Potere agli Operai ed alla Pubblica Amministrazione Mi chiedo se sia stato passato il limite che separa il ricorso come reazione ad un'ingiustizia dal ricorso come azione ossessivo compulsiva.
anch'io, con molta signorilità, soprattutto dopo avere dato le dimissioni da una settimana da un posto di lavoro a tempo indeterminato!!!!! SAREI VERAMENTE MOLTO CONTENTA
Credo che saremmo un gran gruppone di "felici felici", ci riuniremmo e fonderemmo un associazione apposita. Associazione Felici Felici...
e quindi, in caso di accoglimento, questi ricorsisti vedrebbero riconosciuto il loro diritto a partecipare alla seconda prova??
ciò equivarrebbe a mettere a repentaglio i risultati della stessa
credo sia più probabile che l'agenzia li ammetta al tirocinio. xò mi chiedo: la graduatoria nn è un atto amministrativo generale? gli effetti della sentenza nn dovrebbero estendersi a tutti i destinatari?
si,parteciperanno al tirocinio.vi è un altro ricorso che riguarda l'annullamento del bando,presentato da un discreto numero di "ricorsisti", gli stessi hanno richiesto ed ottenuto la sospensiva per poter partecipare al concorso. alcuni sono passati al tirocinio.non essendo un giurista mi sono chiesto il perchè si richieda l'annullamento del bando, per poi partecipare e passare al tirocinio con il rischio di vedersi annullato tutto a causa del proprio ricorso.parlando con un avvocato credo di aver capito che lo scopo finale è partecipare al concorso e non annullarlo.Qualcuno esperto potrebbe spiegarci se è realmente cosi .
se ho capito bene loro hanno preso 24 alla seconda prova ma nn son rientrati nel limite del + 40%. x il tar ci sono cautelativamente i presupposti x far loro continuare la procedura di concorso
OT: ciao pasquale, sono ruggiero :-)
mi rispondo da solo :-) :
“la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
326).
“se è vero che l’efficacia erga omnes
caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
340 del 22.7.1987).
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