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    #11
    mi correggo
    volevo dire "si riferisce" e non " si riferiscono".

    niente di meno hai studiato fino alle 4 di notte???
    ma ti droghi?
    non ti sto insultando... anzi...come fai???

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      #12
      regimi contabili

      Ciao ragazzi ho fatto questo schema sui regimi contabili qualcuna mi conferma se è esatto o meno?

      In relazione al volume d' affare distinguiamo 6 diversi regimi contabili:

      Il regime ordinario si applica alle società di capitali e agli altri soggetti IRES e alle società di persone e alle imprese individuali con un volume d’affari superiore a € 309.874 in caso di attività di prestazione di servizi e € 516.456 in caso di altre attività.
      I contribuenti in contabilità ordinaria devono tenere: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili, il libro mastro e il libro magazzino, il libro paga e il libro matricola. L' obbligo per i contribuenti in contabilità ordinaria di tenere i registri IVA è stato eliminato a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione die redditi e che siano forniti su richiesta dell' Ufficio i dati da annotare nei registri stessi.

      Il regime semplificato si applica alle imprese minori e cioè alle società di persone, alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi con un volume d’affari inferiore a € 309.874 in caso di attività di prestazione di servizi e € 516.456 in caso di altre attività. Questi possono comunque optare per il regime ordinario. L' opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione IVA o di modello unico ed è valida fino a revoca e comunque per almeno 3 anni. I contribuenti in contabilità semplificata devono tenere solo i registri IVA. I registri IVA devono però essere integrati con le annotazioni riguardanti i costi e i ricavi non rilevanti ai fini IVA ma rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (costi per il personale, ammortamenti, interessi passivi ecc. I lavoratori autonomi in contabilità semplificata possono limitarsi a tenere un unico registro per gli incassi e per i pagamenti, valido sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette e non sono obbligati ad istituire il c/c bancario esclusivo per i movimenti inerenti l’esercizio dell’arte o professione.

      Il regime supersemplificato si applica ai cd contribuenti minori e cioè agli imprenditori e ai lavoratori autonomi con un volume d' affari inferiore a 15.493,71€ in caso di attività di prestazione di servizi e 25.822,85 € in caso di altre attività. I contribuenti in contabilità supersemplificata devono tenere solo i registri IVA che possono essere sostituiti da un apposito prospetto in cui registrare le fatture di vendita e le fatture di acquisto. I registri IVA o il prospetto devono però essere integrati con le annotazioni riguardanti i costi e i ricavi non rilevanti ai fini IVA ma rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (costi per il personale, ammortamenti, interessi passivi ecc.

      Il regime forfettario si applica ai cd contribuenti minimi e cioè agli imprenditori e ai lavoratori autonomi con un volume d' affari inferiore a € 10.32,14. Non ne possono usufruire le società di persone. I contribuenti in regime forfettario devono tenere solo il registro delle vendite o dei corrispettivi e devono solo conservare anziché registrare le fatture d' acquisto. Il reddito imponibile si determina in modo forfettario applicando all'ammontare complessivo dei ricavi fatturati aumentati dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini Iva una percentuale diversa a seconda che si tratti di prestazione di servizi o di altre attività o di arte o professione. L' IVA si determina in modo forfettario applicando sull'imposta corrispondente alle operazioni imponibili una percentuale diversa a seconda che si tratti di prestazione di servizi o di altre attività o di arte o professione.

      Il regime per le attività marginali si applica agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi con un volume d' affari inferiore a 25.822,84 € e l’attività esercitata deve rientrare tra quelle per le quali si applicano gli studi di settore. I contribuenti in regime marginale non devono tenere nessun registro, non devono effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici dell’IVA, non devono versare gli acconti IVA e non devono versare le addizionali IRPEF. Devono solo fatturare le vendite e i corrispettivi e presentare la dichiarazione annuale IVA.
      Il reddito imponibile si determina come differenza tra i ricavi o compensi e le spese fiscalmente deducibili. Al reddito imponibile si applica un' imposta sostitutiva dell' IRPEF e delle relative addizionali del 15%.

      Il regime agevolato per le nuove iniziative si applica alle persone fisiche che iniziano una nuova attività d' impresa, arte o professione.
      L' opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività ed è valida al massimo per 3 anni. I ricavi o compensi devono essere inferiori a € 30.987 in caso di attività di prestazione di servizi e € 61.974 in caso di altre attività. La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività svolta precedentemente neanche in forma associata o familiare e neanche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). I contribuenti in regime agevolato non devono tenere nessun registro, non devono effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici dell’IVA, non devono versare gli acconti IVA e non devono versare le addizionali IRPEF. Devono solo fatturare le vendite e i corrispettivi e presentare la dichiarazione annuale IVA.
      Il reddito imponibile si determina come differenza tra i ricavi o compensi e le spese fiscalmente deducibili. Al reddito imponibile si applica un' imposta sostitutiva dell' IRPEF e delle relative addizionali del 10%.

      Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli con volume d' affari inferiore a 2.582,28 € e che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli per almeno 2/3 del totale delle loro cessioni. Prevede la determinazione forfetaria della detrazione IVA sugli acquisti.

      Mi raccomando rispondete alla mia domanda sul disinquinamento fiscale!
      Grazie

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        #13
        ragazzi avete idea di quali possano essere le domande di statistica?sono laureata in giurisprudenza e non ho tempo da dedicare a quest'altra materia....già con le mie sono in difficoltà avendo meno di 20 g di tempo

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          #14
          Complimenti ragazzi che tenete alto il morale del forum. Mi dispiace non potervi aiutare con il ripasso. Io sono piuttosto indietro con la preparazione, sono ancora su tributario e molte cose non le so. Non so se riuscirò a passare l'orale, ma é un dovere presentarsi all'orale, se non mi presentassi sarei un cretino. Accuso la stanchezza di un anno di lavoro+studio massacranti, e agosto avrei voluto (dovuto) passarlo a letto a dormire, non certo sui manuali di tributario.

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            #15
            Il disinquinamento fiscale consiste nell'evitare che il bilancio civilistico sia influenzato dalla normativa fiscale.
            Prima del decreto 334/2003 ( che ha applicato tale principio) nel bilancio civilistico alcuni costi venivano iscritti per un ammontare pari alla quota fiscalmente deducibile, cio comportava una rappresentazione non veritiera della situazione societaria.
            ''Il bilancio d'esercizio è un ordinato sistema di valori.........., al quale la legge assegna la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società , nonchè il risultato d'esercizio.''
            L'eventuale rettifica della quota di deducibilità fiscale di alcuni costi iscritti nel bilancio civile dovra essere iscritta in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi. ( quadro EC ).

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              #16
              scusate

              mi spiace rovinare questo spazio di confronto.
              cmq x curiosità voi imparate a memoria i codici tributi? xchè x me è un dramma anche ricordare i termini x dichiarazione, versamento, acconti in genere....

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                #17
                Originariamente inviato da stava Visualizza il messaggio
                Ciao ragazzi mi spiegate l' eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio civilistico?
                Grazie mille
                Detto molto semplicemente...
                prima della riforma delle società si potevano iscrivere in bilancio delle rettifiche di valore che avevano un'esclusiva motivazione fiscale; tuttavia ciò andava a contrastare con la rappresentazione veritiera e corretta stabilita dalla normativa civilistica. Per cui è stato abrogata tale possibilità di iscrivere le poste valide solo ai fini fiscali (con l'aborgazione del 2 comma art,2426)e tale possibilità cioè la possibilità di utilizzare rettifiche di valori a fini fiscali ora è ammessa solo iscrivendolo nella dichiarazione dei redditi...
                se non è chiaro chiedi pure...

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                  #18
                  Originariamente inviato da baluba33 Visualizza il messaggio
                  mi spiace rovinare questo spazio di confronto.
                  cmq x curiosità voi imparate a memoria i codici tributi? xchè x me è un dramma anche ricordare i termini x dichiarazione, versamento, acconti in genere....
                  No i codici tributi non credo servano saperli...ciò che conta è sapere la materia

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                    #19
                    Originariamente inviato da baluba33 Visualizza il messaggio
                    mi spiace rovinare questo spazio di confronto.
                    cmq x curiosità voi imparate a memoria i codici tributi? xchè x me è un dramma anche ricordare i termini x dichiarazione, versamento, acconti in genere....
                    Non credo si mettano a chiedere i codici dei tributi , si tratta di un esame di tributario , non di una partita di bingo

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                      #20
                      ops

                      Originariamente inviato da fibonacci79 Visualizza il messaggio
                      Il disinquinamento fiscale consiste nell'evitare che il bilancio civilistico sia influenzato dalla normativa fiscale.
                      Prima del decreto 334/2003 ( che ha applicato tale principio) nel bilancio civilistico alcuni costi venivano iscritti per un ammontare pari alla quota fiscalmente deducibile, cio comportava una rappresentazione non veritiera della situazione societaria.
                      ''Il bilancio d'esercizio è un ordinato sistema di valori.........., al quale la legge assegna la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società , nonchè il risultato d'esercizio.''
                      L'eventuale rettifica della quota di deducibilità fiscale di alcuni costi iscritti nel bilancio civile dovra essere iscritta in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi. ( quadro EC ).
                      ops scusa.. non avevo visto la tua risposta... el'ho data anche io..

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