Originariamente inviato da andrea975
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Inizio con le prime 2 domande,
1) L’interpello:
1) a) È impugnabile presso la commissione tributaria di competenza
2) b)Non è impugnabile
3) c) E’ impugnabile, ma soltanto in alcuni casi
Il diniego reso dall'Amministrazione finanziaria in sede di risposta ad un interpello non è riconducibile all'ipotesi prevista alla lettera h) dell'art. 19 del DLGS n. 546 del 1992, in quanto non ha, nella sostanza e negli effetti prodotti, la natura di diniego di agevolazione. Infatti, nella procedura di interpello, non esiste alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell'Amministrazione finanziaria, e, quindi, essendo il contribuente libero di agire, la risposta negativa data dall'Amministrazione finanziaria non è impugnabile avanti la Commissione Tributaria Provinciale, perché il diniego è considerato un "mero parere" (cfr. Cass. SS.UU. n. 2303/2007).
2) L’Asservazione :
1) a) È applicabile ai soli contribuenti soggetti a studi di settore
2) b) E’ applicabile alle sole persone fisiche
3) c) Non è mai applicabile alle società
Per esclusione la 2, in quanto l' ASSEVERAZIONE (visto di conformità dei dati) è applicabile sia ai soggetti a studi di settore, ma non esclusivamente(come hai detto nella 1), che alle società (ad es. in caso di fusione )(il chè esclude la 3)
attendo riscontro di andrea975
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