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  • gc1
    ha risposto
    ragazzi, so di andare fuori dall'argomento di questa discussione, ma mi rivolgo a voi che già avete sostenuto l'anno scorso l'esame orale.
    Innanzitutto mi auguro che possano assumervi quanto prima.
    Poi, io mi accingo ad affrontare il prossimo tirocinio, e vi chiedo dei consigli per gli orali.
    In particolare quali testi?
    La materia in cui ho più dubbi è contabilità, che personalmente (essendo diplomato al liceo scientifico, e laureato in giurisprudena) sconosco. Mi hanno consigliato l'Astolfi-Negri, Ragioneria (che però oramai credo non sia più in produzione, quindi potrei recuperane uno di 6, 7 anni fa), ovvero entriamo in azienda, autore Astolfi ed altri; entrambi di 3 volumi, per gli istituti commerciali delle scuole superiori. Quale mi consigliate dei due? Ma li devo fare per intero??? e cosa altro?
    Tributario avevo pensato il Tesauro parte generale e speciale. Che ne dite?
    Commerciale penso compendio Simone, civile manuale simone.
    Vi ringrazio anticipatamente per tutti i consigli che vorrete darmi, ed in bocca al lupo a tutti.
    PS: avete idea di quando potrebbe iniziare il nostro tirocinio?
    Ultima modifica di gc1; 24-10-2009, 13:10.

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  • efran
    ha risposto
    Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggio
    scusate ma nessuno ha più notizie dell'emendamento Musi? Non riesco a trovare niente nei lavori della Commissione Finanze

    TirocinanteMilano, hai avuto la mia stessa idea di andare a cercare tra i lavori del senato: ma anche io non trovo nulla.

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  • tirocinanteMilano
    ha risposto
    scusate ma nessuno ha più notizie dell'emendamento Musi? Non riesco a trovare niente nei lavori della Commissione Finanze

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  • efran
    ha risposto
    DAL SITO UIL FISCALI


    Al Dipartimento della Funzione Pubblica
    Alla cortese attenzione del Consigliere
    Antonio NADDEO
    Le scriventi Segreterie Nazionali, preso atto del sostanziale ritardo
    nella emanazione degli atti relativi alle autorizzazioni, già da lungo
    tempo formulate dalle Agenzie Fiscali, sia a bandire che ad assumere i
    vincitori di concorsi esterni ed interni già espletati,
    Chiedono
    un urgente incontro finalizzato a conoscere lo stato dell’arte e a
    rimuovere eventuali ostacoli visti dalle scriventi quale grave atto di
    depotenziamento della macchina fiscale.
    Si resta in attesa di cortese quanto urgente cenno di riscontro
    Roma 22 ottobre 2009
    FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/SALFI FLP
    Crispi Bonomo Cefalo Callipo Patricelli

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  • Ex CFL
    ha risposto
    Ragazzi... scusate se mi permetto...
    ma secondo me quando si parla di adempimenti di inzio anno faranno riferimento al raggiungimento degli obiettivi... nel senso che solo all'inizio dell'anno si può verificare l'effettivo realizzo degli obiettivi... putroppo non si può far prima...



    Originariamente inviato da bandecoro Visualizza il messaggio
    Adempimenti burocratici?

    Di grazia, questi signori si rendono conto che siamo fuori sede, e che stare un mese a spasso ci costa 1000-1500 euro?

    Si rendono conto di quanto ci si debba sbattere per trovare casa e traslocare?

    Quali adempimenti si potranno espletare solo a partire dal primo gennaio e non possono essere eseguiti ora?No, perchè, dato quello che mi costerà, vorrei tanto saperlo.
    E trovo comunque triste che una sigla sindacale scriva una cosa del genere con questa naturalezza.

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  • Plynskin
    ha risposto
    Originariamente inviato da tirocinante75 Visualizza il messaggio
    Delineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
    quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
    forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
    portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
    A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
    Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
    degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
    quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
    49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
    In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae
    dell’ordinanza cautelare.
    Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
    espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
    diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
    effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
    cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
    avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
    In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
    di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
    rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
    della detta delibera n. 298/02005.
    B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
    Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
    dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
    cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
    l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
    “efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
    In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
    Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
    disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
    l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
    326).
    Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
    generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
    amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
    acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
    l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
    obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
    categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
    Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
    16 ottobre 1985, n. 1188).
    Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
    caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
    potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
    altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
    ‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
    naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
    cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
    riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
    340 del 22.7.1987).
    D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
    “l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
    di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
    ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
    (Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
    Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
    natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
    generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
    annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
    sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
    Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
    quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
    giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
    *
    Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
    298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
    all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
    ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
    generalizzata.
    Dopo attento studio del buon manuale di diritto amministrativo Caringella, confermo in toto quanto postato da tirocinante 75

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  • fiordorino
    ha risposto
    .....naturalezza con la quale l'espressione è stata rimossa....

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  • bandecoro
    ha risposto
    Originariamente inviato da efran Visualizza il messaggio
    DAL SITO DEL SALFI DI OGGI 20 OTTOBRE 2009


    COORDINAMENTO NAZIONALE ENTRATE CFL/TIROCINANTI
    NOTIZIE D’INTERESSE
    TIROCINANTI BIS - STABILIZZAZIONE IN GENNAIO

    Per smentire le tante voci contrastanti che si stanno susseguendo
    in questi giorni riguardo al futuro dei colleghi Tirocinanti, nel corso
    dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì 15 ottobre presso la
    Direzione Centrale del Personale, sono stati chiesti esplicitamente
    chiarimenti ed informazioni in merito.
    É stato confermato da parte dell'Agenzia, che la sottoscrizione del contratto a
    tempo indeterminato dei colleghi è prevista entro il prossimo mese di gennaio
    2010. Difatti, agli inizi del nuovo anno, l'Agenzia sarà chiamata ad assolvere a degli
    adempimenti burocratici, che necessitano dei dovuti tempi tecnici.

    Tuttavia, come Sigla Sindacale non abbasseremo la guardia e continueremo a
    sostenere le iniziative che vogliono al più presto la stabilizzazione dei colleghi
    tirocinanti.
    TIROCINANTI BIS – CHIARIMENTI SUI GIORNI DI
    ASSENZA

    Per rispondere ai dubbi sollevati da alcuni colleghi, per vie brevi si sono
    chieste delucidazioni anche in merito ai giorni di assenza spettanti nel
    periodo del tirocinio-bis.
    Ogni collega tirocinante ha a disposizione massimo 8 giorni,
    comprensivi non solo di ferie, ma anche qualunque altra tipologia di permesso
    retribuito (donazioni di sangue, donatori di midollo osseo, attività elettorali,
    assolvimento di funzioni di giudice di pace, permesso matrimoniale, ecc.).
    Per quanto riguarda, invece, le assenze giustificate da certificato medico, l'Agenzia
    ha stabilito di retribuire fino ad un massimo di 10 giorni di assenza per malattia,
    senza alcuna decurtazione della borsa di studio.
    Tuttavia, se per necessità si dovrebbero superare tali limiti, si può comunque
    usufruire di permessi non retribuiti, con relativa riduzione della retribuzione.
    9C
    2009
    Prot. 1753
    20/10/2009
    Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618
    EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA 2010

    Si riporta il testo integrale dell'Emendamento all'A.S. 1790, presentato
    dal Sen. Adriano Musi, “
    finalizzato ad includere l'amministrazione
    proposta al contrasto all'evasione fiscale nella deroga alle assunzioni di
    personale già previsto per il personale diplomatico, per i corpi di polizia,
    per i vigili del fuoco, per le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
    università, enti di ricerca, magistratura e per il comparto della scuola”.

    TESTO EMENDAMENTO:
    All'art. 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
    "12 bis. All'art.17 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3
    agosto 2009, n. 102
    - al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole "controllo delle frontiere" inserire
    le parole "dell'Agenzia delle Entrate risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già
    espletati".
    A tutti i più affettuosi saluti.
    IL SEGRETARIO GENERALE
    Sebastiano Callipo
    Adempimenti burocratici?

    Di grazia, questi signori si rendono conto che siamo fuori sede, e che stare un mese a spasso ci costa 1000-1500 euro?

    Si rendono conto di quanto ci si debba sbattere per trovare casa e traslocare?

    Quali adempimenti si potranno espletare solo a partire dal primo gennaio e non possono essere eseguiti ora?No, perchè, dato quello che mi costerà, vorrei tanto saperlo.
    E trovo comunque triste che una sigla sindacale scriva una cosa del genere con questa naturalezza.

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  • tirocinante75
    ha risposto
    Originariamente inviato da tirocinante75 Visualizza il messaggio
    Delineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
    quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
    forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
    portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
    A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
    Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
    degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
    quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
    49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
    In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae
    dell’ordinanza cautelare.
    Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
    espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
    diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
    effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
    cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
    avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
    In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
    di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
    rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
    della detta delibera n. 298/02005.
    B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
    Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
    dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
    cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
    l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
    “efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
    In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
    Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
    disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
    l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
    326).
    Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
    generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
    amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
    acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
    l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
    obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
    categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
    Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
    16 ottobre 1985, n. 1188).
    Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
    caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
    potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
    altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
    ‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
    naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
    cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
    riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
    340 del 22.7.1987).
    D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
    “l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
    di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
    ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
    (Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
    Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
    natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
    generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
    annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
    sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
    Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
    quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
    giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
    *
    Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
    298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
    all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
    ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
    generalizzata.

    quello sopra per un pò di spunti nostri sulla sospensiva della graduatoria ..... forza, aspetto opinioni dei forumisti avvocati

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  • tirocinante75
    ha risposto
    Delineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
    quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
    forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
    portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
    A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
    Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
    degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
    quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
    49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
    In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae
    dell’ordinanza cautelare.
    Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
    espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
    diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
    effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
    cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
    avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
    In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
    di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
    rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
    della detta delibera n. 298/02005.
    B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
    Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
    dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
    cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
    l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
    “efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
    In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
    Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
    disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
    l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
    326).
    Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
    generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
    amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
    acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
    l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
    obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
    categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
    Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
    16 ottobre 1985, n. 1188).
    Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
    caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
    potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
    altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
    ‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
    naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
    cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
    riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
    340 del 22.7.1987).
    D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
    “l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
    di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
    ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
    (Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
    Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
    natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
    generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
    annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
    sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
    Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
    quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
    giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
    *
    Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
    298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
    all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
    ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
    generalizzata.

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