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    Originariamente inviato da nuvolaa Visualizza il messaggio
    E la confusione aumenta
    Simone... sono dovuti due acconti irperf se il valore del primo acconto risulta essere superiore a €103;
    Annuario.. ne sono previsti due se il primo supera € 257,52.
    E quindi?
    per quello che ne so io l'importo è sempre stato 103 euro

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      Originariamente inviato da lc84 Visualizza il messaggio
      per quello che ne so io l'importo è sempre stato 103 euro
      ah no aspetta... 103 euro per ires e 257,52 euro per irpef
      si vede che sono proprio stanca

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        Originariamente inviato da lc84 Visualizza il messaggio
        per quello che ne so io l'importo è sempre stato 103 euro
        Anch'io ho sempre saputo 103euro. Guarda pag 84 dell'annuario

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          Assolutamente 257.52 euro

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            Originariamente inviato da nuvolaa Visualizza il messaggio
            Anch'io ho sempre saputo 103euro. Guarda pag 84 dell'annuario
            infatti l'annuario parla dell'irpef... guarda il simone

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              Originariamente inviato da lc84 Visualizza il messaggio
              infatti l'annuario parla dell'irpef... guarda il simone
              Anche il simone parla dell'irpef, pag. 923 del librone

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                Originariamente inviato da nuvolaa Visualizza il messaggio
                Anche il simone parla dell'irpef.
                allora non lo so però ho guardato sul libro di tributario e anche su internet e ti confermo che in ambito ores 103 €, in ambito irpef 257,52 €

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                  I versamenti dell’acconto delle persone fisiche

                  Sono tenuti a versare l’acconto Irpef, le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi Unico PF, hanno dichiarato un’imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro.

                  Attenzione

                  La rateizzazione è possibile solo per il primo acconto e non per l’acconto di novembre che, quindi, va versato in un’unica soluzione.Nel caso in cui l’acconto risulti dovuto, il contribuente lo deve versare nella misura pari al 99% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
                  I casi sono sostanzialmente i seguenti:
                  • versamento di un unico acconto
                  • versamento di due acconti.
                  Versamento di un unico acconto
                  Il primo caso si verifica se l’importo dovuto a titolo di acconto non supera 257,52 euro.Infatti, in questa ipotesi il contribuente può versare l’acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre.

                  Versamento di due acconti

                  Il secondo caso si verifica, invece, quando l’acconto Irpef calcolato supera 257,52 euro e deve essere versato in due rate:
                  • la prima, nella misura del 40%, entro il 6 luglio oppure entro i 30 giorni seguenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
                  • la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

                  I versamenti degli acconti delle società di capitali ed enti equiparati

                  A differenza di quanto previsto per le persone fisiche che non effettuano l’acconto se l’importo dell’imposta è inferiore a 51,65 euro, le società di capitali e gli enti equiparati hanno sempre l’obbligo di versare gli acconti.
                  Infatti, i versamenti di acconto dell’Ires, nonché quelli relativi all’acconto dell’Irap, dovuti dalle società di capitali ed enti equiparati sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103 euro.
                  Inoltre, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli (articolo 1 del Dlgs 1° aprile 1996, n. 239), scomputate per il periodo d’imposta precedente.
                  Nel caso in cui l’acconto risulti dovuto, il contribuente deve versarlo nella misura pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
                  Così come per le persone fisiche, anche per i soggetti Ires possono verificarsi i seguenti due casi:
                  • versamento di un unico acconto
                  • versamento di due acconti.
                  Versamento di un unico acconto
                  Il primo caso si verifica se l’importo dovuto a titolo di acconto non supera 103 euro.
                  Infatti, in questa ipotesi il contribuente può versare l’acconto in un'unica soluzione, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 novembre).

                  Versamento di due acconti

                  L’altro caso che si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell’Ires, in quanto il valore calcolato supera 103 euro:
                  • la prima rata, nella misura del 40%, deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione, oppure entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
                  • la seconda rata, nella restante misura del 60%, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 novembre).
                  Anche per questi contribuenti può essere rateizzato solo il primo acconto e non l’acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.

                  Attenzione

                  I soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’Ires e a quella dell’Irap e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
                  Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
                  Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio.


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                    Ennesimo errore del simone -_-'

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                      Originariamente inviato da nuvolaa Visualizza il messaggio
                      Ennesimo errore del simone -_-'
                      infatti... ora vi lascio!! ciao ciao

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