Originariamente inviato da mollflanders
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioCiao, era 1/4 ed ora è 1/3, è un errore del libro!
Commenta
-
Originariamente inviato da kyraxxx Visualizza il messaggiociao!!
Dal 1° Febbraio la riduzione delle sanzioni amministrative passa da 1/4 a 1/3 nel caso di accertamento con adesione.
forse il tuo libro è stato scritto prima
Commenta
-
Per la determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché
A) il contribuente ne dimostri l'effettiva sussistenza, l'ammontare e l'inerenza;
B) il contribuente ne dimostri il reale pagamento;
C) il contribuente ne dimostri l’effettiva sussistenza con mezzi diversi dalle scritture contabili e non costituenti elementi certi e precisi.
Commenta
-
4. QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVÀ
La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Non rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "Black list" (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni in soggetti esteri nonché titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di cui all'art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Vale a dire, i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai quali la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumenti emessi da soggetti esteri tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter);
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies).
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 67, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di APPENDICE "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".
Commenta
-
Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggioPer la determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché
A) il contribuente ne dimostri l'effettiva sussistenza, l'ammontare e l'inerenza;
B) il contribuente ne dimostri il reale pagamento;
C) il contribuente ne dimostri l’effettiva sussistenza con mezzi diversi dalle scritture contabili e non costituenti elementi certi e precisi.
Ho trovato al riguardo un interessante articolo su Fisco Oggi che vi riporto
Giurisprudenza
Ires = ricavi - costi certi
anche se fuori contabilità
Per le imposte dirette, a differenza di quanto previsto per l'Iva, la regolarità della fattura è elemento irrilevante ai fini della deducibilità di un componente negativo
Per la determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il contribuente ne dimostri l'effettiva sussistenza, l'ammontare e l'inerenza. Nel caso in esame, questo non è avvenuto (Cassazione, sentenza 19786 del 27 settembre).
Il fatto
Con tre avvisi di accertamento, emessi per Irpeg e Ilor e relativi agli anni di imposta 1994, 1995 e 1996, l'Agenzia ha recuperato, tra gli altri, i costi dedotti da una società di servizi che ricerca e seleziona, per i propri clienti, modelli/e per sfilate, ed effettua servizi fotografici e altre attività connesse.
In particolare, i costi indebitamente dedotti si riferiscono al pagamento dei modelli, effettuato da una società inglese. Quest'ultima provvede a rifatturare alla società italiana lo stesso importo accreditato ai modelli, maggiorato di una commissione pari al 15%, quale compenso per lo svolgimento del compito di scelta e gestione dei modelli (scouting).
Di fatto, quindi, la società londinese offre un servizio puramente finanziario e non gestionale - operativo, allo scopo di facilitare il pagamento dei modelli che viene effettuato su precise indicazioni e con determinazione degli importi da corrispondere da parte della società italiana.
L'asserita indeducibilità dei predetti costi, in quanto esborsi per operazioni ritenute inesistenti, è stata ribadita dall'ufficio in entrambi i gradi di merito e ritenuta fondata dai giudici a seguito dell'esame della documentazione prodotta agli atti (le informative delle autorità fiscali britanniche, attestanti il carattere fittizio e la non operatività della società inglese, derivante dall'assenza di una qualsiasi struttura e organizzazione imprenditoriale - commerciale; l'accertata irregolare tenuta della contabilità da parte della società contribuente; l'usuale assenza di contratti scritti con i modelli, che sottoscrivevano solo le "liberatorie", delegando la società italiana anche a fatturare e a incassare, per loro conto, dagli utilizzatori delle loro prestazioni professionali, i compensi per l'attività svolta; la non autenticità, in un consistente numero di casi, della sottoscrizione apposta sulle suddette "liberatorie", ammessa dallo stesso amministratore della società).
A fronte degli elementi probatori utilizzati dall'ufficio, costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti e comprovanti l'inesistenza soggettiva delle operazioni che avrebbero dato origine ai costi, la società non ha fornito nessun elemento "certo e preciso" di prova circa la loro oggettiva sussistenza (ad esempio, perché derivati da rapporti effettivi intercorsi con soggetti diversi dalla predetta società inglese).
Per la Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, la società ha proposto ricorso, deducendo, tra l'altro, la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 75 del Tuir (ora articolo 109).
Con la sentenza 19786/2011, la Corte ha affermato che "l'effettività del costo esposto postula, pur sempre, la dimostrazione della sua precisione e certezza sul piano oggettivo (prova dell'esistenza di detto elemento negativo del reddito e del suo preciso ammontare), ancorché il soggetto che ha effettuato prestazione, che da luogo alla spesa dedotta, sia diverso dall'emittente le fatture per operazioni inesistenti (cfr. Cass. nn. 3305/09, 1147/10)".
Osservazioni
L'articolo 109 del Tuir (già articolo 75) consente di riconoscere la deducibilità fiscale dei componenti negativi dal reddito di impresa a condizione che la loro esistenza sia certa, se sono determinabili nel loro ammontare e se inerenti ad attività da cui derivano i ricavi, indipendentemente dal fatto che gli stessi costi siano o meno documentati con fattura.
Per le imposte dirette, a differenza di quanto previsto per l'Iva, la regolarità della fattura è elemento irrilevante ai fini della deducibilità di un costo, consentita tutte le volte in cui vengono soddisfatte le condizioni dell'articolo 75, comma 4, Tuir (nel testo previgente, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), secondo il quale "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi".
La sentenza della Corte interviene a chiarire gli attributi di "esistenza" e "certezza" di un costo, sottolineando anche l'ampliamento del regime della prova a favore del contribuente intervenuto con il Dpr 695/1996.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti, purché sopportati a fronte di operazioni effettive e reali, sono deducibili dal reddito d'impresa (Cassazione, 9537/2011), ma solo in presenza di "elementi certi e precisi" volti a provare l'oggettiva esistenza delle operazioni che li hanno originati. Diversamente, l'acclarata falsità soggettiva delle fatture farebbe dubitare dell'effettiva entità dei costi proprio perché ne mancano la certezza, la determinabilità e, soprattutto, l'affidabilità del soggetto emittente (Cassazione, 25141/2009).
Ciò perché "l'eventuale inesistenza di operazioni fatturate, in quanto idonea ad incidere sulla certezza del costo, può refluire sulla sua deducibilità" (Cassazione, 14037/2011).
Salvo comunque dimostrare, da parte del contribuente, anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (l'articolo 5 del Dpr 695/1996 ha abrogato l'articolo 75, comma 6, Tuir, il quale escludeva la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi in caso di omessa o irregolare registrazione nelle apposite scritture contabili), che la spesa è stata effettivamente sostenuta.
Per costante giurisprudenza (Cassazione 10576/2011, 3305/2009, 4218/2006), infatti, pur in presenza di un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente (prova che può essere fornita anche con i mezzi diversi dalle scritture contabili purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall'articolo 75, comma 4, Tuir) è pur sempre necessario che lo stesso contribuente dimostri l'effettiva sussistenza nonché l'ammontare dei costi.
Di certo, però, come sostenuto dalla Corte nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena - pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società italiana, dall'imputazione di avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi elementi passivi fittizi a supporto delle fatture provenienti dalla società inglese - non è idonea a dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali e la realizzazione delle operazioni.
Questo in quanto, se l'Agenzia ha fornito elementi di prova idonei ad affermare la falsità di fatture utilizzate per supportare deduzioni di costi, la società avrebbe potuto offrire, anche mediante la produzione di un giudicato penale, validi indizi di segno contrario (Cassazione, 9958/2008).
Ma così non è stato. A fronte degli elementi probatori utilizzati dall'ufficio, costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti e comprovanti l'inesistenza soggettiva delle operazioni che avrebbero dato origine ai costi, la società non ha fornito nessun elemento "certo e preciso" di prova circa la loro oggettiva sussistenza (ad esempio, perché derivati da rapporti effettivi intercorsi tuttavia con soggetti diversi dalla predetta società inglese).
Con la conseguenza che, non essendo stata provata l'effettività del servizio reso anche da un soggetto terzo e diverso da quello che ha fatturato, sono risultate non deducibili dal reddito le spese fatturate da una società fittizia, anche se inerenti all'attività della società che avrebbe voluto ridurre l'imponibile.
Commenta
-
ai fini della determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il contribuente ne dimostri l’effettiva sussistenza, l’ammontare e l’inerenza”. Questo il principio enucleabile dalla copiosa sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, n. 19786, pubblicata il 27 settembre 2011.
quindi A
Commenta
-
Originariamente inviato da kyraxxx Visualizza il messaggio4. QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVÀ
La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Non rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "Black list" (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni in soggetti esteri nonché titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di cui all'art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Vale a dire, i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai quali la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumenti emessi da soggetti esteri tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter);
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di APPENDICE "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".
sarebbe meglio mettere tutto nel post, domanda e relativa risposta, cosi chi legge trova tutto più comodo
Commenta
-
Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggioE' la A!
Ho trovato al riguardo un interessante articolo su Fisco Oggi che vi riporto
Giurisprudenza
Ires = ricavi - costi certi
anche se fuori contabilità
Per le imposte dirette, a differenza di quanto previsto per l'Iva, la regolarità della fattura è elemento irrilevante ai fini della deducibilità di un componente negativo
Per la determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il contribuente ne dimostri l'effettiva sussistenza, l'ammontare e l'inerenza. Nel caso in esame, questo non è avvenuto (Cassazione, sentenza 19786 del 27 settembre).
Il fatto
Con tre avvisi di accertamento, emessi per Irpeg e Ilor e relativi agli anni di imposta 1994, 1995 e 1996, l'Agenzia ha recuperato, tra gli altri, i costi dedotti da una società di servizi che ricerca e seleziona, per i propri clienti, modelli/e per sfilate, ed effettua servizi fotografici e altre attività connesse.
In particolare, i costi indebitamente dedotti si riferiscono al pagamento dei modelli, effettuato da una società inglese. Quest'ultima provvede a rifatturare alla società italiana lo stesso importo accreditato ai modelli, maggiorato di una commissione pari al 15%, quale compenso per lo svolgimento del compito di scelta e gestione dei modelli (scouting).
Di fatto, quindi, la società londinese offre un servizio puramente finanziario e non gestionale - operativo, allo scopo di facilitare il pagamento dei modelli che viene effettuato su precise indicazioni e con determinazione degli importi da corrispondere da parte della società italiana.
L'asserita indeducibilità dei predetti costi, in quanto esborsi per operazioni ritenute inesistenti, è stata ribadita dall'ufficio in entrambi i gradi di merito e ritenuta fondata dai giudici a seguito dell'esame della documentazione prodotta agli atti (le informative delle autorità fiscali britanniche, attestanti il carattere fittizio e la non operatività della società inglese, derivante dall'assenza di una qualsiasi struttura e organizzazione imprenditoriale - commerciale; l'accertata irregolare tenuta della contabilità da parte della società contribuente; l'usuale assenza di contratti scritti con i modelli, che sottoscrivevano solo le "liberatorie", delegando la società italiana anche a fatturare e a incassare, per loro conto, dagli utilizzatori delle loro prestazioni professionali, i compensi per l'attività svolta; la non autenticità, in un consistente numero di casi, della sottoscrizione apposta sulle suddette "liberatorie", ammessa dallo stesso amministratore della società).
A fronte degli elementi probatori utilizzati dall'ufficio, costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti e comprovanti l'inesistenza soggettiva delle operazioni che avrebbero dato origine ai costi, la società non ha fornito nessun elemento "certo e preciso" di prova circa la loro oggettiva sussistenza (ad esempio, perché derivati da rapporti effettivi intercorsi con soggetti diversi dalla predetta società inglese).
Per la Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, la società ha proposto ricorso, deducendo, tra l'altro, la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 75 del Tuir (ora articolo 109).
Con la sentenza 19786/2011, la Corte ha affermato che "l'effettività del costo esposto postula, pur sempre, la dimostrazione della sua precisione e certezza sul piano oggettivo (prova dell'esistenza di detto elemento negativo del reddito e del suo preciso ammontare), ancorché il soggetto che ha effettuato prestazione, che da luogo alla spesa dedotta, sia diverso dall'emittente le fatture per operazioni inesistenti (cfr. Cass. nn. 3305/09, 1147/10)".
Osservazioni
L'articolo 109 del Tuir (già articolo 75) consente di riconoscere la deducibilità fiscale dei componenti negativi dal reddito di impresa a condizione che la loro esistenza sia certa, se sono determinabili nel loro ammontare e se inerenti ad attività da cui derivano i ricavi, indipendentemente dal fatto che gli stessi costi siano o meno documentati con fattura.
Per le imposte dirette, a differenza di quanto previsto per l'Iva, la regolarità della fattura è elemento irrilevante ai fini della deducibilità di un costo, consentita tutte le volte in cui vengono soddisfatte le condizioni dell'articolo 75, comma 4, Tuir (nel testo previgente, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), secondo il quale "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi".
La sentenza della Corte interviene a chiarire gli attributi di "esistenza" e "certezza" di un costo, sottolineando anche l'ampliamento del regime della prova a favore del contribuente intervenuto con il Dpr 695/1996.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti, purché sopportati a fronte di operazioni effettive e reali, sono deducibili dal reddito d'impresa (Cassazione, 9537/2011), ma solo in presenza di "elementi certi e precisi" volti a provare l'oggettiva esistenza delle operazioni che li hanno originati. Diversamente, l'acclarata falsità soggettiva delle fatture farebbe dubitare dell'effettiva entità dei costi proprio perché ne mancano la certezza, la determinabilità e, soprattutto, l'affidabilità del soggetto emittente (Cassazione, 25141/2009).
Ciò perché "l'eventuale inesistenza di operazioni fatturate, in quanto idonea ad incidere sulla certezza del costo, può refluire sulla sua deducibilità" (Cassazione, 14037/2011).
Salvo comunque dimostrare, da parte del contribuente, anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (l'articolo 5 del Dpr 695/1996 ha abrogato l'articolo 75, comma 6, Tuir, il quale escludeva la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi in caso di omessa o irregolare registrazione nelle apposite scritture contabili), che la spesa è stata effettivamente sostenuta.
Per costante giurisprudenza (Cassazione 10576/2011, 3305/2009, 4218/2006), infatti, pur in presenza di un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente (prova che può essere fornita anche con i mezzi diversi dalle scritture contabili purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall'articolo 75, comma 4, Tuir) è pur sempre necessario che lo stesso contribuente dimostri l'effettiva sussistenza nonché l'ammontare dei costi.
Di certo, però, come sostenuto dalla Corte nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena - pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società italiana, dall'imputazione di avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi elementi passivi fittizi a supporto delle fatture provenienti dalla società inglese - non è idonea a dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali e la realizzazione delle operazioni.
Questo in quanto, se l'Agenzia ha fornito elementi di prova idonei ad affermare la falsità di fatture utilizzate per supportare deduzioni di costi, la società avrebbe potuto offrire, anche mediante la produzione di un giudicato penale, validi indizi di segno contrario (Cassazione, 9958/2008).
Ma così non è stato. A fronte degli elementi probatori utilizzati dall'ufficio, costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti e comprovanti l'inesistenza soggettiva delle operazioni che avrebbero dato origine ai costi, la società non ha fornito nessun elemento "certo e preciso" di prova circa la loro oggettiva sussistenza (ad esempio, perché derivati da rapporti effettivi intercorsi tuttavia con soggetti diversi dalla predetta società inglese).
Con la conseguenza che, non essendo stata provata l'effettività del servizio reso anche da un soggetto terzo e diverso da quello che ha fatturato, sono risultate non deducibili dal reddito le spese fatturate da una società fittizia, anche se inerenti all'attività della società che avrebbe voluto ridurre l'imponibile.
Commenta
Commenta