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Eliminare limite di età nei concorsi

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    Eliminare limite di età nei concorsi

    Mi rivolgo a tutte quelle persone che non possono fare concorsi in quanto il bando richiede un età massima, generalmente fissata intorno ai 32 anni.
    Trovo che sia veramente ingiusto. E mi riferisco a tutti i concorsi, e a tutte quelle aziende private che impongono un limite di età.

    Ho verificato i siti delle polizie europee (qui in Italia fissato a 32 ani), e lì il limite di età non c'è oppure è fissato a 50 anni. Le possibilità di impiego sono molto più ampie.

    #2
    Ciao , esiste già una legge che definisce discriminatorio il limite di età nelle selezioni pubbliche e private.Purtroppo non viene rispettato da nessuno e sono pochi a sapere che la maggior parte degli annunci di lavoro a tempo determinato o indeterminato o altri con limite di età sono illegali. esiste una direttiva comunitaria che impone a tutti i paesi dell'unione di eliminare i limiti di età .Questa direttiva è stata recepita dal nostro ordinamento con il Dlgs 216/03:

    Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216

    "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
    Emana
    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1.
    Oggetto

    1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

    Art. 2.
    Nozione di discriminazione

    1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
    a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
    b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

    2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

    4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

    Art. 3.
    Ambito di applicazione

    1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:
    a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
    b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
    c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
    d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

    2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
    a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
    b) sicurezza e protezione sociale;
    c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
    d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
    e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.

    3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

    4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita' di una idoneita' ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalita' di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

    5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.

    6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia minorile.

    Art. 4.
    Tutela giurisdizionale dei diritti

    1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».

    2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

    4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

    5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

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      #3
      Originariamente inviato da isapente Visualizza il messaggio
      Mi rivolgo a tutte quelle persone che non possono fare concorsi in quanto il bando richiede un età massima, generalmente fissata intorno ai 32 anni.
      Trovo che sia veramente ingiusto. E mi riferisco a tutti i concorsi, e a tutte quelle aziende private che impongono un limite di età.

      Ho verificato i siti delle polizie europee (qui in Italia fissato a 32 ani), e lì il limite di età non c'è oppure è fissato a 50 anni. Le possibilità di impiego sono molto più ampie.
      A parte forze armate e forze di polizia, i limiti di età per l'accesso ad altre amministrazioni sono stati quasi tutti eliminati
      [url]http://www.tenerife-tour.it/[/url]

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        #4
        6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

        7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

        8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        Art. 5.
        Legittimazione ad agire

        1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

        2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi', legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

        Art. 6.
        Relazione

        1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

        Art. 7.
        Copertura finanziaria

        1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

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          #5
          Domanda a Reghium

          Ciao,
          ora mi sorge spontanea una domanda, dopo avere letto il tuo post. Se in un qualsiasi concorso riscontrassi questo limite posso fare ricorso al TAR chiedendo la correzione del bando? O cosa sarebbe saggio fare?

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            #6
            Isapente ti dico subito:vedi Agenzia Entrate,fino allo scorso anno,Contratto Formazione Lavoro (CFL),per legge,limite di età 32 anni...
            Alla fine fanno sempre come dicono loro...
            Con il prox Governo (probabilmente di destra),senza fare polemica poichè è oggettivamente così,si ripeterà la situazione,oppure hanno avuto una nuova trovata...quella del limite del voto di laurea!
            Che bello!
            Spalletti uno di noi

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              #7
              fare una petizione

              Non si potrebbe costituire un comitato o fare una petizione? Le discriminazioni basate sul limite di età sono state tolte in quasi tutti gli altri stati europei, il mediatore europeo Soderman l'aveva richiesto direttamente al nostro presidente della repubblica nel 2002, ma nulla è mutato.
              Persino nella polizie degli altri stati non c'è limite oppure è elevato a 50 anni.
              Sono stata anche su altri forum e siamo in tanti ad avere questo problema.
              Ritengo sia necessario unirci e fare delle azioni concrete insieme.

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                #8
                Per tutti coloro che sono interessati stiamo cercando di formare un comitato, la discussione è in FORZE ARMATE

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                  #9
                  ciao isapente quando ti e' possibile aggiungi il mio contatto vediamo di racordare alcune iniziative . heartrebel@hotmail.com

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                    #10
                    Sinceramente avete ragione: gli attuali limiti d'età andrebbero rivisti. Io già lavoro ma mi metto nei panni di chi sta per raggiungere una certa età e si troverà impossibilitato a fare i concorsi nelle forze di polizia e nelle forze armate che poi sono la gran parte dei concorsi che si fanno in Italia...

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                    Sto operando...
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