Originariamente inviato da cricri81
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Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, le cose sono cambiate.
In particolare, questo articolo:
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Art. 7. Giurisdizione amministrativa
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
Quindi la storia è cambiata. E' il giudice amministrativo stesso, oggi, a stabilire se danno c'è stato ed eventualmente quantificarlo!
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