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Domande e risposta prima prova 08/06/2012

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    #61
    SSicuramente cambia perché la penalità é maggiore di quasi un punto. Comunque calcolando il voto con il vecchio 1.75 sarei andata a 26.4 quindi non cambia molto..

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      #62
      Rosaria se pure si alzasse un po la soglia, considerando la penalizzazione 2,55 e considerando che quest'anno siamo 300 e nel 2009 240 ...credo che piu o meno la soglia dovrebbe alzarsi di poco..guarda non so che pensare!!!

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        #63
        Rosaria ma quanti ne eravamo in Veneto?

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          #64
          Quesiti con risposte esatte e fonti normative allegate

          Se qualcuno trovasse qualche errore mi farebbe piacere saperlo...grazie [ATTACH]5668[/ATTACH]

          ah proposito nella prima pagina ci sta la formula matematica per il calcolo del punteggio

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            #65
            Semplicissimo ...applicando la formula ...tu con 59 totalizzi 590 - 31,5 (le 14 sbagliate x 2,25) = 558,5
            ora si deve togliere dal risultato ottenuto di 558,5 - il quoziente fisso di 410 e si ottiene = 148,5
            moltiplichiamo adesso il 148,5 x 6 e poi lo dividiamo per 390 ottenendo così 2,28461538461
            il risultato ottenuto va sommato a 24 e quindi tu riporti un punteggio finale di 26,2846153846

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              #66
              No la risposta esatta per la 16 e' la b

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                #67
                quindi ragazzi

                27. La riscossione delle somme indicate nell’avviso di accertamento ai fini IVA relativo all’anno 2008 può essere affidata dall’Agenzia delle Entrate all’agente della riscossione, in presenza di fondato pericolo per la riscossione:
                A) decorsi almeno 60 giorni dalla notifica dell’avviso
                B) decorsi almeno 90 giorni dalla notifica dell’avviso
                C) decorsi almeno 180 giorni dalla notifica dell’avviso

                Risposta esatta B): il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 ha introdotto importanti novità rispetto alla fase della riscossione dovuta in seguito ad avviso di accertamento. Prima di tale modifica succedeva che al contribuente erano lasciati 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per decidere se pagare o fare ricorso; se non faceva nulla la pretesa del fisco diventava definitiva ed affidava la cartella esattoriale ad equitalia allungando i tempi.
                Con l’art. 29 della L. 122/2010 ha previsto che l’avviso di accertamento, decorsi i 60 giorni, diventi titolo esecutivo. La riscossione sarà sempre curata da Equitalia (concessionario) che potrà procedere con le azioni di recupero una volta trascorsi i 30 giorni dal termine del pagamento previsto. Perciò la riscossione potrà effettuarsi dopo 90 (60 + 30) giorni dopo la notifica dell’avviso di accertamento. Entra il vigore per gli avvisi notificati dal 1 luglio 2011 relativamente ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. Quindi per gli anni 2006 e 2007 varrà il vecchio sistema, mentre dal 2008 si farà applicazione del nuovo (ecco perché IVA 2008 nel quesito)


                confermate?

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                  #68
                  secondo voi con 25,8 in campania ce la posso fare??

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                    #69
                    Originariamente inviato da grazianozatty@libero.it Visualizza il messaggio
                    Se qualcuno trovasse qualche errore mi farebbe piacere saperlo...grazie [ATTACH]5668[/ATTACH]
                    La n. 25"Si consideraeffettuata ai fini IVA l’assegnazione in proprietà di case diabitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa": è corretta la B. Non la A come da te indicato. La spiegazione è questa scritta sotto:

                    Effettuazione dell’operazione. Ai sensi del comma 2 lettera d-bis) dell'art. 6 del d.P.R. n. 633/1972, per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa l'operazione si intende effettuata alla data del rogito notarile.
                    Tuttavia in base al comma 4 del medesimo art. 6 [ come modificato prima dall'art. 3, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall'art. 1, D.L. 30.12.1991, n. 417 e da ultimo dall'art. 4-ter, D.L. 01.07.2009, n. 78 così come modificato dalla legge di conversione, L. 03.08.2009, n. 102 (G.U. 04.08.2009, n. 179 - S.O. n. 140) con decorrenza dal 05.08.2009] se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
                    Tradotto: se il socio ha pagato il corrispettivo non si considera più la data, ai fini IVA, del rogito notarile ma quella del pagamento/emissione fattura.

                    La n.27 "La riscossione dellesomme indicate nell’avviso di accertamento ai fini IVA relativoall’anno 2008 può essere affidata dall’Agenzia delle Entrateall’agente della riscossione, in presenza di fondato pericolo perla riscossione" è la A (decorsi almeno 60giorni dalla notifica dell’avviso). Qui si parla di pericolo per la riscossione. Ti riporto sotto la spiegazione:la sospensione legale di 180 giorni non opera qualora l’Agenzia delle Entrate abbia il fondato timore che vi sia pericolo per l’esito positivo della riscossione. In tal caso, invero, non opera neppure il termine dei 30 giorni successivi allo spirare del termine per la proposizione del ricorso, per cui l’esecuzione forzata può avere inizio decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; in tal caso, l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire all’agente della riscossione tutti gli elementi utili, acquisiti anche in fase di accertamento, per l’esecuzione.

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                      #70
                      Originariamente inviato da AsdrubalE Visualizza il messaggio
                      forse ti confondi con quella sulla revoca del curatore, che può essere richiesta dal giudice delegato o dal comitato dei creditori.

                      La denuncia al collegio sindacale (domanda 36) può essere fatta da ogni socio.

                      Concordi?
                      MI HANNO PERALTRO FATTO OSSERVARE - E SECONDO ME ANCHE IN MANIERA CORRETTA - CHE LA MATERIA DELLA REVOCA DEL CURATORE (come peraltro ho postato) è CONTENUTA NELLA LEGGE FALLIMENTARE MENTRE IL QUESITO PARLA DI CODICE CIVILE PERCIò - SE DOVESSE PASSARE QUESTO "CAVILLO" LA RISPOSTA CORRETTA POTREBBE DIVENTARE (essendo d'obbligo il condizionale) allora la risposta corretta diventerebbe la A) NO MAI IN NESSUN CASO .....però ......credo sarebbe davvero oggetto di .....quantomeno ...discussioni giurisprudenziali.......anche utilizzando il canone della buona fede nell'interpretazione del contratto.

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