Originariamente inviato da fantalore
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Ho scritto questa mail per accettazione del tirocinio e richiesta di chiarimenti per lo stesso... la condivido...
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Toscana
Settore gestione delle risorse
Amministrazione del personale
- inviata via fax al n. 055-4978292
- inviata via mail a dr.toscana.adp@agenziaentrate.it
Grosseto, 2 Settembre 2009
Oggetto: RISCONTRO e ACCETTAZIONE del tirocinio ex art. 17 c. 35 bis in risposta alla vostra di cui al prot. 2009/35640 del 31.08.2009 e RICHIESTA DI CHIARIMENTI.
Gentile dott. Lucci,
faccio riscontro alla vostra di cui al prot. 2009/35640 pervenutami in data odierna a mezzo di lettera raccomandata A/R, nella quale mi si comunica l’assegnazione all’ufficio locale / direzione provinciale di Grosseto, ai fini dello svolgimento del periodo di tirocinio regolato ex art. 17, comma 35 bis DL 78/2009 conv. in legge 102/2009, a partire dal 21 settembre p.v. fino al 31 dicembre 2009.
Con la presente è, in via preliminare, intenzione di comunicare a codesta Direzione Regionale l’accettazione da parte del sottoscritto dell’incarico di cui sopra.
Nello stesso tempo, è altresì mia intenzione richiedere alcuni chiarimenti in riferimento alla disciplina del medesimo periodo, dal momento che, nella stessa lettera, si fa rinvio indiscriminato, sulla base della atipica proroga del tirocinio disposta con l’art. 17, comma 35 bis sopra citato, al medesimo trattamento economico e normativo della “precedente fase” del tirocinio stesso.
Da quanto sopra indicato, pare di doversi alludere al bando della procedura concorsuale di cui al prot. 2008/20893, a mezzo del quale si veniva a disciplinare la “selezione pubblica per l’assunzione di 1.180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria”, laddove, disciplinandosi una fase concorsuale - la seconda nella fattispecie - agli artt. 7, 8, 9 e 11 se ne è prevista la conseguente finalizzazione ai fini valutativi, insieme alla prova orale finale e, dunque, alla redazione della graduatoria finale per procedere, poi, alla assunzione a tempo indeterminato per il profilo professionale di cui sopra.
È, in questa sede, fin troppo superfluo ripercorrere quanto avvenuto in sede di conversione del decreto legge di cui sopra, non da ultimo, attraverso l’introduzione del comma 35 bis, a mezzo del quale si vuol dare “proroga” ad un rapporto non più in essere e, comunque, finalizzato a ben altri obiettivi (giova, all’uopo, sottolineare come lo stesso Senato della Repubblica, in sede di lavori parlamentari, abbia indicato l’impossibilità di individuare con precisione i destinatari della norma, alla luce, proprio, dell’atipicità di una proroga di un rapporto ormai non più in corso).
Sta di fatto che nella comunicazione pervenuta da codesta Direzione, come del resto già ampliamente a conoscenza per vie informali, si evidenzia come di “nuova fase del tirocinio” si tratti da una parte e, dall’altra, come “nel periodo di proroga continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico”.
Pare, pertanto, legittimo chiedere a codesta Direzione quale sia il trattamento, specie quello normativo, dal momento che, pare di capire, almeno l’aspetto economico ad oggi è quello più certo ed evidente.
Nel Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, infatti, si riferisce di “tirocinio” solo all’art. 15, laddove se ne disciplina lo svolgimento per il “processo di selezione”; pare fin troppo pleonastico rammentare, in questa sede, come il “processo di selezione” si sia concluso con l’approvazione della graduatoria lo scorso mese di Giugno da parte della Commissione esaminatrice.
Dunque, se ne deduce che, questo atipico rapporto, le cui uniche fonti sono rinvenibili per via analogica nelle principi civilistici, sia possibile introdurlo in virtù dello stesso art. 15, comma 4 laddove viene previsto che “l’Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi di lavoro”, sebbene la prima parte del comma stesso sia riferibile solo a “reclutamento di altro personale”, dunque, diverso dai funzionari.
Ebbene, ad oggi, rebus sic stantibus, manca del tutto, e comunque in buona parte, una disciplina concernente il trattamento normativo del tirocinio ex art. 17, comma 35 bis DL 78/2009, tranne che se ne voglia ricavare, come pare dalla comunicazione di codesta Direzione Regionale, per via analogica i tratti fondamentali, come del resto indicato nella Vostra comunicazione.
Cerco di evidenziare, analiticamente, quali, a mio modo di vedere, rimangono punti critici e quali, al contrario, paiono non esserlo, e in relazione ai quali si richiede un chiarimento a codesto Ufficio, ripercorrendo le disposizioni del bando che, presumibilmente, rilevano ai fini del tirocinio “bis”:
- punto 7.2: l’orario settimanale è di 36 ore su 5 giorni lavorativi, nulla quaestio;
- punti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8: non si applicano perché riferibili al tirocinio in fase concorsuale;
- punti 7.9, 7.10: il trattamento economico, quale borsa di studio, è di € 1.450,00 lordi e non cumulabilità della stessa, nulla quaestio;
- punto 8.1: assenze per motivi di salute, nulla quaestio;
- punto 8.2: per la quantificazione delle altre assenze ritenute giustificate, debbono considerarsi quelle indicate, a suo tempo, dal bando, oppure vanno proporzionalmente ridotte? E nel caso di riduzione, quale è la misura delle stesse?
- Punto 9.1: assenze a qualsiasi titolo superiori a 20 giorni: è, tale punto, da ritenersi applicabile? E la sanzione rimane la mera esclusione dal tirocinio?
- Punto 9.2: nulla quaestio;
- Punti 11.1, 11.2, 11.3: nulla quaestio;
Data l’eccezionalità della situazione, riterrei essenziale una risposta da parte dell’Ufficio in quanto lo impongono anche i ristretti termini con i quali prenderà, il prossimo 21 settembre, avvio il tirocinio stesso.
Un chiarimento, del resto, rimane necessario, nonché imprescindibile – non volendo, e il tutto, lo si vuole con forza sottolineare, senza alcuno spirito retorico, con questo imputare al vostro Ufficio alcuna responsabilità nel merito – in quanto l’anomalia di questo nuovo rapporto, evidentemente non di lavoro e, allo stesso tempo, neppure di carattere meramente formativo e/o finalizzato allo svolgimento di una procedura concorsuale, lo pone al di fuori della disciplina (in sé già scarna) del Codice Civile, dalla normazione giuslavoristica (si veda, ad esempio il D.M. 142/1998, del tutto inapplicabile al caso di specie), nonché, d’altronde, dallo stesso Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia stessa e conseguente Bando di concorso di cui sopra; un qualsiasi rinvio de plano ad una fattispecie di rapporto ormai giuridicamente conclusosi e, pertanto, del tutto estinto lo scorso mese di Aprile pare, non solo, del tutto insufficiente, ma lascia ampli spazi ad una discrezionalità che rischia di sfociare in mero arbitrio, solo in parte lenita dalla brevità del rapporto stesso.
Con la speranza di aver illustrato analiticamente i punti che, ad oggi, rimangono quantomeno di dubbia interpretazione, scusandomi della lunghezza della mia comunicazione e con la certezza di ricevere da codesto Ufficio chiarimenti quanto prima, anche e soprattutto finalizzati a dare chiarezza ad una situazione non solo anomala, ma del tutto nuova, colgo l’occasione per ringraziarvi della vostra disponibilità e per porgere i più cordiali saluti.
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Toscana
Settore gestione delle risorse
Amministrazione del personale
- inviata via fax al n. 055-4978292
- inviata via mail a dr.toscana.adp@agenziaentrate.it
Grosseto, 2 Settembre 2009
Oggetto: RISCONTRO e ACCETTAZIONE del tirocinio ex art. 17 c. 35 bis in risposta alla vostra di cui al prot. 2009/35640 del 31.08.2009 e RICHIESTA DI CHIARIMENTI.
Gentile dott. Lucci,
faccio riscontro alla vostra di cui al prot. 2009/35640 pervenutami in data odierna a mezzo di lettera raccomandata A/R, nella quale mi si comunica l’assegnazione all’ufficio locale / direzione provinciale di Grosseto, ai fini dello svolgimento del periodo di tirocinio regolato ex art. 17, comma 35 bis DL 78/2009 conv. in legge 102/2009, a partire dal 21 settembre p.v. fino al 31 dicembre 2009.
Con la presente è, in via preliminare, intenzione di comunicare a codesta Direzione Regionale l’accettazione da parte del sottoscritto dell’incarico di cui sopra.
Nello stesso tempo, è altresì mia intenzione richiedere alcuni chiarimenti in riferimento alla disciplina del medesimo periodo, dal momento che, nella stessa lettera, si fa rinvio indiscriminato, sulla base della atipica proroga del tirocinio disposta con l’art. 17, comma 35 bis sopra citato, al medesimo trattamento economico e normativo della “precedente fase” del tirocinio stesso.
Da quanto sopra indicato, pare di doversi alludere al bando della procedura concorsuale di cui al prot. 2008/20893, a mezzo del quale si veniva a disciplinare la “selezione pubblica per l’assunzione di 1.180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria”, laddove, disciplinandosi una fase concorsuale - la seconda nella fattispecie - agli artt. 7, 8, 9 e 11 se ne è prevista la conseguente finalizzazione ai fini valutativi, insieme alla prova orale finale e, dunque, alla redazione della graduatoria finale per procedere, poi, alla assunzione a tempo indeterminato per il profilo professionale di cui sopra.
È, in questa sede, fin troppo superfluo ripercorrere quanto avvenuto in sede di conversione del decreto legge di cui sopra, non da ultimo, attraverso l’introduzione del comma 35 bis, a mezzo del quale si vuol dare “proroga” ad un rapporto non più in essere e, comunque, finalizzato a ben altri obiettivi (giova, all’uopo, sottolineare come lo stesso Senato della Repubblica, in sede di lavori parlamentari, abbia indicato l’impossibilità di individuare con precisione i destinatari della norma, alla luce, proprio, dell’atipicità di una proroga di un rapporto ormai non più in corso).
Sta di fatto che nella comunicazione pervenuta da codesta Direzione, come del resto già ampliamente a conoscenza per vie informali, si evidenzia come di “nuova fase del tirocinio” si tratti da una parte e, dall’altra, come “nel periodo di proroga continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico”.
Pare, pertanto, legittimo chiedere a codesta Direzione quale sia il trattamento, specie quello normativo, dal momento che, pare di capire, almeno l’aspetto economico ad oggi è quello più certo ed evidente.
Nel Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, infatti, si riferisce di “tirocinio” solo all’art. 15, laddove se ne disciplina lo svolgimento per il “processo di selezione”; pare fin troppo pleonastico rammentare, in questa sede, come il “processo di selezione” si sia concluso con l’approvazione della graduatoria lo scorso mese di Giugno da parte della Commissione esaminatrice.
Dunque, se ne deduce che, questo atipico rapporto, le cui uniche fonti sono rinvenibili per via analogica nelle principi civilistici, sia possibile introdurlo in virtù dello stesso art. 15, comma 4 laddove viene previsto che “l’Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi di lavoro”, sebbene la prima parte del comma stesso sia riferibile solo a “reclutamento di altro personale”, dunque, diverso dai funzionari.
Ebbene, ad oggi, rebus sic stantibus, manca del tutto, e comunque in buona parte, una disciplina concernente il trattamento normativo del tirocinio ex art. 17, comma 35 bis DL 78/2009, tranne che se ne voglia ricavare, come pare dalla comunicazione di codesta Direzione Regionale, per via analogica i tratti fondamentali, come del resto indicato nella Vostra comunicazione.
Cerco di evidenziare, analiticamente, quali, a mio modo di vedere, rimangono punti critici e quali, al contrario, paiono non esserlo, e in relazione ai quali si richiede un chiarimento a codesto Ufficio, ripercorrendo le disposizioni del bando che, presumibilmente, rilevano ai fini del tirocinio “bis”:
- punto 7.2: l’orario settimanale è di 36 ore su 5 giorni lavorativi, nulla quaestio;
- punti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8: non si applicano perché riferibili al tirocinio in fase concorsuale;
- punti 7.9, 7.10: il trattamento economico, quale borsa di studio, è di € 1.450,00 lordi e non cumulabilità della stessa, nulla quaestio;
- punto 8.1: assenze per motivi di salute, nulla quaestio;
- punto 8.2: per la quantificazione delle altre assenze ritenute giustificate, debbono considerarsi quelle indicate, a suo tempo, dal bando, oppure vanno proporzionalmente ridotte? E nel caso di riduzione, quale è la misura delle stesse?
- Punto 9.1: assenze a qualsiasi titolo superiori a 20 giorni: è, tale punto, da ritenersi applicabile? E la sanzione rimane la mera esclusione dal tirocinio?
- Punto 9.2: nulla quaestio;
- Punti 11.1, 11.2, 11.3: nulla quaestio;
Data l’eccezionalità della situazione, riterrei essenziale una risposta da parte dell’Ufficio in quanto lo impongono anche i ristretti termini con i quali prenderà, il prossimo 21 settembre, avvio il tirocinio stesso.
Un chiarimento, del resto, rimane necessario, nonché imprescindibile – non volendo, e il tutto, lo si vuole con forza sottolineare, senza alcuno spirito retorico, con questo imputare al vostro Ufficio alcuna responsabilità nel merito – in quanto l’anomalia di questo nuovo rapporto, evidentemente non di lavoro e, allo stesso tempo, neppure di carattere meramente formativo e/o finalizzato allo svolgimento di una procedura concorsuale, lo pone al di fuori della disciplina (in sé già scarna) del Codice Civile, dalla normazione giuslavoristica (si veda, ad esempio il D.M. 142/1998, del tutto inapplicabile al caso di specie), nonché, d’altronde, dallo stesso Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia stessa e conseguente Bando di concorso di cui sopra; un qualsiasi rinvio de plano ad una fattispecie di rapporto ormai giuridicamente conclusosi e, pertanto, del tutto estinto lo scorso mese di Aprile pare, non solo, del tutto insufficiente, ma lascia ampli spazi ad una discrezionalità che rischia di sfociare in mero arbitrio, solo in parte lenita dalla brevità del rapporto stesso.
Con la speranza di aver illustrato analiticamente i punti che, ad oggi, rimangono quantomeno di dubbia interpretazione, scusandomi della lunghezza della mia comunicazione e con la certezza di ricevere da codesto Ufficio chiarimenti quanto prima, anche e soprattutto finalizzati a dare chiarezza ad una situazione non solo anomala, ma del tutto nuova, colgo l’occasione per ringraziarvi della vostra disponibilità e per porgere i più cordiali saluti.
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