L’istituto della esdebitazione, omologo a quello già presente nella legislazione europea ed
americana, costituisce una assoluta novità introdotta nel sistema e consiste nella incentivante
liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni.
L’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio,
una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.
Nelle legislazioni nelle quali è stato già ampiamente sperimentato, l’istituto dell’esdebitazione
viene strutturato in guisa da prevenire, attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri
della procedura in danno dei creditori.
Secondo il criterio dettato dalla legge delega il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora
sussistano determinate condizioni consistenti:
a) nell'avere cooperato con gli organi della procedura ai fini dell'accertamento del passivo e
del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare
ritardi nella stessa;
b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
c) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o
esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo
difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel
non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia
pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
In sintonia con gli elencati principi di delega, l’istituto è stato strutturato in modo tale da evitare
che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del debitore
insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un ottica di un vero
privilegio e non del mero
americana, costituisce una assoluta novità introdotta nel sistema e consiste nella incentivante
liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni.
L’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio,
una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.
Nelle legislazioni nelle quali è stato già ampiamente sperimentato, l’istituto dell’esdebitazione
viene strutturato in guisa da prevenire, attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri
della procedura in danno dei creditori.
Secondo il criterio dettato dalla legge delega il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora
sussistano determinate condizioni consistenti:
a) nell'avere cooperato con gli organi della procedura ai fini dell'accertamento del passivo e
del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare
ritardi nella stessa;
b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
c) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o
esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo
difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel
non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia
pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
In sintonia con gli elencati principi di delega, l’istituto è stato strutturato in modo tale da evitare
che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del debitore
insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un ottica di un vero
privilegio e non del mero
favor debitoris, in stridente contrasto rispetto alla finalità di sviluppo
dell’economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore irrigidirebbe il
sistema creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e finanziario ma anche
del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico.
L’ammissione alla esdebitazione, è stata quindi ancorata a parametri e limitazioni che ne evitino
speculazioni dannose per il mercato.
A tal fine, è stata espressamente inserita come condizione preclusiva dell’esdebitazione la
circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Invero, nella
stessa legge delega si rinvengono spunti che militano a favore di tale scelta, difatti la terminologia
utilizzata << debiti residui>> e <<l’estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente…>> ha
dell’economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore irrigidirebbe il
sistema creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e finanziario ma anche
del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico.
L’ammissione alla esdebitazione, è stata quindi ancorata a parametri e limitazioni che ne evitino
speculazioni dannose per il mercato.
A tal fine, è stata espressamente inserita come condizione preclusiva dell’esdebitazione la
circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Invero, nella
stessa legge delega si rinvengono spunti che militano a favore di tale scelta, difatti la terminologia
utilizzata << debiti residui>> e <<l’estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente…>> ha
permesso di introdurre la suddetta soluzione
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