me sono dimenticato di dirvi che il buon MENNA a letto la mail ......scusate....ma è importante
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Regione Lazio POST UNICO
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Anch'io sono d'accordo nel chiedere un appuntamento per capire quello che sta accadendo, e consiglio di scrivere una lettera molto meno formale delle precedenti, spiegando le ragioni della nostra preoccupazione. inoltre mi viene il dubbio che forse sarebbe meglio scegliere tra noi i delegati che andranno all'appuntamento in modo da poter spendere i loro nominativi e recapiti ai quali essere contattati nella lettera, che ne dite?
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Finanziaria 2007 !!!
Ho fatto negli ultimi giorni 2 telefonate
Prima telefonata
Qualche giorno fa ho chiamato alla Direzione regionale Bilancio e Tributi (la quale ha certificato la copertura finanziaria per i nostri concorsi) per verificare comunque se vi fossero problemi di ordine finanziario.
Mi ha risposto una donna e mi ha detto di no rassicurandomi che l'amministrazione regionale procederà (prima o poi) con le assunzioni anche se non mi ha garantito che esse avverranno entro fine anno. Ho chiesto se la prossima finanziaria statale potesse bloccare tutto e mi ha risposto che ciò non può accadere perchè le risorse già sono accantonate.
Gli ho chiesto ancora che ne pensasse delle possibili difficoltà logistico-organizzative ma lei è stata un pò scettica su quest'ipotesi. Mi ha fatto capire che sulle nostre assunzioni pesa la vicenda Lazioservice.
seconda telefonata
Essendo idoneo non vincitore a un concorso presso un altro ente pubblico ho chiamato stamattina all'ufficio concorsi di quest'ente per chiedere su possibili scorrimenti di graduatoria. Inoltre ne ho approfittato per chiedere se un ente pubblico prima di assumere deve aspettare il decorso dei termini di impugnativa della graduatoria (60 gg dinanzi al TAR, 120 gg dinanzi al Capo dello Stato), la risposta è stata negativa nel senso che una volta pubblicata la graduatoria l'Amministrazione può assumere immediatamente ... anche il giorno dopo.
GLI HO CHIESTO UN'ALTRA COSA PER NOI MOLTO IMPORTANTE. GLI HO CHIESTO SE ALLA LUCE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE UN ENTE PUBBLICO POSSA ASSUMERE PRIMA DEI PRECARI E POI I VINCITORI DI CONCORSO PRESSO LO STESSO ENTE. LA RISPOSTA è STATA SI.
L'ULTIMA FINANZIARIA PREVEDE CHE SI DEBBANO PRIMA STABILIZZARE I PRECARI E POI SI ASSUMONO I VINCITORI DI CONCORSO.
Non si ricordava il comma della finanziaria e allora ho provveduto da mè.
Finanziaria 2007
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34982 (vedi commi da 519-541) Occorre leggere bene tali articoli insieme alla direttiva della Funzione Pubblica e cercare di capire fino a che punto ci interessa
Direttiva funzione pubblica sulla stabilizzazione dei precari e applicativa dell'art 1 commi 519, 520, 529, 540
http://www.funzionepubblica.it/minis...iva_7-2007.pdf
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riporto testualmente
(Istituzione Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici)
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
(DPCM riguardante criteri e procedure per la ripartizione risorse del Fondo)
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.
(Divieto di nuovi rapporti di lavoro precario)
419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilita' patrimoniale dell'autore della violazione
(Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007)
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
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(Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali)
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
però qui è richiesto l'espletamento di prove selettive!!!
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