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MONOPOLI DI STATO

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    MONOPOLI DI STATO

    <font size="2"><font face="Times">Segnalo a tutti coloro che come me hanno fatto il concorso per Direttore C2 nel 2003 presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che nella G.U. del 20/02/2007 è stato bandito un nuovo concorso per identico profilo, nonostante ci sia ancora la nostra graduatoria pienamente valida.



    A me pare un'idiozia, sia per noi che per l'AAMS. Noi vediamo vanificati i nostri sforzi, loro sprecano altri soldi per un nuovo concorso.



    Cosa possiamo fare? FATEVI VIVI!!</font></font><font size="3"></font><font size="3"><font size="2"></font><font size="1"></font></font>

    #2
    Re: MONOPOLI DI STATO

    Innanzitutto complimenti per aver superato un concorso di questo calibro.



    La situazione è uguale identica a quella di circa 100.000 vincitori e idonei di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Purtroppo come ben sapete, esiste una ormai consolidata giurisprudenza che afferma che &quot;i vincitori e gli idonei ai concorsi pubblici a tempo indeterminato NON hanno nessun diritto all'assunzione&quot;.



    Detto questo, volevo però segnalarvi un'iniziativa da parte di alcuni deputati che hanno presentato un'interpellanza urgente al Governo (il testo è già stato postato da me). Segnalo altresì il link a questo blog che ve lo consiglio vivamente.



    Spero di esservi stato utile, a presto.



    Gianluca



    http://vincitoriconcorsi.blogspot.com/



    19 febbraio 2007 12:29, di Camera dei Deputati



    L’on. Simone Baldelli, insieme ad altri parlamentari di Forza Italia, ha presentato una interpellanza urgente al Governo sulle norme della legge finanziaria 2007 riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato dei cosiddetti &quot;precari&quot; nella Pubblica Amministrazione, rilevando il problema dell’incostituzionalità di alcune norme, delle difficoltà finanziarie e gestionali di questa operazione, oltre alla discriminazione verso gli idonei che hanno superato un concorso pubblico.



    Se anche tu hai superato un concorso pubblico, ma non sei stato assunto, invia una e-mail a vincitoridiconcorso&#64;hotmail.it. Se conosci persone interessate a questo tema ti preghiamo di diffondere questa nota e l’indirizzo di posta elettronica cui inviare le e-mail di sostegno all’iniziativa.



    Qui di seguito il testo dell’interpellanza:



    Atto Camera



    Interpellanza urgente 2-00374 presentata da SIMONE BALDELLI mercoledì 14 febbraio 2007 nella seduta n.109



    I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:



    il Governo, alla scopo di favorire la stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni ha introdotto nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) una serie di norme non chiare e secondo gli interpellanti apparentemente incostituzionali, che stanno creando numerosi problemi in termini di contenzioso, di bilanci degli enti locali e di gestione anche a causa delle pressioni dirette ad assumere in maniera esclusiva tutti i cosiddetti «precari»;



    la norma prevede la stabilizzazione del personale che ha fatto una selezione solo a tempo determinato e tale selezione non può valere per l’assunzione a tempo indeterminato, poiché alla selezione per incarichi a tempo determinato hanno partecipato solo candidati interessati ad un rapporto a termine, e a tal proposito si vedano le sentenze della Corte Costituzionale, 205/2006 e 363/2006;



    i criteri individuati dai comuni 417, 519, 558, 565, 566, 940 e 1156 lettera F sono diversi e non coerenti, e vanno a comprendere anche: coloro che hanno meno di un anno di anzianità, visto che è sufficiente avere un contratto alla data del 29 settembre; coloro che hanno avuto contratti con diverse amministrazioni in periodi diversi; coloro che hanno lavorato nei gabinetti di incarichi politici; coloro che non hanno fatto selezione, potendogliela fare dopo appositamente;



    dopo anni di blocco e di relative proroghe di graduatorie vi sono oltre 70.000 vincitori di concorso ed altrettanti idonei che potrebbero vantare un diritto maggiore e costituzionalmente legittimo di essere assunti;



    l’insieme di norme crea una disparità di trattamento in quanto le diverse amministrazioni possono derogare al concorso pubblico in modo diverso:



    il comma 519 per i ministeri prevede solo il personale a tempo determinato con precisi limiti temporali già richiamati;



    il comma 558 per regioni ed enti locali prevede anche gli LSU;



    il comma 565 per le ASL fa riferimento a tutto ciò che non rientra nei contratti a tempo indeterminato (TD, co.co.co, somministrazione, LSU) senza prevedere una anzianità minima;



    il comma 417 per tutte le amministrazioni. che utilizzano quel fondo (deroga finanziaria) consente la stabilizzazione di tutte le tipologie «non a tempo indeterminato» senza prevedere fattispecie e durata minima;



    il comma 1156 consente ai comuni sotto i 5.000 abitanti di stabilizzare solo gli LSU che appartengano ai profili bassi;



    tali differenze, non essendo fondate razionalmente, creano situazioni di disparità incostituzionali in quanto non razionali, consentendo alle amministrazioni di individuare i propri precari con regolamento;



    quest’anno le amministrazioni sottoposte al Patto di stabilità comprenderanno in questo anche le spese di personale senza avere dei tetti specifici su tale spesa, ma solo un principio debole di riduzione della spesa (comma 557), senza obiettivi e sanzioni, e questo dato insieme alle norme sulla stabilizzazione porterà ad una crescita del personale e della relativa spesa, impedendo di fatto di poter fare il reclutamento necessario;



    attraverso la stabilizzazione degli LSU, che appartengono alle categorie meno alte, le pubbliche amministrazioni dovranno ricreare i profili di basso livello che fanno riferimento a funzioni che ormai dovrebbero essere state esternalizzate anche attraverso la creazione di società partecipate dalle amministrazioni;



    dopo aver portato le amministrazioni a ridurre gli organici, oggi, le stesse sono costrette a riempire i posti solo con il personale generico, dato che il 90 per cento del personale precario non ricopre profili specialistici, tranne negli enti di ricerca;



    inoltre, le organizzazioni sindacali stanno dicendo che le assunzioni dei precari sono da computare, pur se riservate, come assunzioni esterne per consentire sui posti rimanenti di fare i concorsi riservati ai dipendenti interni, e questo impedirebbe di destinare i posti degli organici ai concorsi pubblici;



    le norme per la stabilizzazione dei co.co.co nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il 60 per cento dei posti messi a concorso per il tempo determinato vengano riservati, obbligatoriamente ai propri co.co.co., generano ulteriori aspettative in tale, personale, che avrà così avuto due rapporti con la stessa amministrazione -:



    se il Governo non intenda assumere iniziative per correggere al più presto questa normativa che, manifestando possibili profili di incostituzionalità, crea disparità di trattamento, genera difficoltà di natura finanziaria, e comporta problemi di carattere gestionale all’interno del sistema pubblico.



    (2-00374) «Baldelli, Giacomoni, Pelino, Alfredo Vito, Cossiga, La Loggia, Mistrello Destro, Fedele, Fallica, Testoni, Vitali, Bruno, Picchi, Boscetto, Gregorio Fontana, Baiamonte, Bocciardo, Mazzaracchio, Azzolini, Paniz, Gardini, Ceccacci Rubino, Zanetta, Marinello, Sanza, Ricevuto, Palmieri, Della Vedova, Licastro Scardino, Uggè, Di Centa, Lainati, Minardo, Palumbo, Galli, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Luciano Rossi, Rosso, Gianfranco Conte, Casero, Bondi, Valentini, Cesaro, Nicola Cosentino, Mondello, Gelmini, Aprea, Moroni, Ravetto, Scajola, Aracu, Crimi, Adornato, D’Ippolito Vitale, Giro, Pescante, Rivolta, Jannone, Martino, Iannarilli».

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      #3
      Re: MONOPOLI DI STATO

      A me sembra giustissimo!



      Non pensi a quelli che dal 2003 ad oggi si sono laureati ed hanno diritto anche loro a concorrere..?



      Se ritieni di meritare più degli altri quel posto, rifai il concorso e vincerai sicuramente.



      Io ti faccio un in bocca al lupo!

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        #4
        Re: MONOPOLI DI STATO

        A me non sembra affatto giusto, invece!

        Anch'io ho vinto un concorso pubblico, ma ancora non sono stato assunto, per cui posso capire quanto si possa rosicare per una cosa del genere.

        Se capitasse a me, penso che farei ricorso.



        Il problema è capire se babika sia vincitore/vincitrice o soltanto idoneo/a.

        Nel secondo caso, penso sia inutile perdere tempo.

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          #5
          Re: MONOPOLI DI STATO

          <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">giuls ha scritto mer, 21 febbraio 2007 22&#58;47</td></tr><tr><td class="quote">
          A me non sembra affatto giusto, invece!

          Anch'io ho vinto un concorso pubblico, ma ancora non sono stato assunto, per cui posso capire quanto si possa rosicare per una cosa del genere.

          Se capitasse a me, penso che farei ricorso.



          Il problema è capire se babika sia vincitore/vincitrice o soltanto idoneo/a.

          Nel secondo caso, penso sia inutile perdere tempo.
          </td></tr></table>





          Dal punto di vista giuridico è del tutto irrilevante capire se è vincitore/vincitrice o soltanto idoneo/a.



          Ormai infatti vige una giurisprudenza consolidata che afferma che né i vincitori di concorso né tantomeno gli idonei in graduatoria possono vantare alcun &quot;diritto&quot; soggettivo all'assunzione. Questo (e solo questo) è il motivo per cui esistono migliaia di vincitori e idonei in graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. La giurisprudenza in sintesi ha più volte ribadito che le Amministrazioni hanno piena autonomia in campo di assunzione di personale utilizzando una graduatoria vigente, oppure possono decidere di bandire nuovi concorsi pubblici.



          Esistono innumerevoli sentenze a riguardo, una delle più famose è sicuramente la sentenza del TAR Lazio, sez. I-quater, sentenza 24.08.2006 n° 7425, che tra poco vi posto.



          Dura lex, sed lex



          Saluti precari.



          tratto da:



          http://www.altalex.com/index.php?ids...mp;idnot=35450



          Scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici

          TAR Lazio, sez. I-quater, sentenza 24.08.2006 n° 7425 (Francesco Navaro)



          I vincitori di un concorso pubblico (e, dunque, tanto più i candidati risultati idonei), all’esito della procedura selettiva pubblica, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo l’Amministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina.



          E' quanto stabilito dai giudici del Tar del Lazio, secondo i quali è ancora operante nel pubblico impiego questo principio di carattere generale, non intaccato, tra l’altro, dal fenomeno della c.d. privatizzazione.



          A corollario di quanto sopra detto, non può che imporsi l’insussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie.



          Per quanto riguarda, poi, il riferimento all’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, il quale, riproducendo la disposizione già contenuta nell’art. 23, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che: “Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della……….pubblicazione per eventuali coperture di posti per il quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili……”, è da ritenere che l’ambito applicativo di tale disposizione sia limitato esclusivamente all’individuazione di un arco temporale di vigenza (e, quindi, di astratta idoneità alla produzione di effetti giuridicamente rilevanti) delle già formate procedure concorsuali.



          Del resto va osservato che: 1) la richiamata disposizione non prevede espressamente alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere allo “scorrimento” né alcuna preclusione all’indizione di un nuovo concorso; 2) la fissazione dell’arco temporale non si presta, di per sé, a produrre l’ulteriore conseguenza (inespressa dalla legge), di rendere obbligato il ricorso, da parte dell’Amministrazione, alle graduatorie stesse.



          La c.d. “ultrattività” della graduatoria concorsuale va, infatti, distinta, sul piano concettuale prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o preclusione all’indizione di un nuovo bando di concorso.



          Limitazioni di questo tipo, in quanto incidenti sulla potestà di autodeterminazione discrezionale della p.a., non possono non conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni espresse.



          La copertura dei posti eventualmente resisi disponibili rispetto alla precedente graduatoria “per rinuncia, dimissioni e decadenza”, non riveste carattere prioritario, perché l’Amministrazione può ben ravvisare ragioni che depongono, se del caso, a favore dell’espletamento di un nuovo concorso.



          L’istituto dell’utilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili, ha pur sempre carattere eccezionale rispetto alla comune regola secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai “vincitori” della procedura; con la conseguenza che tale utilizzazione non è obbligatoria.



          (Altalex, 30 novembre 2006. Nota di Francesco Navaro)









          TAR



          Lazio



          Sezione I-quater



          Sentenza 24 agosto 2006, n. 7425



          REPUBBLICA ITALIANA



          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO



          - Sezione I-quater -







          ha pronunciato la seguente



          Sentenza



          sul ricorso n. 3976 del 2003, proposto da C. L., rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuela Mazzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Tacito n. 50;



          contro



          il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



          per l’annullamento



          della nota prot. n. 0030243-2003 PU-GDAP – 100 – 22/01/2003 – 0030243 – 2003 del 21 gennaio 2003, comunicata alla ricorrente a mezzo posta, di cui si acquisiva conoscenza in data 26 gennaio 2003, con la quale l’Amministrazione resistente, disattendendo l’atto di intimazione stragiudiziale notificato in data 16.12.2002, rifiutava di procedere allo scorrimento della graduatoria già pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19, in data 15 ottobre 2001, e di riconoscere in capo all’odierna ricorrente la nuova e diversa posizione in graduatoria alla stessa spettante nonché di attribuire alla medesima la qualifica di allievo vice ispettore;



          e per la revoca



          del bando di concorso pubblico per il conferimento di complessivi duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria, indetto con provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22, 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 18.03.2003, limitatamente alla parte dell’art. 1 in cui si stabilisce il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore, dei quali 11 per donne;



          nonché per la revoca



          di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, anche di estremi sconosciuti;



          nonché per il riconoscimento



          in capo alla ricorrente, previo scorrimento della graduatoria, della qualifica di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria con ammissione alla frequentazione del relativo corso di preparazione;



          Visto il ricorso con la relativa documentazione;



          Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;



          Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;



          Visti gli atti tutti della causa;



          Relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 2006 il Primo Referendario Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori della parte come da verbale;



          Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:



          Fatto



          Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 25 marzo 2003 e depositato in data 18 aprile 2003, la ricorrente contesta la legittimità del rifiuto oppostole dall’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2001 e del bando di concorso pubblico indetto con provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 febbraio 2003.



          Nel contempo, chiede il riconoscimento, previo scorrimento della graduatoria, della qualifica di allievo vice ispettore del Ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria.



          In particolare, rappresenta: - di aver partecipato al concorso pubblico indetto con D.M. 12.12.1996 per il conferimento di complessivi 448 posti di allievo vice ispettore, poi elevati a 454, di cui 350 per uomini e 104 per donne; - di essere risultata idonea non vincitrice, posizionandosi al posto n. 106; - che, medio tempore, alcune candidate risultate vincitrici hanno rinunciato alla posizione giuridica conseguita, con la conseguenza che alcuni posti sono rimasti vacanti; - di aver, quindi, notificato in data 16.12.2002 un atto stragiudiziale di diffida e contestuale messa in mora con il quale intimava l’Amministrazione a procedere allo scorrimento della graduatoria e a riconoscerle la qualifica di allievo di vice ispettore; - che detta istanza veniva respinta con la nota prot. n. 0030243-2003 in epigrafe perché “tutti i posti disponibili nel ruolo di riferimento…… sono stati impegnati con le suddette procedure”; - in detta nota veniva, altresì, precisato che lo scorrimento della graduatoria è “un’eventualità da valutarsi tenuto conto delle esigenze della stessa (rectius: Amministrazione), in relazione [….] alla validità della graduatoria … ed all’organizzazione di un ulteriore corso di formazione….”;- che, con provvedimento in data 6.2.03, veniva indetto un concorso pubblico per il conferimento di 271 posti di allievo vice ispettore, dei quali 11 per donne.



          Al fine di dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati nonché la fondatezza della pretesa vantata, la ricorrente prospetta i seguenti motivi di gravame:



          Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 comma VII del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – Violazione dell’articolo 1 del bando di concorso – Violazione del P.C.D. del 5 giugno 2001 – Illegittimità per eccesso di potere del nuovo bando di concorso indetto con provvedimento del 6 febbraio 2003 – Illogicità, contraddittorietà del nuovo bando – Ingiustizia manifesta. L’art. 15, comma 7, del D.P.R. 9 marzo 1994, n. 387, a differenza del precedente art. 8 del D.P.R. n. 3/1957, prevede un vero e proprio obbligo a carico dell’Amministrazione di effettuare lo scorrimento della graduatoria, ove questa sia ancora efficace come nel caso in esame. L’unica circostanza eventuale è che a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva – da intendere come unica – vi siano rinunce, dimissioni e decadenze. Ciò trova conferma anche nelle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie (art. 39, comma 13, L. 449/97; art. 20, comma 3, L. 488/99; art. 51 L. 388/2000) e nei principi di cui alla legge n. 241/90 ed all’art. 97 Cost.. Vi è ancora violazione del bando: negando lo scorrimento, il numero di candidate che conseguiranno la nomina risulterà illegittimamente inferiore all’originaria previsione. L’Amministrazione non poteva indire il nuovo bando senza provvedere allo scorrimento della graduatoria.



          Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – Violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di economicità, efficacia efficienza e celerità dell’azione amministrativa. Il mancato scorrimento della graduatoria ha impedito la copertura in favore degli idonei dei posti resisi vacanti per rinuncia, dimissioni e decadenze da parte dei vincitori. E’ da aggiungere che l’Amministrazione, non avvalendosi della procedura di scorrimento della graduatoria, ha lasciato spazio ad una disparità di trattamento quanto meno potenziale, laddove decidesse per il futuro di utilizzare la predetta procedura a parità di condizioni.



          Illegittimità per carenza e/o insufficienza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Le motivazioni addotte dall’Amministrazione sono insufficienti e comunque contraddittorie. La contraddittorietà si evidenzia quando, se da un lato si dichiara che tutti i posti messi a concorso sono stati impegnati, dall’altro si provvede ad indire un nuovo concorso. Per quanto attiene all’organizzazione di un nuovo corso, è evidente che la ricorrente potrebbe essere inserita nel corso di formazione che farà seguito all’espletamento del nuovo concorso.



          In ultimo, la ricorrente chiede anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, da computare “secondo equità”.



          Con atto depositato in data 3 maggio 2003 si è costituita l’Amministrazione intimata.



          Con ordinanza n. 2198/2003 del 7 maggio 2003, questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione.



          Con memoria depositata in data 10 giugno 2006 l’Amministrazione ha contestato la fondatezza delle censure sollevate adducendo: - l’impossibilità di avvalersi dell’aliquota dei posti del ruolo maschile non coperti al termine della procedura concorsuale per incrementare i posti messi a concorso riservati al personale di sesso femminile; - che lo scorrimento della graduatoria è sempre una facoltà dell’Amministrazione; - che la recente pubblicazione in G.U. di n. 3 bandi di concorso pubblico, tra i quali n. 271 posti di vice ispettore di Polizia Penitenziaria (260 uomini e 11 donne), è conforme alle vigenti disposizioni, avuto riguardo al 50% delle vacanze presenti nel ruolo femminile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria al 31 dicembre 2001.



          Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2006.



          Diritto



          1. Come emerge dalla narrativa che precede, a sostegno della tesi dalla ricorrente propugnata viene essenzialmente dedotta l’esistenza di un vero e proprio obbligo a carico dell’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria.



          In altri termini, la ricorrente afferma che, nell’eventualità si rendano disponibili posti dopo l’espletamento della procedura concorsuale e non sia ancora scaduto il termine di validità temporale della graduatoria approvata in esito a quest’ultima, l’Amministrazione è tenuta - in ragione del disposto di cui all’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 387/94 - a procedere all’assunzione degli idonei, nell’ordine in cui sono inseriti in graduatoria.



          Al fine di dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati denuncia, altresì, violazione dei principi che governano l’attività amministrativa nonché dell’obbligo di motivazione.



          2. Le esposte censure sono infondate.



          Procedendo alla ricognizione del quadro normativo di riferimento, non appare, infatti, possibile pervenire alle medesime conclusioni della ricorrente.



          2.1. In primis, appare opportuno richiamare un principio di carattere generale che ancora impera nel settore del pubblico impiego, non intaccato, tra l’altro, dal fenomeno della c.d. privatizzazione: i vincitori di un concorso pubblico (e, dunque, tanto più i candidati risultati idonei), all’esito della procedura selettiva pubblica, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo l’Amministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, sent. n. 441 del 2006).



          Come espressamente riconosciuto anche nella pronuncia della Corte di Cassazione, depositata dalla ricorrente nel corso dell’udienza pubblica del 26 giugno 2006 (Sez. Lavoro, sentenza n. 3252 del 5 marzo 2003), non ricorrono norme giuridiche che consentano di configurare un diritto all’assunzione e, dunque, per i rapporti in regime di diritto pubblico, lo stesso “vincitore di concorso non può essere considerato titolare di un diritto soggettivo all’emanazione del provvedimento unilaterale di nomina, sia perché rientra nella più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l’inserimento tra il personale in attività di servizio, sia perché non è, in ogni caso, configurabile una posizione di diritto soggettivo di fronte al potere provvedimentale”.



          2.2. A corollario di quanto già detto non può che imporsi l’insussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie.



          Come in precedenza ricordato, a supporto della propria tesi la ricorrente richiama l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, il quale, riproducendo la disposizione già contenuta nell’art. 23, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così dispone: “Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili….”.



          Anche in ragione di quanto in precedenza rilevato, è da ritenere che l’ambito applicativo di tale disposizione sia limitato esclusivamente all’individuazione di un arco temporale di vigenza (e, quindi, di astratta idoneità alla produzione di effetti giuridicamente rilevanti) delle già formate procedure concorsuali.



          Del resto, va osservato che:



          - la richiamata disposizione non prevede espressamente alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere allo “scorrimento” invocato né alcuna preclusione all’indizione di un nuovo concorso;



          - la fissazione del rilevato arco temporale non si presta – di per sé - a produrre l’ulteriore conseguenza (inespressa – come già precisato – dalla legge) di rendere “obbligato” il ricorso, da parte dell’Amministrazione, alle graduatorie stesse.



          La c.d. “ultrattività della graduatoria concorsuale va, infatti, distinta, sul piano concettuale prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o di una preclusione all’indizione di un nuovo bando di concorso.



          Limitazioni siffatte – come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 12 ottobre 2004, n 10644) – in quanto incidenti sulla potestà di autodeterminazione discrezionale della P.A., non possono non conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni espresse.



          In carenza di simili prescrizioni, l’utilizzazione delle graduatorie oltre i termini e le modalità fissate nella singola procedura concorsuali non possono che essere ricondotte a scelte discrezionali dell’Amministrazione.



          L’attribuzione della facoltà di procedere a dette scelte, proprio perché rispondente ad esigenze che sono correlate non all’interesse del singolo ma all’interesse pubblico, rappresenta, dunque, non una violazione bensì un’applicazione dei principi dell’art. 97 Cost..



          E’ evidente che la copertura dei posti eventualmente resisi disponibili rispetto alla precedente graduatoria “per rinuncia, dimissioni e decadenza”– in ordine ai quali, in ogni caso, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova – non riveste carattere prioritario perché l’Amministrazione può ben ravvisare ragioni che depongono, se del caso, a favore dell’espletamento di un nuovo concorso (cfr. C.d.S., sent. 30 ottobre 2003, n. 6785, 10 marzo 2003, n. 1282, 20 marzo 2000, n. 1510 e 18 novembre 1999 n. 1958).



          E’ da ricordare ancora che, come da tempo acquisito in giurisprudenza, l’istituto dell’utilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili ha pur sempre carattere eccezionale rispetto alla comune regola secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai “vincitori” della procedura: con la conseguenza che tale utilizzazione non è obbligatoria.



          Al riguardo, non può, dunque, rilevare l’eventuale mancata copertura di tutti i posti messi a concorso né detta circostanza potrebbe – in ogni caso - essere ritenuta in contrasto con le previsioni del bando, attesa, tra l’altro, la sua riconducilità ad iniziative assunte dai vincitori stessi.



          In relazione all’addotta possibilità di evitare un’inutile prosecuzione dei tempi collegati all’indizione del nuovo concorso e di evitarne i relativi costi, è da osservare che si tratta di circostanze che debbono essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione.



          In ogni caso, nel caso di specie non ne è dimostrata l’effettiva rilevanza.



          Per contro, è da osservare che:



          l’Amministrazione dichiara espressamente che i posti disponibili sono stati impegnati con la procedura che ha avuto avvio con il D.M. del 12 dicembre 1996;



          in base a tale dichiarazione nonché in ragione dell’entità dei posti, appare ragionevole escludere un’identità tra i posti messi a concorso con il bando impugnato, riportato in epigrafe, ed i posti resisi disponibili, riguardo ai quali potrebbe operare lo “scorrimento”, sicché la necessità dell’espletamento di un nuovo concorso, manifestata dall’Amministrazione con riferimento alle vacanze presenti al 31.12.2001, permane;



          ciò trova conferma anche in affermazioni della ricorrente che attestano una compatibilità tra il preteso scorrimento e l’indizione del nuovo concorso. In particolare, si ricorda che la ricorrente asserisce espressamente la possibilità di essere inserita “nel corso di formazione che farà seguito all’espletamento del nuovo concorso……”.



          Alle considerazioni precedentemente rassegnate deve ulteriormente soggiungersi che il Corpo di Polizia Penitenziaria è disciplinato da una propria normativa, definibile di “carattere speciale”, che – con riguardo al reclutamento del personale – esige l’accertamento attuale di ben definiti requisiti di efficienza e di idoneità psico-fisica ed attitudinale nonché di stabiliti limiti di età.



          In linea con quanto rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva (cfr. Sez. III, 27 luglio 1999, n. 493), appare evidente che le suddette condizioni non sono sempre compatibili con l’assunzione di idonei in precedenti selezioni.



          3. In conclusione, è da escludere la fondatezza delle doglianze dedotte con il presente gravame, attesa la rilevata insussistenza di un obbligo di scorrimento delle pregresse graduatorie concorsuali (a fronte della quale non è data ravvisare alcuna posizione giuridicamente tutelata in capo ai soggetti in esse inclusi in qualità di idonei) e l’ampia latitudine discrezionale che, invece, assiste (come confermato in giurisprudenza) la scelta dell’Amministrazione di indire – pur in presenza di graduatorie ancora “valide” – un nuovo concorso.



          Per tali ragioni, il ricorso in esame deve essere respinto.



          Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00 a favore del Ministero della Giustizia.



          P.Q.M.



          Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater respinge il ricorso n. 3976/2003.



          Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Ministero della Giustizia in Euro 500,00.



          Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



          Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2006, con l’intervento dei seguenti Signori:



          (OMISSIS)



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            #6
            Re: MONOPOLI DI STATO

            cara babika, anch'io ho fatto quel concorso, e credo di essere idoneo, anche se non ho mai visto la graduatoria definitiva visot che ero impossibilitato, essendo in quel periodo nel carcere di massima sicurezza dello stato ( la leva obbligatoria).

            Potresti per favore MANDARMI CIò CHE HAI DI QUEL CONCORSO , TIPO LA GRADUATORIA UFFICIALE, O ALMENO GLI ESTREMI DOVE ANDARE A TROVARLA, MAGARI CON LA IDONEITA' POSSO AVERE PUNTEGGIO PER ALTRI CONCORSI DELLO STESSO TIPO.



            grazie e speriamo bene per il prossimo.

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              #7
              Re: MONOPOLI DI STATO

              Purtroppo la graduatoria non è agevolmente reperibile. Dopo la pubblicazione (gennaio 2004), ho chiesto tramite lettera all'AAMS che mi venisse recapitata una copia della graduatoria, e così dopo qualche settimana mi è arrivata.



              Prova a fare lo stesso. Resta il fatto che secondo me andare a rifare lo stesso identico concorso, peraltro sempre per 13 posti e con le stesse prove, non so come la vedo.... mah!

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                #8
                Re: MONOPOLI DI STATO

                Io proverò a farlo visto che uno dei posti è proprio per l mia città.

                Potete consigliarmi qualche manuale, se c'è, o in alternativa qualche libro adatto? Ho letto le materie d'esame e mi sembrano assai variegate, soprattutto per quanto concerne il colloquio.

                Grazie.
                Gabriele

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                  #9
                  Re: MONOPOLI DI STATO

                  grazie dell'info proverò a fare lo stesso, ma mi hai un pò demoralizzato per la prova, nel senso che uno comunque ce la mette tutta e anche se il concorso è strananmente e nuovamente per 13 persone( porterà bene a loro il 13!!!) se non c'è nient'alrto da fare lo si fa, tanto dopo tutto quello che abbiam studiato per fare sti concorsi, prima o poi uno lo passerò.....

                  ciao Ciro.

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                    #10
                    Re: MONOPOLI DI STATO

                    ciao ciro, per questo su cosa studi? Terranno conto delle città di residenza per i vincitori?
                    Gabriele

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