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Concorsi al Ministero Affari Esteri (ex B3, ex C3 )

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    Originariamente inviato da forrest Visualizza il messaggio
    Ma è risaputo che la categoria dei diplomatici sfugge alle considerazioni valevoli per i comuni mortali...
    Concordo pienamente con la tua affermazione. La categoria dei diplomatici andrebbe studiata con estrema attenzione per poterla comprendere in ogni pur minimo dettaglio.

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      Originariamente inviato da forrest Visualizza il messaggio
      Ma è risaputo che la categoria dei diplomatici sfugge alle considerazioni valevoli per i comuni mortali...

      ...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???

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        Originariamente inviato da Il Giaguaro Visualizza il messaggio
        ...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???
        Se il centralino telefonico non fosse stato dato in appalto ad una società privata, sarebbero capaci di mandarci a lavorare anche dei dipendenti amministrativi fino alla qualifica B3 come, purtroppo, è già accaduto in passato, nei precedenti concorsi.

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          Originariamente inviato da Il Giaguaro Visualizza il messaggio
          ...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???
          Se c'è una cosa di cui i centralinisti sono sprovvisti è proprio la diplomazia!!

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            Dpcm autorizzazione assunzioni in gu

            Ispolitel - Banche Dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato


            IL PRESIDENTE
            DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

            Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
            la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
            finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che
            disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
            alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
            Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
            la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
            finanziaria 2007);
            Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
            la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
            finanziaria 2008);
            Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
            con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
            disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
            competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
            perequazione tributaria;
            Visto l'art. 66, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008,
            il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui
            all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
            procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
            ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
            contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
            pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
            nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
            personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
            amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno
            precedente;
            Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
            cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
            n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le
            amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi
            compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del
            fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non
            economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto
            legislativo n. 165 del 2001;
            Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
            2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
            dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui
            all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
            successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
            interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
            avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
            dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
            asseverate dai relativi organi di controllo;
            Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
            particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita'
            di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
            Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
            funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
            finanze;
            Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n.
            112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
            assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
            sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
            dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
            Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
            modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
            l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
            dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
            organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o
            partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
            interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
            della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
            art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
            tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia'
            autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
            le assunzioni del personale diplomatico, dei Corpi di polizia e delle
            amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle Forze
            armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
            degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
            scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
            finalita' di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30
            dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
            febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni
            dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
            normativa vigente;
            Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del
            2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di
            personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
            nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge
            25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
            agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
            dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
            entro il 31 marzo 2010,
            Vista la nota del 17 dicembre 2009, n. 462283, con la quale il
            Ministero degli affari esteri, chiede le relative assunzioni con
            specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione
            delle cessazioni avvenute nell'anno 2008 e delle risorse finanziarie
            che si rendono disponibili;
            Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non
            supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa
            citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
            organi di controllo;
            Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
            2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
            organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
            vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
            anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
            posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
            Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
            giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
            Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
            innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
            Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
            l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
            finanze;

            Decreta:

            Art. 1

            1. Il Ministero degli affari esteri puo' procedere, ai sensi
            dell'art. 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112,
            convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133
            all'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 unita' di personale,
            con un onere a regime di € 687.449,00 rientrante nel 10% della
            percentuale dei risparmi per cessazioni relative all'anno 2008 che e'
            pari ad € 880.390,00.
            2. Le assunzioni di cui al comma precedente rimangono soggette alle
            limitazioni di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio
            2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009,
            n. 102, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico.
            3. Il Ministero degli affari esteri e' tenuto a trasmettere, entro
            e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla
            Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
            pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
            al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
            ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
            personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
            sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi'
            fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei
            limiti di spesa previsti dal presente decreto.
            4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
            provvede nell'ambito delle disponibilita' del pertinente capitolo
            dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
            esteri.
            Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
            conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
            italiana.
            Roma, 3 febbraio 2010

            Il Ministro per la pubblica
            amministrazione
            e l'innovazione
            Brunetta

            Il Ministro dell'economia
            e delle finanze
            Tremonti

            Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2010
            Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
            registro n. 3, foglio n. 209
            Ultima modifica di Il Giaguaro; 09-05-2010, 19:21.

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              Una buona notizia, grazie mille!

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                ricevuto il telegramma ?

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                  Come il telegramma !?

                  Ma che davvero sono partiti i telegrammi?... Tu l'hai ricevuto?

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                    Così hanno detto.
                    Pare che i rimanenti vincitori saranno convocati per il 7.
                    Penso che massimo Lunedì riceverete il telegramma.

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                      Sono davvero contento per voi. Sono sincero. Se avrete info anche di riflesso, vi prego di postarle ogni tanto. Grazie e auguri

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