ragazzi, so di andare fuori dall'argomento di questa discussione, ma mi rivolgo a voi che già avete sostenuto l'anno scorso l'esame orale.
Innanzitutto mi auguro che possano assumervi quanto prima.
Poi, io mi accingo ad affrontare il prossimo tirocinio, e vi chiedo dei consigli per gli orali.
In particolare quali testi?
La materia in cui ho più dubbi è contabilità, che personalmente (essendo diplomato al liceo scientifico, e laureato in giurisprudena) sconosco. Mi hanno consigliato l'Astolfi-Negri, Ragioneria (che però oramai credo non sia più in produzione, quindi potrei recuperane uno di 6, 7 anni fa), ovvero entriamo in azienda, autore Astolfi ed altri; entrambi di 3 volumi, per gli istituti commerciali delle scuole superiori. Quale mi consigliate dei due? Ma li devo fare per intero??? e cosa altro?
Tributario avevo pensato il Tesauro parte generale e speciale. Che ne dite?
Commerciale penso compendio Simone, civile manuale simone.
Vi ringrazio anticipatamente per tutti i consigli che vorrete darmi, ed in bocca al lupo a tutti.
PS: avete idea di quando potrebbe iniziare il nostro tirocinio?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
assunzioni agenzia entrate
Comprimi
X
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Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggioscusate ma nessuno ha più notizie dell'emendamento Musi? Non riesco a trovare niente nei lavori della Commissione Finanze
TirocinanteMilano, hai avuto la mia stessa idea di andare a cercare tra i lavori del senato: ma anche io non trovo nulla.
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scusate ma nessuno ha più notizie dell'emendamento Musi? Non riesco a trovare niente nei lavori della Commissione Finanze
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DAL SITO UIL FISCALI
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Alla cortese attenzione del Consigliere
Antonio NADDEO
Le scriventi Segreterie Nazionali, preso atto del sostanziale ritardo
nella emanazione degli atti relativi alle autorizzazioni, già da lungo
tempo formulate dalle Agenzie Fiscali, sia a bandire che ad assumere i
vincitori di concorsi esterni ed interni già espletati,
Chiedono
un urgente incontro finalizzato a conoscere lo stato dell’arte e a
rimuovere eventuali ostacoli visti dalle scriventi quale grave atto di
depotenziamento della macchina fiscale.
Si resta in attesa di cortese quanto urgente cenno di riscontro
Roma 22 ottobre 2009
FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/SALFI FLP
Crispi Bonomo Cefalo Callipo Patricelli
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Ragazzi... scusate se mi permetto...
ma secondo me quando si parla di adempimenti di inzio anno faranno riferimento al raggiungimento degli obiettivi... nel senso che solo all'inizio dell'anno si può verificare l'effettivo realizzo degli obiettivi... putroppo non si può far prima...
Originariamente inviato da bandecoro Visualizza il messaggioAdempimenti burocratici?
Di grazia, questi signori si rendono conto che siamo fuori sede, e che stare un mese a spasso ci costa 1000-1500 euro?
Si rendono conto di quanto ci si debba sbattere per trovare casa e traslocare?
Quali adempimenti si potranno espletare solo a partire dal primo gennaio e non possono essere eseguiti ora?No, perchè, dato quello che mi costerà, vorrei tanto saperlo.
E trovo comunque triste che una sigla sindacale scriva una cosa del genere con questa naturalezza.
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Originariamente inviato da tirocinante75 Visualizza il messaggioDelineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae”
dell’ordinanza cautelare.
Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
della detta delibera n. 298/02005.
B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
“efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
326).
Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
16 ottobre 1985, n. 1188).
Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
340 del 22.7.1987).
D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
“l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
(Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
*
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
generalizzata.
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.....naturalezza con la quale l'espressione è stata rimossa....
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Originariamente inviato da efran Visualizza il messaggioDAL SITO DEL SALFI DI OGGI 20 OTTOBRE 2009
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTRATE CFL/TIROCINANTI
NOTIZIE D’INTERESSE•TIROCINANTI BIS - STABILIZZAZIONE IN GENNAIO
Per smentire le tante voci contrastanti che si stanno susseguendo
in questi giorni riguardo al futuro dei colleghi Tirocinanti, nel corso
dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì 15 ottobre presso la
Direzione Centrale del Personale, sono stati chiesti esplicitamente
chiarimenti ed informazioni in merito.
É stato confermato da parte dell'Agenzia, che la sottoscrizione del contratto a
tempo indeterminato dei colleghi è prevista entro il prossimo mese di gennaio
2010. Difatti, agli inizi del nuovo anno, l'Agenzia sarà chiamata ad assolvere a degli
adempimenti burocratici, che necessitano dei dovuti tempi tecnici.
Tuttavia, come Sigla Sindacale non abbasseremo la guardia e continueremo a
sostenere le iniziative che vogliono al più presto la stabilizzazione dei colleghi
tirocinanti.•TIROCINANTI BIS – CHIARIMENTI SUI GIORNI DI
ASSENZA
Per rispondere ai dubbi sollevati da alcuni colleghi, per vie brevi si sono
chieste delucidazioni anche in merito ai giorni di assenza spettanti nel
periodo del tirocinio-bis.
Ogni collega tirocinante ha a disposizione massimo 8 giorni,
comprensivi non solo di ferie, ma anche qualunque altra tipologia di permesso
retribuito (donazioni di sangue, donatori di midollo osseo, attività elettorali,
assolvimento di funzioni di giudice di pace, permesso matrimoniale, ecc.).
Per quanto riguarda, invece, le assenze giustificate da certificato medico, l'Agenzia
ha stabilito di retribuire fino ad un massimo di 10 giorni di assenza per malattia,
senza alcuna decurtazione della borsa di studio.
Tuttavia, se per necessità si dovrebbero superare tali limiti, si può comunque
usufruire di permessi non retribuiti, con relativa riduzione della retribuzione.9C
2009Prot. 175320/10/2009Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618•EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA 2010
Si riporta il testo integrale dell'Emendamento all'A.S. 1790, presentato
dal Sen. Adriano Musi, “finalizzato ad includere l'amministrazione
proposta al contrasto all'evasione fiscale nella deroga alle assunzioni di
personale già previsto per il personale diplomatico, per i corpi di polizia,
per i vigili del fuoco, per le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
università, enti di ricerca, magistratura e per il comparto della scuola”.
TESTO EMENDAMENTO:
All'art. 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
"12 bis. All'art.17 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3
agosto 2009, n. 102
- al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole "controllo delle frontiere" inserire
le parole "dell'Agenzia delle Entrate risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già
espletati".
A tutti i più affettuosi saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Sebastiano Callipo
Di grazia, questi signori si rendono conto che siamo fuori sede, e che stare un mese a spasso ci costa 1000-1500 euro?
Si rendono conto di quanto ci si debba sbattere per trovare casa e traslocare?
Quali adempimenti si potranno espletare solo a partire dal primo gennaio e non possono essere eseguiti ora?No, perchè, dato quello che mi costerà, vorrei tanto saperlo.
E trovo comunque triste che una sigla sindacale scriva una cosa del genere con questa naturalezza.
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Originariamente inviato da tirocinante75 Visualizza il messaggioDelineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae”
dell’ordinanza cautelare.
Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
della detta delibera n. 298/02005.
B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
“efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
326).
Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
16 ottobre 1985, n. 1188).
Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
340 del 22.7.1987).
D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
“l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
(Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
*
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
generalizzata.
quello sopra per un pò di spunti nostri sulla sospensiva della graduatoria ..... forza, aspetto opinioni dei forumisti avvocati
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Delineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae”
dell’ordinanza cautelare.
Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
della detta delibera n. 298/02005.
B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
“efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
326).
Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
16 ottobre 1985, n. 1188).
Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
340 del 22.7.1987).
D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
“l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
(Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
*
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
generalizzata.
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