Per la determinazine del reddito d'impresa x cassa parlerei dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative imprenditoriali (a parte il discorso dei beni ammortizzabili) e aggiungerei quanto detto da romasco.
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Argomenti esame orale 2009
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioDunque sorvolo, per ora sulla simulazione civilistica...
Sulla conseguenza fiscale della interposizione fittizia dei redditi dando per presupposto che tu ti riferisca all'art.37 co. 3 ( che io chiamo interposizione fittizia di persona ma è uguale...) c'è una ripresa a tassazione in sede di controllo sostanziale delle somme fittizziamente spostate in capo a terzi i quali hanno diritto a rimborso ma solo dopo e nella misura in cui la riprea a tassazione con conseguente avviso di accertamento abbia avuto buon esito ( cioè dopo che il contribuente accertato ha pagato).
Non è assolutamente necessario, per il fisco, dimostrare la simulazione civilistica avendo il comma 3 art. 37 natura di norma antielusiva autonoma in ambito fiscale : ed infatti bastano pure presunzioni purchè gravi, precise e concordanti.
Questa fattispecie insieme al 37 bis può essere posta a base di interpello antielusivo per cui il contribuente prima di compiere l'atto, che potrebbe essere interpretato in chiave di elusione-interposizione, chiede un bel parere e se favorevole stà bello tranquillo!
Se non era proprio quello che volevi sapere facci sapere...
Ragazzi se qualcuno ha da aggiungere qualcosa...perchè stavolta ho scritto a braccio quindi...
No Paola!
é perfetto!
Proprio quello che volevo vedere!
Se mi capita questa domanda sono già a cavallo!
Grazie
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Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggioLa regola generale di concorrenza degli elementi attivi e passivi al reddito di impresa (dal punto di vista fiscale) è quella della competenza ossia della maturazione dei costi e dei ricavi in contrapposizione alla loro manifestazione finanziaria.
Esistono poche eccezioni :
1. gli emolumenti degli amministratori.
2. Oneri sociali (liberalità)
3. Contributi associativi
4. Oneri fiscali (ad esempio il 10 % dell'irap pagata da quest'anno)
5. Gli interessi moratori o per dilazione dei pagamenti
6. Gli interessi per il dilazionamento delle imposte (anche se indeducibili)
7. Contributi in conto impianto e conto capitale
8. Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento
9. Utili da partecipazione a Società di capitali
SALUDOS
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Originariamente inviato da kratos Visualizza il messaggioMi viene un ragionamento leggendo la dispensa:
"sopravvenienze passive"... possono essere correlate a costi e oneri contabilizzati per un determinato importo nell'esercizio di competenza e successivamente determinati per un importo superiore.
Quindi, negli esercizi successivi al primo, mi trovo un fondo rischi costituito da accantonamenti che sono costi contabilizzati per un determinato importo nell'esercizio/i precedenti; se successivamente si determina una perdita superiore, interpreto (da laureato in legge e non in economia e commercio, sottolineo e quindi poco esperto) tale maggiore importo come sopravvenienza.
Se come detto il fondo è capiente registrerei:
Perdite su crediti (VEN)
Crediti v Cl (VFP)
e poi:
F.do rischi (VEN)
Perdite su crediti (VEP)
Può essere?
Infatti a fine esercizio devi adeguare il fondo rischi su crediti al netto degli utilizzi.
L'adeguamento deve essere effettuato nei limiti dello 0,50% dei crediti commerciali risultanti nell'attivo circolante fino a che il fondo non abbia raggiunto il limite del 5% degli stessi crediti.
Se negli esercizi successivi la perdita risulterà inferiore o nulla rileverai la sopravvenienza attivaI.Santacrocelover
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Sulla simulazione come istituto civilistico, qualche cosa la posso dire!
Premettiamo che il negozio giuridico è la manifestazione di volontà con cui le parti intendono ottenere determinati effetti giuridici, riconosciuti e tutelati dalla legge.
Con la simulazione due soggetti pongono in essere un negozio di cui in realtà non vogliono gli effetti dichiarati nell'atto. Es. Tizio vende a Caio un immobile, ma sono entrambi d'accordo che l'immobile resterà nella disponibilità di Tizio e Caio non verserà neanche un euro. Un illustre autore (BIANCA) ha detto che la simulazione è l'apparenza contrattuale creata intenzionalmente dalle parti. Da questa affermazione possiamo ricavare gli elementi essenziali di un accordo simulatorio: a) apparenza contrattuale (o intenzionale divergenza tra dichiarazione e suoi effetti); b) accordo simulatorio, cioè l'intesa (in genere una c.d. controscrittura) con cui le parti stabiliscono che il negozio non produrrà effetti (si parla di simulazione assoluta) o produrrà effetti diversi (simulazione relativa).
Una simulazione forzata può essere quella del debitore che per non subire l'esecuzione simula la vendita di un immobile. Nella simulazione relativa troviamo una casistica più ampia. Distinguiamo innanzitutto la simulazione relativa soggettiva da quella oggettiva: nella soggettiva è la persona di una delle parti del negozio ad essere simulata (mentre l'accordo sottostante individua la vera parte contrattuale). Si tratta dell'interposizione fittizia: per parlare di simulazione, l'accordo sull'interposizione deve coinvolgere il soggetto interposto, il soggetto effettivo e anche la controparte del negozio simulato. La simulazione relativa oggettiva, invece, riguarda la natura del contratto (simulo una vendita ma voglio una donazione) o un suo elemento (come la condizione, in realtà non voluta oppure il prezzo, in realtà corrisposto in misura superiore al dichiarato).
Potremmo continuare, ma per questo orale mi sembra più che sufficiente.
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Originariamente inviato da werner77 Visualizza il messaggiomi permetto di aggiungere all'ottimo lavoro di Romasco (che con l'occasione saluto) anche le seguenti categorie:
7. Contributi in conto impianto e conto capitale
8. Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento
9. Utili da partecipazione a Società di capitali
SALUDOSI.Santacrocelover
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Originariamente inviato da kratos Visualizza il messaggioPer la determinazine del reddito d'impresa x cassa parlerei dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative imprenditoriali (a parte il discorso dei beni ammortizzabili) e aggiungerei quanto detto da romasco.nec recisa recedit
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Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggioLa registrazione deve essere effettuata come da te correttamente riportata nell'esercizio di realizzazione della perdita su crediti.
Infatti a fine esercizio devi adeguare il fondo rischi su crediti al netto degli utilizzi.
L'adeguamento deve essere effettuato nei limiti dello 0,50% dei crediti commerciali risultanti nell'attivo circolante fino a che il fondo non abbia raggiunto il limite del 5% degli stessi crediti.
Se negli esercizi successivi la perdita risulterà inferiore o nulla rileverai la sopravvenienza attiva
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Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioSei sicuro che anche le nuove attività adottano l'imputazione per cassa ... non riesco a trovare riferimenti espliciti e... mannaggia ! Tremonti non mi risponde al telefono !
Però farei attenzione a non infilarmi in simili meandri se non proprio sicuro al 100%.
Parlerei essenzialmente di contabilità ordinaria con le eccezioni di cui sopra.I.Santacrocelover
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Originariamente inviato da fabrigu Visualizza il messaggioUna simulazione forzata può essere quella del debitore che per non subire l'esecuzione simula la vendita di un immobile.
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