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Raccolta Di Domande Per L'orale

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    Originariamente inviato da L'esperto Visualizza il messaggio
    C'è molta confusione sotto il cielo.

    In linea generale l'autotutela è l'autonoma potestà, posseduta dall'amministrazione, di realizzare i propri interessi coattivamente e senza l'ausilio del giudice (In questo senso sua Maestà M.S. Giannini).

    Sempre M.S. Giannini, ma anche Casetta e Cerulli Irelli, includono nel potere di autotutela la facoltà che ha la pubblica amministrazione di "rivedere" i propri provvedimenti che, in relazione all'autotutela, diventano di primo grado.

    Se sulla sussistenza della discrezionalità sui provvedimenti di autotutela del primo tipo si può discutere, i provvedimenti di secondo grado sono sicuramente atti discrezionali, perché gli interessi in gioco vengono riesaminati. Naturalmente a questo punto bisognerebbe distinguere tra provvedimenti che riesaminano gli interessi e quelli che dichiarano la illegittimità dei provvedimenti di primo grado.
    Confermo che trattasi di atti discrezionali ,ed aggiungo per Sole nero , l'attività vincolata si ha quando non resta alcun potere di scelta all'amministrazione che si limita ad accertare. Vuoi credere sia diversamente fai pure , ma veramente dici una grossa sciocchezza se insisti nell'affermare che l'A.F. non esercita poteri discrezionali , anche se citi Tesauro o qualsiasi altro illustre scrittore...

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      Originariamente inviato da Agente Entrato Visualizza il messaggio
      Questa mi era sfuggita.
      Ma quando mai si impugna una circolare dell'A.F.? Roba da non crederci...
      Ma ancora non hai capito che si stava parlando di diritto amministrativo e non solo di tributario? A già tu sei quello che si diverte a "provocare " e infastidire. Poveraccio che tristezza...

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        chiarimenti

        1. le circolari, in quanto atti interni, non sono fonti di diritto e quindi non possono innovare nel contesto normativo di riferimento;
        2. hanno efficacia diretta meramente interna, ed eventualmente efficacia esterna solo indiretta, qualora la loro violazione da parte di un ufficio amministrativo determini l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere, determinando quindi la legittimazione alla richiesta di annullamento da parte del soggetto che ne abbia interesse.
        3. Quando mai un atto interpretativo è direttamente impugnabile?
        4. il potere di autotutela è qualificabile come esercizio di un potere discrezionale, non in quanto legittima il funzionario al libero arbitrio rispetto alla possibilità di correggere o meno gli errori di un atto viziato, ma in ragione dell'esercizio del necessario margine di apprezzamento che il funzionario deve avere a disposizione per rivalutare l'atto in termini di legittimità e di merito ed esercitare eventualmente l'autotutela.

        Se poi facciamo il caso concreto dell'atto di accertamento, in effetti esso è un atto emesso nell'esercizio di un potere vincolato. Nessun margine di discrezionalità è concesso al funzionario all'atto della sua stesura. Quindi viene difficile intravedere l'esercizio di un potere discrezionale qualora dovesse rivalutare lo stesso atto per verificare se è viziato. Tuttavia il potere di autotutela è qualificato come discrezionale nell'ambito dell'attività esercitata dall'Af dalla circolare n. 198/1998. Quindi non so se citare Tesauro o citare detta circolare sia la stessa cosa agli occhi della commissione.

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          Originariamente inviato da november77rain Visualizza il messaggio
          1. le circolari, in quanto atti interni, non sono fonti di diritto e quindi non possono innovare nel contesto normativo di riferimento;
          2. hanno efficacia diretta meramente interna, ed eventualmente efficacia esterna solo indiretta, qualora la loro violazione da parte di un ufficio amministrativo determini l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere, determinando quindi la legittimazione alla richiesta di annullamento da parte del soggetto che ne abbia interesse.
          3. Quando mai un atto interpretativo è direttamente impugnabile?
          4. il potere di autotutela è qualificabile come esercizio di un potere discrezionale, non in quanto legittima il funzionario al libero arbitrio rispetto alla possibilità di correggere o meno gli errori di un atto viziato, ma in ragione dell'esercizio del necessario margine di apprezzamento che il funzionario deve avere a disposizione per rivalutare l'atto in termini di legittimità e di merito ed esercitare eventualmente l'autotutela.

          Se poi facciamo il caso concreto dell'atto di accertamento, in effetti esso è un atto emesso nell'esercizio di un potere vincolato. Nessun margine di discrezionalità è concesso al funzionario all'atto della sua stesura. Quindi viene difficile intravedere l'esercizio di un potere discrezionale qualora dovesse rivalutare lo stesso atto per verificare se è viziato. Tuttavia il potere di autotutela è qualificato come discrezionale nell'ambito dell'attività esercitata dall'Af dalla circolare n. 198/1998. Quindi non so se citare Tesauro o citare detta circolare sia la stessa cosa agli occhi della commissione.
          ma chi ha detto che la circolare è autonomamenti impugnabile? Se vai a vedere i miei primi interventi , noterai che parlavo di atti presupposti proprio perchè la circolare sia essa interna o esterna va impugnata sempre congiuntamente all'atto attuativo , non avendo immediata efficacia lesiva...

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            Quasi d'accordo, ma dove hai letto che l'accertamento è atto vincolato? Lupi sembra propendere per la tesi di un atto caratterizzato quantomeno di discrezionalità tecnica.
            [FONT=Garamond]Una repubblica non può aver successo fino a quando in essa non vi sia un certo numero di persone permeate dei principi di giustizia e di onore (Charles Darwin)[/FONT]

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              Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
              Vedi confermi quanto dicevo ,sei venuta qui per avere quello che ti serviva , e non hai dato nessun apporto concreto . ( io guardo i fatti non le parole...). Anzi ,fai del patetico vittimismo dicendo che non ti si è dato la possibilità di essere d'aiuto. Cara, ci sono delle apposite sezioni dove la gente fa domande, basta accedervi per rispondere ed essere d'aiuto . Spero per te che tu non sia talmente disadattata, da aver bisogno di un comitato d'accoglienza per integrarti e che quindi la tua sia una banale quanto risibile scusa.
              Per il resto , se fossi stata più attenta , come ti hanno fatto notare altri utenti del forum , avresti espresso le tue doglianze verso chi le domande le aveva e le ha tolte solo per arrecare danno , piuttosto che verso chi si trovava impossibilitato a fornire un' qualcosa che non aveva.
              da quanto leggo è inutile discutere con te..
              anzi non è nemmeno il posto adatto!
              come già detto non frequento piu questo forum.. ed è stato solo un gesto per aiutare un utente di questo forum!
              il vittimismo lo lascio a te.. visto che sei molto bravo ad attaccare, forse in un altro luogo fai bene anche quello!

              Spero finisca qui questa..non so come definirla..
              anzi non risponderò più perchè non è il luogo adatto, come già detto!

              ciaooo ;-)
              <font face=\"Times\"><u><font color=\"crimson\">[b]<div align=\"center\">These wounds won\'t seem to heal

              This pain is just too real

              There\'s just too much that time cannot erase</div>[/b]</font></u></font>

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                Va be', comunque l'autotutela dell'amministrazione finanziaria mi sembra alquanto singolare, almeno a leggere l'annuario.
                Pare che l'autotutela sia esercitabile anche su istanza del privato.
                In effetti un requisito cardine, per esservi autotutela amministrativa è che deve provenire interamente dall'ufficio l'azione, che sia come controllo di legittimità successivo, vedi annullamento, o di merito, vedi revoca, abrogazione e revocazione (che poi queste fattispecie sono alquanto aleatorie, molti autori fanno rientrare tutte e tre sotto la revoca...).

                Io la interpreto così, nell'annuario, per semplificare le cose, hanno messo insieme la vera autotutela, con il ricorso amministrativo. Il problema, a mio parere, è che in questo pseudo ricorso amministrativo chiamato autotutela, attivato dal contribuente, non si fa cenno a ricorso gerarchico proprio, che è il più diffuso certamente, sempre invece più un ricorso per opposizione da come viene spiegata la procedura... Mah. Meglio non affrontare questo argomento se non esplicitamente richiesto, e non credo lo sarà.
                Gabriele

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                  L'accertamento è atto vincolato e non discrezionale in quanto non è rimesso nessun apprezzamento in capo al funzionario nella determinazione del an e del quantum del debito tributario, elementi al contrario predeterminati sempre e solo dalla legge - tra l'altro soggetti a riserva di legge relativa . L'unico elemento non soggetto a riserva di legge è il quomodo; ossia le modalità di accertamento, che comunque vengono deteminate da atti di normazione secondaria - infatti i parametri per i controlli formali e sostanziali vengono definiti di anno in anno a livello centrale attraverso appositi regolamenti.
                  Ne deriva che an quantum e quomodo non sono in alcun modo rimessi all'apprezzamento discrezionale del funzionario che al contrario è vincolato da norme di legge primaria e secondaria.
                  Ops: dimenticavo il quarto elemento, il quando: anche in questo caso vale quanto sopra in termini di riserva di legge in quanto i termini per l'accertamento sono definiti dalla legge e tra l'altro non possono essere soggetti a proroghe a norma dello statuto del contribuente.
                  Quindi l'accertamento è atto vincolato in quanto nessun elemento di apprezzamento è rinveninile riguardo ai quattro elementi costitutivi della discrezionalità: an, quid - o quantum -, quomodo, quando.

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                    no... giustizia mi dispiace ma l'autotutela non è espressione di discrezionalità! non lo è e di questo sono sicuro. L'autotutela amministrativa è discrezionale perchè l'amministrazione prima di annullare un atto illegittimo valuta la sussistenza di un interesse contrario a quello x cui era stato emanato l'atto. L'amministrazione finanziaria non valuta alcun interesse, nè prima nè dopo, la sua attività è vincolata, quindi nel momento in cui annulla un atto, lo fa solo sulla base di un vizio di cui l'atto è affetto, non in base alla sussistenza di un interesse contrario a quello per cui l'atto è stato emanato.
                    1) quali sono i presupposti per i quali l'amministrazione finanziaria dovrebbe annullare un atto illegittimo??
                    a suo piacimento??' e allora non si tratta di mera libertà (cosa diversa dalla discrezionalità)
                    esercitando poteri discrezionali? se l'amministrazione finanziaria esercita poteri discrezionali (dove discrezionalità vuol dire un attività non libero, ma vincolata a un interesse da salvaguardare), qual'è l'interesse puvbblico chel'amministrazione finanziaria tutela? cioè a cosa è ancorata questa discrezionalità?
                    se cosi' fosse.... non sarebbe consentita solo l'annullamento, ma anche la revoca, l'abrogazione, la decadenza e non vi sarebbe nessuna differenza con il diritto amministrativo.
                    2) piuttosto l'amministrazione finanziaria annulla l'atto perchè ha il dovere di annullarlo,. un dobvere che discebde direttamente dall'art. 10 dello srtatutro dei contribuenti.

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                      comunque vedendo un pò su internet ...ci sono dei siti che dicono che l'autotutela amministrativa è discrezionale e altri che dicono che è una doverosità dell'amministrazione.
                      in pèarticolare questo sito porta entrambe le teroie , quando dice che autotutela amminsitrativae tributaria sono due cose diverse (per alcuni autori) e la stessa cosa (per altri autori)

                      http://www.rivista.ssef.it/site.php?...70523115228488

                      quindi mi sa che ci fossilizziamo troppo e che è meglio non dirlo proprio altrimenti si riscia di a ver a che fare con qualcuno che la pensa in modo diverso.

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