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Raccolta Di Domande Per L'orale

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    Originariamente inviato da sole nero Visualizza il messaggio
    no... giustizia mi dispiace ma l'autotutela non è espressione di discrezionalità! non lo è e di questo sono sicuro. L'autotutela amministrativa è discrezionale perchè l'amministrazione prima di annullare un atto illegittimo valuta la sussistenza di un interesse contrario a quello x cui era stato emanato l'atto. L'amministrazione finanziaria non valuta alcun interesse, nè prima nè dopo, la sua attività è vincolata, quindi nel momento in cui annulla un atto, lo fa solo sulla base di un vizio di cui l'atto è affetto, non in base alla sussistenza di un interesse contrario a quello per cui l'atto è stato emanato.
    1) quali sono i presupposti per i quali l'amministrazione finanziaria dovrebbe annullare un atto illegittimo??
    a suo piacimento??' e allora non si tratta di mera libertà (cosa diversa dalla discrezionalità)
    esercitando poteri discrezionali? se l'amministrazione finanziaria esercita poteri discrezionali (dove discrezionalità vuol dire un attività non libero, ma vincolata a un interesse da salvaguardare), qual'è l'interesse puvbblico chel'amministrazione finanziaria tutela? cioè a cosa è ancorata questa discrezionalità?
    se cosi' fosse.... non sarebbe consentita solo l'annullamento, ma anche la revoca, l'abrogazione, la decadenza e non vi sarebbe nessuna differenza con il diritto amministrativo.
    2) piuttosto l'amministrazione finanziaria annulla l'atto perchè ha il dovere di annullarlo,. un dobvere che discebde direttamente dall'art. 10 dello srtatutro dei contribuenti.
    Beato te che hai di queste certezze. A mio avviso, ti stai incartando da solo in un mare di nozioni , rischiando di non aver chiari i concetti essenziali .
    Ho già spiegato perchè ,a mio avviso ,si tratta di attività discrezionale , se leggi i miei precedenti messaggi ci sono le motivazioni . Non avrebbe senso ripetere le stesse cose. Posso dirti che ho dialogato , seppure on line , con ragazzi che ci lavorano in agenzia e tutti sostengono che si tratti di attività discrezionale . Questo mi fa pensare che tale venga considerata in Agenzia delle Entrate. Naturalmente sei libero di pensare e dire come vuoi , però ricordati che a valutare non ci stanno dottrinari e "filosi" , ma bensì dipendente dell'Agenzia

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      Hi già spiegato?
      ma chi sei il professore?

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        Originariamente inviato da sole nero Visualizza il messaggio
        Hi già spiegato?
        ma chi sei il professore?
        No ti ho fatto solo un favore nel rendere spiegazioni a tua espressa domanda . Le spiegazioni ,non vengono di certo rese solo dai professori , anzi personalmente preferisco quelle di chi le cose le vede da un punto di vista pratico . Cmq ,se vedi anche il testo di De Luca ,che appunto non è uno che il diritto finanziario lo studia non solo dai libri ,essendo oltre che professonore, anche dipendente dell'amministrazione finanziare troverai conferma al fatto che accertamenti con adezione ed autotutela sono provvedimenti in cui esercita discrezionalità .

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          scusami x il tono ma stavo nervoso... preferisoc comunque non parlarne proprio di questa cosa se me la chiedono e limitarmi a dire cos'è l'autotutela. ciao....buono studio!

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            Originariamente inviato da sole nero Visualizza il messaggio
            scusami x il tono ma stavo nervoso... preferisoc comunque non parlarne proprio di questa cosa se me la chiedono e limitarmi a dire cos'è l'autotutela. ciao....buono studio!
            figurati . Cmq concordo, preferibile soffermarsi su altri aspetti , tanto per l'autotela vi è un bel po' di che parlare

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              liquidazione e controllo formale

              sarò anche nel pallone ma non riesco a capire la esatta differenza fra le due
              ho capito basano entrambe sulle dichiarazioni del contribuente ma non capisco in che modo si differenziano i risultati dell'una e dell'altra e se sono in qualche modo collegate
              qualcuno mi salvi
              Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. [I]Woody Allen[/I]

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                credo che la diff sia questa: innanzitutto la liquidazione è un controllo formale inteso a verificare la corrispondenza fra le singole voci della dichiarazione e il totale delle stesse (imposta dovuta), quindi a determinare l'imposta dovuta sulla base di quanto dichiarato dal contribuente
                il controllo formale invece è diretto alla verifica dell'"esattezza" delle singole voci della dichiarazione sulla base di dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, in particolare si può procedere al confront fra la dichiarazione relativa a quel periodo d'imposta e le dichiarazioni di periodi precedenti, inoltre l'amm può chiedere chiarimenti al contribuente
                in più la differenza sta nei termini entro cui l'amm può procedere alle 2 diverse forme di controllorima la liquidazione solo successivamente il controllo formale
                io almeno me lo sono spiegata cosi anche perchè prima della riforma erano contenuti nello stesso articolo

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                  Originariamente inviato da diana81 Visualizza il messaggio
                  credo che la diff sia questa: innanzitutto la liquidazione è un controllo formale inteso a verificare la corrispondenza fra le singole voci della dichiarazione e il totale delle stesse (imposta dovuta), quindi a determinare l'imposta dovuta sulla base di quanto dichiarato dal contribuente
                  il controllo formale invece è diretto alla verifica dell'"esattezza" delle singole voci della dichiarazione sulla base di dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, in particolare si può procedere al confront fra la dichiarazione relativa a quel periodo d'imposta e le dichiarazioni di periodi precedenti, inoltre l'amm può chiedere chiarimenti al contribuente
                  in più la differenza sta nei termini entro cui l'amm può procedere alle 2 diverse forme di controllorima la liquidazione solo successivamente il controllo formale
                  io almeno me lo sono spiegata cosi anche perchè prima della riforma erano contenuti nello stesso articolo
                  sicuramente vi è differenza nei termini entro cui effettuare le due operazioni e ho capito che la liquidazione serve a determinare l'imposta dovuta correggendo errori ed omissioni.
                  ma anche il controllo formale serve a correggere errori ed omissioni, ed al pari della liquidazione, il suo esito va comunicato al contribuente.
                  sembrano due istituti troppo simili. una differenza sostanziale (almeno in termini di effetti e conseguenze) deve esserci ma non la trovo
                  Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. [I]Woody Allen[/I]

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                    Originariamente inviato da lapsus Visualizza il messaggio
                    sicuramente vi è differenza nei termini entro cui effettuare le due operazioni e ho capito che la liquidazione serve a determinare l'imposta dovuta correggendo errori ed omissioni.
                    ma anche il controllo formale serve a correggere errori ed omissioni, ed al pari della liquidazione, il suo esito va comunicato al contribuente.
                    sembrano due istituti troppo simili. una differenza sostanziale (almeno in termini di effetti e conseguenze) deve esserci ma non la trovo
                    forse non mi sono spiegata bene: il controllo formale non ha come unico parametro la dichiarazione di quel perido d'imposta, come invece accade per la liquidazione.
                    con il controllo formale si va più nel "merito" potendo chiedere chiarimenti al contribuente e raffrontando la dichiarazione con altre presentate dallo stesso contribuente nei periodi d'imposta precedenti.
                    non so fare meglio, tra l'altro mi avvalgo del beneficio del dubbio

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                      Penso che la liquidazione sia qualcosa di più semplice e matematico da parte dell' amm. fiscale poichè volta a stabilirel'esattezza della base imponibile e dell'imposta da pagare ed è fatta sulla base delle dichiarazioni del contribuente, mentre il controllo formale avviene in una fase successiva perchè non si limita alla mera correzione di calcoli matematici ma è volto a stabilire se vi sia effettiva conformità dei dati indicati dal contribuente con il resto della documentazione dallo stesso esibita... è quindi un controllo pìù approfondito e completo..

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