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AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

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    #31
    Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

    ciao GEPE,

    anche secondo me ci saranno delle rinunce, soprattutto nel Lazio, perchè in questa regione hanno partecipato diversi cfl del 2004. Credo che con la tua posizione ci siano ottime probabilità che entri anche se non subito.

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      #32
      Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

      no io invece per A.E. Lombardia...beh comunque speriano in rinunce su tutto il territorio nazionale!!in bocca la lupo!

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        #33
        Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

        Vorrei fare un appello a coloro che hanno la possibità di andare a lavorare in in altri ministeri di rinunciare alla AE così noi idonei potremmo sperare [img]images/smiley_icons/icon_razz.gif[/img]

        Come ci vado ragazzi!

        Bisogna allentare la tensione ogni tanto [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img]

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          #34
          Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

          Faccio un "in bocca al lupo" a tutti quelli che sono nella mia posizione..

          Speriamo di farcela ragazzi !!

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            #35
            Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

            data la mia non avanzata dimesticazza nel reperire informazioni, potresti dirmi se il bando del 2006 è ancora aperto???

            Eventualmente avresti qualche concorso interessante da proporre?

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              #36
              Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

              Il punto sull’utilizzazione delle graduatorie concorsuali: obbligo o facoltà? (note a margine delle sentenze del Consiglio di Stato 1° marzo 2005, n. 794 e del T.A.R. Campania 16 febbraio 2005, n. 146)



              Le sentenze in commento costituiscono un ulteriore tassello del complesso mosaico costruito dalla giurisprudenza amministrativa e da quella ordinaria negli ultimi cinque anni, in una materia, quale quella dell’utilizzo delle graduatorie concorsuali nella pubblica amministrazione, che ancora oggi pone diversi interrogativi, soprattutto sul piano operativo.

              In particolare, le sentenze in esame riguardano casi di utilizzazione di graduatorie concorsuali ed affermano tre principi rispetto ai quali i giudici, amministrativi ed ordinari, si sono mossi in maniera notevolmente differente.

              I principi sono i seguenti:



              1) l’utilizzo di una graduatoria concorsuale ancora valida di una PA costituisce una facoltà e non un obbligo per la copertura di ulteriori posti disponibili, in luogo dell’avvio di nuove procedure concorsuali;



              2) se si ritiene che l’utilizzo di una graduatoria da parte di una PA costituisce l’esercizio di una facoltà e non di un obbligo, ne consegue che la medesima PA non è tenuta a motivare il mancato utilizzo della medesima nel caso in cui decida di bandire un nuovo concorso;



              3) l’obbligo di motivazione sussisterà nel caso inverso di utilizzo della graduatoria ancora valida.



              1. Il primo principio: facoltà o obbligo di utilizzo di una graduatoria concorsuale.

              La sentenza del TAR Campania afferma il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’istituto dell’utilizzo di una graduatoria concorsuale per la copertura di posti resisi vacanti dopo le operazioni concorsuali non è obbligatorio bensì facoltativo, trattandosi di una scelta dell’amministrazione relativa all’esercizio della discrezionalità dell’interesse pubblico realizzabile nella singola fattispecie (1). Oggetto della pronuncia del giudice amministrativo della Campania è il caso di una A.S.L., che, in virtù di una specifica disposizione di legge (art. 1 comma 47 L. n. 662/1996, come modificato dall’articolo 39 comma 12 L. n. 449/1997 ed integrato dall’articolo 20, ultimo comma, L. n. 488/1999) ha provveduto ad avviare una nuova procedura concorsuale anziché utilizzare la graduatoria ancora valida.



              Come più volte ribadito dal Consiglio di Stato, alla posizione di mera aspettativa o di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria concorsuale - non di diritto soggettivo- riconosciuta ad un candidato idoneo non può che corrispondere una mera facoltà e non un obbligo in capo all’amministrazione (2).



              L’unica eccezione a detto principio è il caso in cui nel medesimo bando sia previsto, con norma autovincolante, la validità della graduatoria e lo scorrimento della medesima nell’ipotesi in cui il posto originariamente assegnato si renda disponibile entro un certo periodo. In questo caso l’amministrazione non ha alcuna facoltà discrezionale di indire un nuovo concorso per la copertura del posto, ma è tenuta a procedere allo scorrimento della graduatoria. Ne consegue che l’obbligo in capo all’amministrazione di utilizzare la graduatoria nel termine della sua validità dalla data di pubblicazione è previsto direttamente dal bando in quanto lex specialis e norma autovincolante per la medesima amministrazione di fronte alla quale agli idonei è riconosciuta una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (3).



              Ad eccezione, pertanto, delle descritte ipotesi all’amministrazione è riconosciuta un’ampia discrezionalità nella scelta relativa alle modalità di acquisizione delle risorse umane, le cui vertenze, peraltro, non appartengono alla giurisdizione ordinaria ma a quella amministrativa, secondo quanto previsto dall’articolo 63 D.Lgs.n. 165/2001.



              2. Il secondo principio: l’amministrazione non è tenuta a motivare il mancato utilizzo della medesima nel caso in cui decida di bandire un nuovo concorso.



              Le sentenze in commento ribadiscono il principio secondo cui in materia di utilizzazione delle graduatorie concorsuali, la regola e la sua eccezione sono rappresentati dalla scelta dell’amministrazione di procedere ad indire un nuovo concorso ovvero procedere alla utilizzazione della graduatoria vigente mediante l’assunzione dei candidati idonei.



              In particolare, la sentenza del TAR Campania ha evidenziato un principio che la Corte costituzionale in diverse pronunce (4) ha affermato: la regola per l’accesso alla PA resta pur sempre quella del concorso pubblico in quanto questo costituisce il metodo che, per l’accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell’efficienza della stessa amministrazione. A detta regola è possibile apportare deroghe o eccezioni (come nel caso, ad esempio, di utilizzazione delle graduatorie) solo quando ricorrano particolari esigenze che potrebbero essere quella di ridurre i tempi previsti ovvero di economizzare i costi di una nuova procedura concorsuale. E’ noto che i più capaci sono i vincitori cioè coloro che risultano essersi collocati in una posizione utile della graduatoria in relazione ai posti messi a concorso.



              Il concorso pubblico previsto dall’articolo 97 della Costituzione, nonché qualunque altra procedura selettiva pubblica che venga emanata nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, costituisce un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci. Pertanto, afferma il giudice amministrativo, l’istituto dell’utilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti resisi successivamente vacanti (cioè dopo la chiusura delle operazioni concorsuali) non può che essere un rimedio eccezionale rispetto alla comune regola per cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso pubblico, dai vincitori della procedura; tale soluzione può trovare applicazione quando sussistono alcuni presupposti (ad esempio non superamento dei limiti di validità delle graduatorie), ma l’utilizzo di detto strumento non è obbligatorio per l’amministrazione, neanche quando ne ricorrano i presupposti, trattandosi di una scelta facoltativa e relativa all’esercizio della discrezionalità sull’attuazione dell’interesse pubblico.



              La volontà espressa da una pubblica amministrazione di procedere all’utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide dovrebbe rappresentare, innanzitutto, il risultato di una scelta attenta, ragionata, trasparente e programmata, effettuata nell’ambito della pianificazione dei fabbisogni, avente la finalità di consentire alla stessa di sopperire celermente alle necessità reali e concrete di personale, esonerandola, nel frattempo, dall’onere di sostenere le spese di un nuovo concorso.



              L’istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali se da un lato rappresenta una possibilità ritenuta eccezionale che discende dalla necessità, evidentemente sentita dal legislatore, di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale delle singole amministrazioni, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, dall’altro lato è una possibilità che spesso mal si concilia nella realtà con l’esigenza di rispettare i principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall’art. 97 della Costituzione (5).



              Detti principi, infatti, sono posti a fondamento di tutte le procedure assunzionali nella P.A.: il concorso pubblico e più in generale le procedure selettive, in quanto procedimenti tesi a fornire alle amministrazioni soggetti con cui esse opereranno, deve mirare alla scelta dei migliori rispettando il principio di non discriminazione. La buona amministrazione è il risultato di un’azione amministrativa razionale, imparziale e più rispondente alle scelte compiute nell’interesse pubblico sostanziale, il quale, nel caso delle procedure selettive, è quello di fornire le risorse umane più idonee e più preparate (5).



              A questa tesi della giurisprudenza amministrativa, che conferma la tesi tradizionale della non obbligatorietà dell’utilizzazione delle graduatorie concorsuali, fa riscontro quella del giudice ordinario ma anche di una parte della medesima giurisprudenza amministrativa la quale ritiene che, una volta assunta da parte dell’amministrazione la decisione di coprire il posto vacante, è riconosciuta in capo all’idoneo una posizione di diritto soggettivo e, quindi, un obbligo per la medesima di utilizzare la graduatoria e di non bandire un nuovo concorso (6).



              Ulteriori opinioni (7) che propendono a favore dell’obbligatorietà dell’utilizzo delle graduatorie sono quelle che sostengono le seguenti tesi:



              1) l’articolo 63 del DLGS.n. 165/2001, nel limitare la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie relative al procedimento concorsuale, stabilisce la competenza del giudice ordinario in ordine alla utilizzazione delle graduatorie e, quindi, riconosce sostanzialmente in capo agli idonei un diritto soggettivo;



              2) l’utilizzazione delle graduatorie sarebbe, tuttavia, rispettosa dell’articolo 97 della Costituzione in quanto anche se manca la corrispondenza tra vacanza in organico e conseguente indizione di un nuovo concorso, un concorso, nel caso di specie, sarebbe comunque presente cioè quello già svolto e che ha portato all’approvazione della graduatoria generale di merito.



              3. Il terzo principio: l’obbligo di motivazione sussiste nel solo caso di utilizzo della graduatoria ancora valida. Nel caso in cui un’amministrazione decidesse di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida, la medesima, agendo nell’ambito di un’attività discrezionale, è tenuta a motivare detto scorrimento sulla base di una valutazione che attiene sia agli aspetti giuridici che a quelli organizzativo- gestionali della scelta da effettuare.

              Un tipo di motivazione relativa al primo aspetto potrebbe essere quella che oltre a richiamarsi all’esistenza o meno dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali, dichiara la impossibilità, ad esempio, di ricorrere alla mobilità di personale in quanto tutte le procedure attivate dalla medesima amministrazione non hanno prodotto i risultati sperati.

              Secondo la tesi affermata nelle sentenze in esame, lo scorrimento di una graduatoria resta pur sempre un fatto eccezionale in quanto rappresenta un ipotesi di deroga al principio generale secondo cui non è possibile consentire a candidati dichiarati idonei di divenire vincitori effettivi precludendo, pertanto, l’apertura di nuovi concorsi.

              Nelle motivazioni cui è tenuta l’amministrazione dovranno comunque risultare alcuni presupposti quali il rispetto del periodo di efficacia della graduatoria, che lo scorrimento di concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo professionale, l’esistenza di posti da coprire risultino nella dotazione organica all’atto dell’indizione della procedura cui la graduatoria si riferisce, nonché resisi vacanti e disponibili successivamente, ed, infine, l’esistenza di un interesse concreto da parte dell’amministrazione alla copertura del posto. In particolare, per quanto attiene quest’ultimo aspetto, l’amministrazione, nell’ambito della predisposizione dell’atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dovrà innanzitutto cercare di conciliare l’esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica con la salvaguardia del principio di buona amministrazione.

              Dunque, la procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali risponde a finalità e ad esigenze che prescindono dal comprensibile interesse del candidato idoneo alla copertura effettiva del posto, e che sono proprie dell’amministrazione, finalità per cui è principale interesse di questa di ovviare alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso, piuttosto che procedere all’avvio di un nuovo procedimento concorsuale costoso e lungo.

              La tesi affermata dalle sentenze in esame secondo cui sussisterebbe un obbligo di motivazione dell’amministrazione nel caso di utilizzo di graduatorie mal si concilia con quella della citata giurisprudenza ordinaria la quale, nell’affermare l’obbligatorietà dell’utilizzazione delle graduatorie efficaci, escluderebbe conseguentemente l’obbligo di qualunque motivazione.

              In realtà, l’utilizzazione delle graduatorie in luogo dell’avvio di nuove procedure concorsuali, appare più in linea con i principi generali affermati dalla legge n. 241/1990 di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, non sussistendo alcuna ragionevolezza nel preferire un nuovo concorso pubblico, alla possibilità di immediata copertura del posto, senza ulteriori oneri finanziari e aggravio di tempi.





              * Dirigente del dipartimento della funzione pubblica.



              (1) Sent. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1527; Sent. Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611; Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2003, n. 1282, 9 novembre 1999, n. 1860, 28 maggio 2001, n. 2885, 18 novembre 1999, n. 1958; Sent. Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6758



              (2) Sent. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1527; Sent. Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611; Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2003, n. 1282, 9 novembre 1999, n. 1860, 28 maggio 2001, n. 2885, 18 novembre 1999, n. 1958; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 17 aprile 2003, n. 2335;Tar Lazio,sez. II 26 agosto 2004, n. 8097.



              (3) Tar Lazio, sez.III TER – Sent. 30 gennaio 2003, n. 536; Tribunale di Roma, Sezione Lavoro – Ordinanza 3 gennaio 2001; Corte di Cassazione, sez. unite 13 luglio2001, n. 9540; Corte Cassazione Ord. 29 settembre 2003, n. 14529.



              (4) Sentenze Corte Costituzionale: n.218 del 29 maggio 2002; 24 luglio 2003, n. 274; 23 luglio 2002, n. 373; 2 gennaio 1999, n. 1; 16 maggio 2002, n. 194; 29 maggio 2002, n, 218.



              (5) N. Niglio: Concorsi pubblici e diritto all’assunzione nella P.A.; alcune riflessioni su disciplina, limiti ed ostacoli all’esercizio di un diritto ancora poco conosciuto; in Nuova Rassegna 16 agosto 2004, n. 16, pag. 1882.



              (6) Sentenza Tar Lombardia, Milano, sez. I, 10 febbraio 2003, n. 224; Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 5 marzo 2003, n. 3252; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 10 febbraio 2003, n. 224 la quale afferma che: “ l’istituto del c.d. scorrimento della graduatoria che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l’apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto (,,) una decisione che presuppone la vacanza di organico, ma che deve esprimere l’interesse concreto ed attuale dell’amministrazione di procedere alla sua copertura: In altri termini, salvo che per specifica disposizione di legge o del bando, tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa, preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale (…) ma non la obbliga certamente all’assunzione dei candidati non vincitori”.



              (7) O. Forlenza: l’obbligatorietà delle graduatorie concorsuali; in Rivista Guida al Pubblico Impiego Locale, n. 1 /2005 pag. 76 , Il Sole24ore

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                #37
                Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

                Si è parlato a lungo del probabile utilizzo delle graduatoirie degli idonei presso altre amministrazioni pubbliche. Ecco il testo del governo che autorizza le assunzioni per il 2006. <font color="orangered">NIENTE FINO AL 1 NOVEMBRE 2006!!</font>









                DPR 28 aprile 2006, G.U. n. 117 del 22.05.2006

                Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



                G.U. n. 117 del 22.05.2006





                Provvedimento Specifiche Materia

                DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Attua: art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Amministrazione pubblica

                Pubblico impiego









                T E S TO



                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



                Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);



                Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006) che conferma sostanzialmente, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, anche per l'anno 2006, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311 del 2004, cosi' come richiamata dalla circolare di questo Dipartimento e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 177-15 dell'11 aprile 2005;



                Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2006 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito Fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;



                Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;



                Visto l'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede, per l'anno 2006, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'assunzione di 2.500 unita' di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 unita' destinate alla Polizia di Stato, alla cui ripartizione si provvede su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;



                Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha previsto, nell'ambito del contingente di cui al predetto art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'autorizzazione all'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato. Tali assunzioni sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, entro il limite di spesa di 14.676.500 euro per l'anno 2006 e di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007;



                Visto l'art. 11-quaterdecies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che consente all'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la stabilizzazione del personale a tempo determinato operante presso l'Ente da effettuare nei limiti di una spesa pari ad euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2006, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004;



                Visto l'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente l'incremento di 50 unita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una spesa pari a 1,835 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;



                Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel modificare il comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, nell'ambito delle deroghe delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'ulteriore priorita' concernente l'immissione degli addetti a compiti di sicurezza e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;



                Visto il parere n. 3556/2005 reso dal Consiglio di Stato -



                Commissione speciale pubblico impiego - in data 9 novembre 2005, che ha, tra l'altro, assoggettato, in quanto nuove assunzioni, le progressioni verticali che comportano passaggi tra aree alla disciplina autorizzatoria prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311 del 2004;



                Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte presentate nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 1, commi 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;



                Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2006, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal Fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;



                Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;



                Considerato che le assunzioni di personale richieste dal Club Alpino Italiano (C.A.I.) e dall'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto detti Istituti non rientrano nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale (SEC 95);



                Vista la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali concernente il trattenimento in servizio di segretari comunali e provinciali, nonche' l'assunzione di complessivi 107 segretari comunali per le esigenze delle autonomie locali;



                Considerato che all'atto dell'effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verra' ad instaurarsi il rapporto di servizio, nei limiti di spesa previsti all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



                Ritenuto di soddisfare la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali al fine di assicurare la presenza dei predetti segretari comunali in tutti i comuni che si trovano ad operare in condizioni di estrema difficolta', anche in considerazione che il numero dei segretari comunali in posizione di disponibilita' si e' notevolmente ridotta;



                Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dirette ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad assumere 6 unita' di personale provenienti dalle ex basi Nato;



                Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico risultanti per ciascuna amministrazione, tenuto, comunque, conto del processo di innovazione tecnologica e, quindi, di subordinare l'assunzione alla rideterminazione degli organici ai sensi della citata normativa;



                Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di personale sulla base delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonche' di quelle che hanno espletato le procedure di mobilita', anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di' eccedenza o disponibilita', ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;



                Tenuto conto, in base alle limitate risorse finanziarie a disposizione, che la ripartizione delle somme destinate alle amministrazioni e' avvenuta prendendo in considerazione le assunzioni gia' autorizzate nell'anno precedente, l'espletamento delle procedure di mobilita' e del tasso di cessazione registrato nelle amministrazioni;



                Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di' assunzioni di' personale gia' dipendente della medesima amministrazione;



                Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 120 milioni di euro, da far valere sul Fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;



                Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge n. 311 del 2004;



                Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;



                Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, limitatamente alle competenze di cui all'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di ordine e sicurezza pubblica;



                Decreta:



                Art. 1.



                1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad assumere, nell'anno 2006, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 3.619 unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una spesa di euro 33.613.488 quale onere relativo all'anno 2006 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 115.794.854 a decorrere dall'anno 2007, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



                2. <font size="7">Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.</font>3. Ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco e' assegnato, per l'anno 2006, un contingente di personale pari a 2.568 unita', come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, corrispondente ad una spesa di euro 26.277.426 quale onere relativo all'anno 2006 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 89.105.674 a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 473.000 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate.



                4. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, e' autorizzata presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'immissione di 6 unita' di personale provenienti dalle ex basi Nato, corrispondenti ad una spesa di euro 39.626 quale onere relativo all'anno 2006 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 178.337 a decorrere dall'anno 2007.



                5. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, e' autorizzata l'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato presso il Club Alpino Italiano (C.A.I.) e il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' di tre unita' di personale in favore dell'Automobil Club d'Italia (A.C.I.), il cui onere finanziario e' posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei predetti Istituti.



                6. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e dell'art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere 107 segretari comunali ed a trattenere in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di eta', 17 unita' di segretari comunali e provinciali a seguito di richieste effettuate da determinate amministrazioni locali, per la sola durata del rapporto con le medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.



                7. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa amministrazione o ente.



                8. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e' subordinata alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che l'assunzione avvenga per coprire posti di dipendenti vincitori che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa.



                9. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.



                10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -



                Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2006, nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.



                11. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - Cap.



                3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.



                Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



                Dato a Roma, addi' 28 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 215.



                Tabella 1



                ASSUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266)



                Tabella 1

                ASSUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2006

                (Legge 23 dicembre 2005, n. 266)



                ================================================== ========== =========

                Ministeri |Autorizzazioni 2006|Oneri 2006|Oneri 2007

                ================================================== ========== =========

                Affari esteri.... | 21 | 194.075 | 873.426

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Ambiente e tutela del | | |

                territorio.... | 3 | 221.700 | 445.573

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Autorita' Bacino | | |

                Liri-Garigliano | | |

                Volturno.... | 9 | 38.085 | 171.398

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Avvocatura dello Stato.... | 6 | 113.322 | 510.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Beni ed attivita' | | |

                culturali.... | 7 | 252.500 | 760.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Comunicazioni.... | 5 | 50.337 | 226.540

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Consiglio di Stato.... | 3 | 107.853 | 485.385

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Corte dei conti.... | 8 | 182.966 | 823.431

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Difesa - personale | | |

                civile.... | 30 | 212.752 | 957.480

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Economia e finanze.... | 67 | 530.543 | 2.387.684

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Economia e finanze - | | |

                Monopoli di Stato.... | 8 | 151.096 | 680.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Giustizia - Organizzazione | | |

                giudiziaria.... | 100 |1.992.454 | 3.617.355

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Giustizia - Dipartimento | | |

                dell'amministrazione | | |

                penitenziaria (DAP) | 54 | 325.249 | 1.463.769

                ------------------------------------------------------------ ---------

                lnfrastrutture e | | |

                trasporti.... | 81 | 100.447 | 452.056

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Interno.... | 26 | 495.506 | 2.230.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Istruzione, universita' e | | |

                ricerca.... | 9 | 96.462 | 385.848

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Lavoro e politiche | | |

                sociali.... | 191 | 138.727 | 624.335

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Politiche agricole e | | |

                forestali.... | 37 | 67.593 | 304.198

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Politiche agricole e | | |

                forestali (Ispettorato | | |

                centrale repressione frodi)| 9 | 98.249 | 442.165

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Salute.... | 33 | 477.856 | 2.150.566

                ------------------------------------------------------------ ---------

                A) Totale Ministeri... | 707 |5.847.773 |19.991.209





                ================================================== ========== =========

                Agenzie |Autorizzazioni 2006|Oneri 2006|Oneri 2007

                ================================================== ========== =========

                Agenzia autonoma per la | | |

                gestione dell'albo dei | | |

                segretari comunali e | | |

                provinciali.... | 124 | 0 | 0

                ------------------------------------------------------------ ---------

                B) Totale Agenzie... | 124 | 0 | 0





                ================================================== ========== =========

                Settore sicurezza |Autorizzazioni 2006|Oneri 2006 |Oneri 2007

                ================================================== ========== =========

                Carabinieri.... | 650 | 5.055.050 |22.750.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Corpo forestale dello | | |

                Stato.... | 30 | 233.310 | 1.050.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Guardia di finanza.... | 290 | 2.255.330 |10.150.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Polizia di Stato.... | 1.500 |17.670.645 |52.500.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Polizia penitenziaria.... | 30 | 233.310 | 1.050.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Sub-totale - art. 1, legge| | |

                n. 266/2005 | 2.500 |25.447.645 |87.500.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Vigili del fuoco.... | 50 | 356.781 | 1.605.674

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Oneri richiami forze | | |

                armate.... | 18 | 473.000 | 0

                ------------------------------------------------------------ ---------

                C) Totale Settore | | |

                sicurezza... | 2.568 |26.277.426 |89.105.674





                ================================================== ========== =========

                Enti pubblici non economici|Autorizzazioni 2006|Oneri 2006|Oneri 2007

                ================================================== ========== =========

                C.A.I..... | 1 | 0 | 0

                ------------------------------------------------------------ ---------

                A.C.I..... | 3 | 0 | 0

                ------------------------------------------------------------ ---------

                E.N.A.C..... | 18 | 151.182 | 680.388

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.N.P.D.A.P..... | 21 | 127.980 | 575.967

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.C.E..... | 5 | 6.589 | 29.652

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Ente Parco Nazionale | | |

                d'Abruzzo.... | 2 | 947 | 4.262

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Ente Parco del Gran | | |

                Sasso.... | 2 | 13.910 | 62.603

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Agenzia Nazionale del | | |

                Farmaco.... | 2 | 37.774 | 170.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.P.O.S.T..... | 4 | 26.352 | 118.596

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.N.A.I.L..... | 14 | 85.320 | 383.978

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.N.P.S..... | 18 | 93.023 | 418.644

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.P.S.E.M.A.... | 6 | 30.999 | 139.510

                ------------------------------------------------------------ ---------

                D) Totale Enti pubblici | | |

                non economici... | 96 | 574.076 | 2.583.600





                ================================================== ========== =========

                Enti di ricerca |Autorizzazioni 2006|Oneri 2006 |Oneri 2007

                ================================================== ========== =========

                Istituto Nazionale di | | |

                Alta Matematica | | |

                {Francesco Severi}.... | 1 | 17.332 | 78.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                A.P.A.T..... | 2 | 35.552 | 160.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Consorzio Area di | | |

                Trieste.... | 2 | 17.149 | 77.176

                ------------------------------------------------------------ ---------

                A.S.I..... | 8 | 21.626 | 97.325

                ------------------------------------------------------------ ---------

                C.N.R..... | 25 | 233.212 | 1.049.560

                ------------------------------------------------------------ ---------

                E.N.E.A..... | 19 | 75.151 | 338.214

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.C.R.A.M..... | 5 | 41.723 | 187.772

                ------------------------------------------------------------ ---------

                I.S.P.E.S.L..... | 11 | 113.506 | 510.829

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Istituto Italiano | | |

                Medicina Sociale.... | 2 | 26.191 | 117.872

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Istituto Nazionale Fisica| | |

                Nucleare (I.N.F.N.).... | 20 | 84.586 | 380.674

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Istituto Nazionale di | | |

                Astrofisica | | |

                (I.N.A.F.).... | 3 | 25.522 | 114.862

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Istituto Nazionale di | | |

                Geofisica e Vulcanologia | | |

                (I.N.G.V.).... | 8 | 78.214 | 352.000

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Istituto Superiore | | |

                Sanita'.... | 18 | 144.449 | 650.087

                ------------------------------------------------------------ ---------

                E) Totale Enti di | | |

                ricerca ... | 124 | 914.213 | 4.114.371

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Totale generale | | |

                (A+B+C+D+E) ... | 3.619 |33.613.488 |115.794.854











                Tabella 2



                RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ASSUNZIONI ANNO 2006







                ================================================== ========== =========

                Comparto |Unita'|Oneri 2006 |Oneri 2007

                ================================================== ========== =========

                Ministeri.... | 707 | 5.847.773 | 19.991.209

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Agenzie.... | 124 | 0 | 0

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Settore sicurezza.... |2.568 |26.277.426 | 89.105.674

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Enti pubblici non economici.... | 96 | 574.076 | 2.583.600

                ------------------------------------------------------------ ---------

                Enti di ricerca.... | 124 | 914.213 | 4.114.371

                ------------------------------



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                  #38
                  Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

                  x fedestilo

                  Il testo che hai riprodotto non riguarda i cfl dell'agenzia delle entrate, infatti il provvedimento fissa un limite al numero di persone che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato da determinati enti pubblici elencati nelle tabelle allegate, tra i quali non è annoverata l'agenzia delle entrate.

                  Grazie, in ogni caso per il tuo contributo.
                  &quot;L\'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che è vero&quot; - Oscar Wilde

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                    #39
                    Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

                    si l'avevo notato anch'io...

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                      #40
                      Re: AGENZIA ENTRATE: (PROBABILE) ESPANSIONE DELL'UTILIZZO GRAUATORIA E CONCORSO 2007

                      [quote title=fedestilo ha scritto lun, 26 giugno 2006 14:57]Si è parlato a lungo del probabile utilizzo delle graduatoirie degli idonei presso altre amministrazioni pubbliche. Ecco il testo del governo che autorizza le assunzioni per il 2006. [color=orangered][b]



                      Infatti ho espressamente scritto di altre amministrazioni pubbliche interessate alla graduatoria di merito effettuata dall'agenzia delle entrate.



                      ENTI ESTERNI tra cui INPS, agenzia del territorio, INAIL e seguenti...

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                      Sto operando...
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