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    L’istituto della esdebitazione, omologo a quello già presente nella legislazione europea ed
    americana, costituisce una assoluta novità introdotta nel sistema e consiste nella incentivante
    liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
    soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni.
    L’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio,
    una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.
    Nelle legislazioni nelle quali è stato già ampiamente sperimentato, l’istituto dell’esdebitazione
    viene strutturato in guisa da prevenire, attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri
    della procedura in danno dei creditori.
    Secondo il criterio dettato dalla legge delega il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora
    sussistano determinate condizioni consistenti:
    a) nell'avere cooperato con gli organi della procedura ai fini dell'accertamento del passivo e
    del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare
    ritardi nella stessa;
    b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
    c) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o
    esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo
    difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel
    non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia
    pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
    In sintonia con gli elencati principi di delega, l’istituto è stato strutturato in modo tale da evitare
    che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del debitore
    insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un ottica di un vero
    privilegio e non del mero
    favor debitoris, in stridente contrasto rispetto alla finalità di sviluppo
    dell’economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore irrigidirebbe il
    sistema creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e finanziario ma anche
    del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico.
    L’ammissione alla esdebitazione, è stata quindi ancorata a parametri e limitazioni che ne evitino
    speculazioni dannose per il mercato.
    A tal fine, è stata espressamente inserita come condizione preclusiva dell’esdebitazione la
    circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Invero, nella
    stessa legge delega si rinvengono spunti che militano a favore di tale scelta, difatti la terminologia
    utilizzata <<
    debiti residui>> e <<l’estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente…>> ha

    permesso di introdurre la suddetta soluzione
    Master(Pi)card

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      Introdotta nella riforma del 2006, l'esdebitazione, concede al fallito-persona fisica la possibilità di liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione dell'attivo,. Il legislatore si è riferito al «fallito persona fisica», senza precisare se il beneficio possa o meno riguardare anche i «soci persone fisiche» dichiarati falliti «in estensione».
      Considera che allo stato non vi è giurisprudenza sul punto
      gli amici vanno e vengono........i nemici si accumulano!

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        Picard....mi rovini la piazza!!!! ahahhahaha
        gli amici vanno e vengono........i nemici si accumulano!

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          Originariamente inviato da goku Visualizza il messaggio
          la parte relativa al fallimento la trovi su qualsiasi manuale di dir. commerciale. come ho scritto prima devi trovare un'opera aggiornata stante la recentissima modifica legislativa. se trovo qualcosa di specifico ti faccio sapere.
          già...ho un manuale stampato nel 2007 ma mi porta la riforma introdotta dal D.Lgs 5/2006 e non mi convince..è poco esauriente.
          grazie mille in anticipo

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            Può andare?
            Master(Pi)card

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              Beh, Google serve a questo...non è roba mia. Tu goku devi dire se va bene...io di procedure fallimentari non è che me ne intenda molto...e spero di non dovermene intendere mai...
              Master(Pi)card

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                Doc guarda che bel articolo del sole 24 ore

                ESDEBITAZIONE: PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE ED EVOLUTIVE DEL NUOVO ISTITUTO

                Introdotta nella riforma del 2006, l'esdebitazione, che concede al fallito-persona fisica la possibilità di liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione dell'attivo, evidenzia alcune criticità in relazione ai confini della sua applicabilità. Il legislatore si è riferito al «fallito persona fisica», senza precisare se il beneficio possa o meno riguardare anche i «soci persone fisiche» dichiarati falliti «in estensione». In assenza di giurisprudenza, sono stati rilevati differenti orientamenti da parte dei primi commentatori.
                Riflettendo sul tema, possono ravvisarsi valide ragioni a sostegno sia di una tesi restrittiva sia di una tesi estensiva. La prima pare la più aderente al dato normativo, posto che il Legislatore, se avesse inteso applicare l'istituto anche ai soci persone fisiche dichiarati falliti «in estensione», ben avrebbe potuto indicarlo nel contesto delle norme. Per contro, l'adesione alla tesi estensiva potrebbe evitare ipotetiche disparità di trattamento, che non sembrano trovare altra giustificazione rispetto ad una interpretazione letterale delle norme.
                Non è poi chiaro se il Tribunale, in presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 142 della legge fallimentare, debba o possa concedere tale beneficio. Attenendosi al dato letterale («il Tribunale... dichiara inesigibili...») si dovrebbe propendere per un automatismo, ritenendo l'ipotesi di richiesta su ricorso del debitore marginale e limitata ai casi di omessa pronuncia. Altra incongruenza è riscontrabile nel secondo comma dell'articolo 143 che stabilisce la possibilità di proporre reclamo contro «il decreto che provvede sul ricorso». La norma parrebbe escludere la possibilità di proporre reclamo allorquando l'esdebitazione sia stata concessa direttamente dal Tribunale. Ulteriore aspetto problematico è correlato al testo dell'articolo 144 della legge fallimentare secondo il quale l'esdebitazione nei confronti dei crediti non insinuati nel fallimento parrebbe potersi verificare solo nell'ipotesi di domanda del fallito e non anche nel caso di concessione del beneficio direttamente dal Tribunale.
                Altra criticità è riconducibile alla circostanza che dell'esdebitazione possono beneficiare solo i soggetti il cui fallimento si sia chiuso dopo l'entrata in vigore della norma (16 luglio 2006), dando luogo a possibili disparità di trattamento con altri soggetti per i quali il fallimento si sia chiuso prima di tale data e che, paradossalmente, continuano a rispondere con tutti i propri beni delle obbligazioni insoddisfatte. Sul punto parrebbe imminente l'attuazione di una modifica da parte del legislatore finalizzata a estendere l'esdebitazione sia alle procedure fallimentari in corso alla data citata, sia a quelle chiuse prima di tale data.
                Indipendentemente da tali problematiche, l'esdebitazione deve essere considerata alla luce dell'attuale testo dell’articolo 1 della legge, con cui è stata ampliata l'area dei soggetti ritenuti «piccoli imprenditori», non assoggettabili al fallimento. Ad oggi non vengono considerati piccoli imprenditori coloro che, nell'esercizio di un'attività commerciale, hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300mila euro o hanno realizzato ricavi lordi negli ultimi tre anni, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare annuo superiore a 200mila euro. Sui criteri di certa individuazione di detti parametri, come anche sul soggetto tenuto a fornirne la prova, non si riscontra un orientamento univoco dei tribunali.
                Ma, al di là di tali dubbi interpretativi, ci si deve chiedere quanti soggetti in concreto potranno realmente accedere all'esdebitazione. Considerando l’estensione dei soggetti non assoggettabili al fallimento, è indubbio che dell'esdebitazione possa avvalersi un numero limitato di imprenditori. In tale contesto l'istituto risulta affetto da una sorta di "rachitismo". Sarebbe auspicabile che nell'emanando provvedimento correttivo, il legislatore chiarisca l'ambito applicativo dell’istituto in esame rendendolo maggiormente utilizzabile dall'imprenditoria meritevole. Perché, se da un lato l'esdebitazione ben potrebbe consentire l'eliminazione di alcune distorsioni derivanti dalla previgente normativa, dall'altro potrebbe trasformarsi in uno strumento per consentire a imprenditori non meritevoli e senza scrupoli di fallire senza far fronte ai debiti contratti, e ciò nel pieno rispetto della legge.
                Un'ultima considerazione riguarda il riflesso che l'esdebitazione avrà nelle scelte degli istituti di credito che, consapevoli della possibilità per il fallito di ottenere tale beneficio, saranno molto più restrittivi nell'elargire finanziamenti alle imprese individuali che ben potrebbero rivelarsi a «fondo perduto». ( Tratto dal Sole 24 Ore - Giustizia del 09/07/07)
                gli amici vanno e vengono........i nemici si accumulano!

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                  grazie picard...
                  goku, sei stato chiaro e conciso..grazie grazie grazie.



                  volete andare a fare l'esame al mio posto?

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                    Se ci fanno portare il PC con l'internet key non c'è problema, vero Goku?
                    Master(Pi)card

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                      Doc va bene o ti serve altro???? guarda anche quanto postato da Picard che si riferisce in generale alla procedura e ai preupposti per addivenire al beneficio dell'esdebitazione.
                      gli amici vanno e vengono........i nemici si accumulano!

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                      Sto operando...
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