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    Originariamente inviato da saladblo Visualizza il messaggio
    raga io in tutto sto casino di quiz e controquiz sto trovando affidabile un gruppo di FB con piu' di 2 mila iscritti dove pubblicano solo notizie vere
    qual ' è?

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      @limavy

      4363 e 4366

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Limavy

        722-723-724-725-726..

        cosa disciplina la legge 241/2001?
        https://www.youtube.com/watch?v=af3YAP6TBmk

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          Prima uno sfriculiamento infinito…..e quale la prima, e quale la seconda ecc…(vogliono misurare anche l’attenzione) allora carissimi poi mi cadete qui..ahahaahha

          4588
          Non dovrebbe essere
          Rigide e flessibili? (e non flessibili o rigide)

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            sono errate tutte e 3 allora...

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              inoltre anche nei nuovi pdf ci sono frasi mozze....

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                quesito 770 è falso, non è il 2 bis legge 241/90.....
                Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclu- sione del procedimento (1)
                1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da cor- rispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (3).

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                  secondo me non ci sarà grossa selezione....e si entrerà con zero errori

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                    Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio

                    Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclu- sione del procedimento (1)
                    1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da cor- rispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (3).
                    ma non è discplinato ora dal codice del processo amministrativo?

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                      il 2 bis della 241/90 credo sia abrogato da un pò.....(la risposta è giusta....ma mi chiedevo se tutte queste imperfezioni non possano alimentare il businessss dei ricorsi...

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                      Sto operando...
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