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Originariamente inviato da forrest Visualizza il messaggioMa è risaputo che la categoria dei diplomatici sfugge alle considerazioni valevoli per i comuni mortali...
...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???
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Originariamente inviato da Il Giaguaro Visualizza il messaggio...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???
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Dpcm autorizzazione assunzioni in gu
Ispolitel - Banche Dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l'art. 66, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008,
il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente;
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi
compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non
economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n.
112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei Corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
finalita' di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni
dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
normativa vigente;
Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del
2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 marzo 2010,
Vista la nota del 17 dicembre 2009, n. 462283, con la quale il
Ministero degli affari esteri, chiede le relative assunzioni con
specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno 2008 e delle risorse finanziarie
che si rendono disponibili;
Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non
supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa
citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero degli affari esteri puo' procedere, ai sensi
dell'art. 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133
all'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 unita' di personale,
con un onere a regime di € 687.449,00 rientrante nel 10% della
percentuale dei risparmi per cessazioni relative all'anno 2008 che e'
pari ad € 880.390,00.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente rimangono soggette alle
limitazioni di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009,
n. 102, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico.
3. Il Ministero degli affari esteri e' tenuto a trasmettere, entro
e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' del pertinente capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 febbraio 2010
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 209Ultima modifica di Il Giaguaro; 09-05-2010, 19:21.
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