Originariamente inviato da pascale
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ricorso concorso udienza 27/08/2008
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Originariamente inviato da antitrus Visualizza il messaggioMa dove siamo?
Pur a costo di essere tacciato come sciocco esterofilo, devo dire che barzellette del genere sono possibili solo nel nostro beneamato paese.
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Originariamente inviato da antitrus Visualizza il messaggioMa il ricorso riguarda la prima prova? Quindi, addirittura, quel tizio passerebbe al tirocinio con 36/80 senza fare la seconda prova? Ma dove siamo?
1) Il ricorsista viene ammesso direttamente al tirocinio (credo impossibile, per manifesta disuguaglianza di trattamento verso gli altri);
2) Il ricorsista è riuscito comunque a partecipare alla 2° prova (non so come, visto che nel primo caso l'ordinanza è uscita qualche giorno prima della prova, consentendo appunto la partecipazione);
3) Il ricorsista svolge la seconda prova in aula da solo (soluzione fantascientifica);
4) Il ricorsista, non avendo partecipato alla seconda prova, pur avendone diritto, grazie all'ordinanza "tardiva" (sebbene "sub iudice"), ora è veramente ma veramente inca...to. Fate voi...
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l'ha fatta la prova la prima sospensia e del 15/07/2008
Registro Decreti:/REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMASEZIONE SECONDA
Registro Generale: 7067/2008
Il Presidente
DECRETOha pronunciato il seguente
Sul ricorso 7067/2008 proposto da:
rappresentato e difeso da:CURCIO ALESSANDRO
con domicilio eletto in ROMAPICCOLO AVV. PAOLOMELLONE AVV. GIUSEPPE
VIA LUDOVISI, 35pressoLAURO AVV. MASSIMOcontroAGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE CENTRALE DI ROMAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEper l'annullamento, previa sospensiva
- della graduatoria pubblicata in data 2.7.2008 e relativa alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionarioo, per attività amministrativo-tributaria, di cui 480 posti per la Regione Lombardia”, concorso pubblicato in data 15.2.2008 sulla G.U. n. 13 , IV serie speciale concorsi ed esami;
Visto il ricorso e la contestuale domanda di sospensiva e di misure cautelari provvisorie;
Visto l’art. 21, comma 9, L. 6 dicembre 1971 nel testo vigente risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 L.205/2000;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo introdotto dalla L. 21 luglio 2000 n. 205;
D e c r e t a
ACCOGLIE la suddetta istanza di adozione di misure cautelari provvisorie, con conseguente ammissione del candidato, con riserva, a sostenere le ulteriori prove del concorso per cui è causa;
Fissa la Camera di Consiglio per il giorno 27 agosto 2008 per la trattazione definitiva della richiesta sospensiva.
Manda alla parte ricorrente di comunicare, anche a mezzo fax, il presente decreto all’Amministrazione intimata.
Roma, 15 luglio 2008
IL PRESIDENTE
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Originariamente inviato da davi Visualizza il messaggiol'ha fatta la prova la prima sospensia e del 15/07/2008
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA
Registro Decreti:/
Registro Generale: 7067/2008
Il Presidente
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sul ricorso 7067/2008 proposto da:
CURCIO ALESSANDRO
rappresentato e difeso da:
PICCOLO AVV. PAOLO
MELLONE AVV. GIUSEPPE
con domicilio eletto in ROMA
VIA LUDOVISI, 35
presso
LAURO AVV. MASSIMO
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE CENTRALE DI ROMA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
per l'annullamento, previa sospensiva
- della graduatoria pubblicata in data 2.7.2008 e relativa alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionarioo, per attività amministrativo-tributaria, di cui 480 posti per la Regione Lombardia”, concorso pubblicato in data 15.2.2008 sulla G.U. n. 13 , IV serie speciale concorsi ed esami;
Visto il ricorso e la contestuale domanda di sospensiva e di misure cautelari provvisorie;
Visto l’art. 21, comma 9, L. 6 dicembre 1971 nel testo vigente risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 L.205/2000;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo introdotto dalla L. 21 luglio 2000 n. 205;
D e c r e t a
ACCOGLIE la suddetta istanza di adozione di misure cautelari provvisorie, con conseguente ammissione del candidato, con riserva, a sostenere le ulteriori prove del concorso per cui è causa;
Fissa la Camera di Consiglio per il giorno 27 agosto 2008 per la trattazione definitiva della richiesta sospensiva.
Manda alla parte ricorrente di comunicare, anche a mezzo fax, il presente decreto all’Amministrazione intimata.
Roma, 15 luglio 2008
IL PRESIDENTE
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penso che abbia chiesto una sospensiomne l'urgenza in quanto la prova era imminente, la prima sostenzione, come dice anche era cautelativa, il decreto da solo legittimita alla sospensiva richiesta con il ricorso in quanto secondo il giudice dagli atti ci può essere un "favorevole decisione nel merito", quanto ci può essere non so ma secondo lui ci saranno le basi. Poi non conosco il ricorso non so'. Magari riguarda l'ultimo escluso che voleva darlo al posto di un eventuale assente non so
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Originariamente inviato da geordie Visualizza il messaggioE non mi meraviglierei più di tanto se, svolto il tirocinio e non avendo superato la prova orale, facesse un ulteriore ricorso. Chissà che, in quel caso, qualcuno non gli permetta di "essere assunto a tempo indeterminato, con riserva".
Sempre Viva l'Italia.
Se tanto mi dà tanto, all'orale se lo mangeranno vivo.
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Originariamente inviato da qwerty13 Visualizza il messaggioc'era l'utente Francesco che parlava, tra i motivi di ricorso, anche della illeggitimità di prevedere un limite x accesso alle prove successive. In parole povere sosteneva:"se ho preso la sufficienza (24) devo accedere alle prove successive, non è legittimo fissare un numero limite di posti x il passaggio del turno". Va da sè che il principio può applicarsi pari pari alla 2° prova, cioè sostenere:"Ho preso 24 e ho diritto di accedere al tirocinio anche se non sono nel famoso 40% dei posti messi a concorso".
Mentre dalla 1^ prova alla 2^, ammettere dei concorrenti in più non ha creato problemi (al massimo, è stato usato qualche questionario in più), dalla 2^ prova al tirocinio c'è una ratio che giustifica il numero chiuso: il fatto che si paghino delle borse di studio, con stanziamenti statali limitati (in pratica parte dei fondi previsti per le assunzioni del 2008), e quindi non può esservi ammesso l'universo intero.
Comunque, 'sta storia è una porcata veramente immensa.Ultima modifica di bandecoro; 03-09-2008, 21:59.
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Originariamente inviato da bandecoro Visualizza il messaggioBah.
Se tanto mi dà tanto, all'orale se lo mangeranno vivo.
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