REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 7067/2008
nelle persone dei Signori:
LUCIA TOSTI Presidente
FLORIANA RIZZETTO Cons.
ANNA BOTTIGLIERI Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 27 Agosto 2008
Visto il ricorso 7067/2008 proposto da:
rappresentato e difeso da:
PICCOLO AVV. PAOLO
MELLONE AVV. GIUSEPPE
con domicilio eletto in ROMA
VIA LUDOVISI, 35
presso
LAURO AVV. MASSIMO
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE CENTRALE DI ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della graduatoria pubblicata in data 2.7.2008 e relativa alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, di cui 480 posti per la Regione Lombardia”, concorso pubblicato in data 15.2.2008 sulla G.U. n. 13 , IV serie speciale concorsi ed esami;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE CENTRALE DI ROMA
Udito il relatore Primo Ref. ANNA BOTTIGLIERI e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
Considerato, in particolare:
- che il gravame si profila suscettibile di una favorevole decisione nel merito;
- -per contro, che le eccezioni pregiudiziali spiegate dall’amministrazione risultano infondate, la prima perché nella contestata fase concorsuale (che, a termini di bando, non prevede un numero chiuso vero e proprio) non sono ravvisabili controinteressati attuali e quelli cd. "successivi” potranno nel prosieguo essere utilmente evocati in giudizio, la seconda (mancato superamento della prova di resistenza) poiché presuppone l’operatività degli effetti del giudicato cautelare oltre i limiti dell’interesse azionato in giudizio;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, ammettendo con riserva, per l’effetto, il ricorrente a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 27 Agosto 2008
Il Presidente
Il Primo referendario est.
Cosa ne pensate ?da quanto si legge il tar potrebbe dare ragione ai ricorsisti.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 7067/2008
nelle persone dei Signori:
LUCIA TOSTI Presidente
FLORIANA RIZZETTO Cons.
ANNA BOTTIGLIERI Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 27 Agosto 2008
Visto il ricorso 7067/2008 proposto da:
rappresentato e difeso da:
PICCOLO AVV. PAOLO
MELLONE AVV. GIUSEPPE
con domicilio eletto in ROMA
VIA LUDOVISI, 35
presso
LAURO AVV. MASSIMO
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE CENTRALE DI ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della graduatoria pubblicata in data 2.7.2008 e relativa alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, di cui 480 posti per la Regione Lombardia”, concorso pubblicato in data 15.2.2008 sulla G.U. n. 13 , IV serie speciale concorsi ed esami;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE CENTRALE DI ROMA
Udito il relatore Primo Ref. ANNA BOTTIGLIERI e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
Considerato, in particolare:
- che il gravame si profila suscettibile di una favorevole decisione nel merito;
- -per contro, che le eccezioni pregiudiziali spiegate dall’amministrazione risultano infondate, la prima perché nella contestata fase concorsuale (che, a termini di bando, non prevede un numero chiuso vero e proprio) non sono ravvisabili controinteressati attuali e quelli cd. "successivi” potranno nel prosieguo essere utilmente evocati in giudizio, la seconda (mancato superamento della prova di resistenza) poiché presuppone l’operatività degli effetti del giudicato cautelare oltre i limiti dell’interesse azionato in giudizio;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, ammettendo con riserva, per l’effetto, il ricorrente a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 27 Agosto 2008
Il Presidente
Il Primo referendario est.
Cosa ne pensate ?da quanto si legge il tar potrebbe dare ragione ai ricorsisti.
Commenta