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https://www.youtube.com/watch?v=af3YAP6TBmkOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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inoltre anche nei nuovi pdf ci sono frasi mozze....Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
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Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclu- sione del procedimento (1)Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquesito 770 è falso, non è il 2 bis legge 241/90.....
- Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da cor- rispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (3).
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ma non è discplinato ora dal codice del processo amministrativo?Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclu- sione del procedimento (1)- Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da cor- rispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (3).
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