venditore che si vede restituire il bene diminuisce il l'imponibile e quindi l'iva a debito... e cosi?) mentre l'acquirente che ha restituito il bene deve fare una annotazione in rettifica in negativo sullo stesso registro che aveva accolto l'operazione e cioè il registro acquisti ( in questo caso per l'acquirente aumenta l'iva a debito come conseguenza di una diminuzione dell'iva a cretido... e cosi? )
Invece in caso di variazioni in diminuzione dovuti ad errori di fatturazione o a sopravvenuti accordi tra le parti c'è il limite temporale di un anno ( ma la detrazione sempre entro il 2à anno o entro l'anno ?)
Da ultimo le variazioni in aumento possono ( devono ) farsi per qualsiasi motivo, senza limiti di tempo e con nuova fattura.
Per quanto riguarda note credito da emettere per mancato incasso di crediti, occorre dire che non si possono emettere a meno di non aver tentato procedure esecutive rimaste infruttuose. Se il debitore viene assoggettato a procedure concorsuali la nota di credito può emettersi senz'altro, ma a partire da un momento ben preciso che varia a seconda della procedura (es: fallimento - dalla data in cui scade il termine per l'opposizione al piano di riparto, se c'è riparto; se non c'è, dal termine per reclamare contro il provvedimento che dichiara chiuso il fallimento).
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Originariamente inviato da lunatika777 Visualizza il messaggioscusate ragazzi vediamo se mi potete aiutare.
l'art.62 sexies che introduce l'accertamento da studi di settore non mi risulta modificato tuttavia... il mio tutor mi ha detto, durante il tirocinio, che da quest'anno non si effettuaranno più accertamenti da studi di settore fondati sulle risultanze degli stessi e basta. ovverossia la non congruità sarà considerata un indizio che da solo non basterà a giustificare l'accertamento, saranno necessari altri elementi a conferma dell'esito dello studio. non mi pare di trovare nessun riscontro a sostegno di questa tesi ma ...potrei sbagliarmi
a voi che risulta???
thanx
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Originariamente inviato da giappo Visualizza il messaggioi contributi in conto impiamti sono imputati per competenza attraverso risconto o a diretta riduzione del costo storico.
e a questi si aggiungono anche alcuni trattamenti di quiescenza
non dite c*******eI.Santacrocelover
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Originariamente inviato da kratos Visualizza il messaggioRomasco sei un mostro! I miei complimenti.
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