Marina….
Visto che tra poco ti appresterai a fare l’esame e visto che le norme non sono chiare ti consiglio di seguire questa linea
l’art. 249 Gli enti dissestati non possono contrarre nuovi mutui ad esclusione dei casi previsti dall’art.255.
L'art. 255 ora non è + applicabile per gli enti post riforma ad esclusione delle precisazioni del legislatore ossia:
E’ ancora possibile contrarre un mutuo per il risanamento a totale carico dell’ente e senza contributi a carico dello stato solo nei seguenti casi:
Delibera di dissesto successiva al 08/11/2001 nella quale il liquidatore accerti che nella massa passiva ci sono spese di investimento ante 08/11/2001 e spese correnti ante 08/11/2001
questo è quello che mi sento di consigliarti
Visto che tra poco ti appresterai a fare l’esame e visto che le norme non sono chiare ti consiglio di seguire questa linea
l’art. 249 Gli enti dissestati non possono contrarre nuovi mutui ad esclusione dei casi previsti dall’art.255.
L'art. 255 ora non è + applicabile per gli enti post riforma ad esclusione delle precisazioni del legislatore ossia:
E’ ancora possibile contrarre un mutuo per il risanamento a totale carico dell’ente e senza contributi a carico dello stato solo nei seguenti casi:
Delibera di dissesto successiva al 08/11/2001 nella quale il liquidatore accerti che nella massa passiva ci sono spese di investimento ante 08/11/2001 e spese correnti ante 08/11/2001
questo è quello che mi sento di consigliarti
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